Art. 9 
 
Comunicazione  di  informazioni  sui  conti   bancari,   informazioni
            finanziarie e analisi finanziarie all'Europol 
 
  1.  Le  richieste  motivate  di  informazioni  sui  conti   bancari
presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso  per
caso ed entro i limiti delle  proprie  competenze,  sono  riscontrate
dall'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera a), tramite l'Unita' nazionale Europol  istituita  presso  il
Servizio  cooperazione  internazionale  di  polizia   del   Ministero
dell'interno. 
  2. La UIF e' autorizzata a rispondere tempestivamente  a  richieste
motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate
da Europol per l'adempimento dei propri compiti,  caso  per  caso  ed
entro i limiti delle proprie competenze, tramite  l'Unita'  nazionale
Europol istituita presso il Servizio cooperazione  internazionale  di
polizia  del  Ministero  dell'interno.  La  UIF   non   fornisce   le
informazioni e le analisi di cui al primo periodo qualora  sussistano
ragioni  oggettive  per   supporre   che   la   comunicazione   delle
informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto
negativo su indagini penali o  di  prevenzione  o  analisi  in  corso
ovvero,  in  circostanze  eccezionali,  se  la  comunicazione   delle
informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata  rispetto
agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non
sia pertinente agli scopi per cui e' stata richiesta. 
  3. Gli scambi di informazioni  e  analisi  tra  l'Unita'  nazionale
Europol e l'Europol, effettuati ai sensi dei commi 1 e  2,  avvengono
nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del  regolamento  (UE)
2016/794 e attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione
SIENA.  La  lingua  utilizzata  per  i  predetti  scambi  e'   quella
applicabile a SIENA. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/794 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  dell'11
          maggio 2016, si veda nelle note all'articolo 2.