Art. 13 Monitoraggio 1. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Ministero dell'interno i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorita' competenti di cui agli articoli 3 e 5 e dalla UIF. Tali dati statistici comprendono: a) il numero di consultazioni effettuate dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3; b) il numero delle richieste presentate da ciascuna autorita' a norma del presente decreto, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, ove tali informazioni siano disponibili; c) i dati che misurano il tempo impiegato da un'autorita' per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento; d) se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche dedicate alle richieste di informazioni o analisi di cui al presente decreto. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, altresi', annualmente, alla Commissione europea i dati statistici di cui al comma 1.
Note all'art. 13: - Il testo dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: «Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale.».