Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 12, comma 6,  del  decreto  legislativo  12  maggio
2015, n. 71, la parola «puo'» e' sostituita dalle  seguenti:  «e  gli
uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura
di informare il Ministero della salute,». 
 
          Note all'art. 10: 
              Il  testo   dell'articolo   12   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  12.  (Norme  sanitarie).-    1.   I   lavoratori
          marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un
          certificato di  addestramento,  rilasciato  a  norma  delle
          disposizioni  della  Convenzione  STCW,  che  prestano   la
          propria attivita'  a  bordo  di  una  nave,  possiedono  un
          certificato redatto in conformita' alla  Regola  A-I/9  del
          codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la
          propria  attivita'  a  bordo  di  una  nave  possiedono  un
          certificato   che   ne   attesti,   tenendo   conto   delle
          prescrizioni di cui  alla  regola  A-I/9  del  codice  STCW
          l'idoneita' ad esercitare l'attivita' lavorativa in mare. 
              2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati  dal
          Ministero della salute, ai sensi  della  legge  28  ottobre
          1962, n. 1602, e successive  modificazioni.  Ai  lavoratori
          marittimi che non hanno  diritto  alle  prestazioni  medico
          legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1980, n. 620, si applicano  le  seguenti  tariffe
          che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
          620, affluiscono all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e
          sono assoggettate al regime di cui  all'articolo  5,  comma
          12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407: 
                a) visita  di  medicina  generale:  si  applicano  le
          tariffe previste per le visite  mediche  di  idoneita'  per
          ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni  in  elenchi  o
          albi professionali di cui all'allegato 1  del  decreto  del
          Ministro della sanita' 14 febbraio 1991,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo  1991,  e  successive
          modificazioni; 
                b) visite specialistiche: se effettuate  direttamente
          presso  gli  ambulatori  del  Ministero  della  salute,  si
          applicano le tariffe  previste  dal  decreto  del  Ministro
          della salute  18  ottobre  2012,  pubblicato  nella  n.  23
          Gazzetta  Ufficiale  del  28  gennaio  2013,  e  successive
          modificazioni,  se   effettuate   presso   gli   ambulatori
          convenzionati,  si  applicano  le  tariffe  determinate   a
          livello Regionale. 
              3. Avverso il  giudizio  di  idoneita'  ed  avverso  il
          giudizio  di  limitazione   dell'idoneita'   espresso   nei
          certificati di cui al comma 1 puo' essere proposto  ricorso
          alla  Commissione  medica   permanente   di   primo   grado
          costituita,   ai   sensi   dell'articolo   4   del    regio
          decreto-legge 14  dicembre  1933,  n.  1733,  e  successive
          modificazioni, presso  la  Capitaneria  di  porto  sede  di
          compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto
          prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW. 
              4.  L'idoneita'  all'iscrizione  dei  lavoratori  nelle
          matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli  238
          e 239 del regolamento per  l'esecuzione  del  codice  della
          navigazione (navigazione marittima), approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,  n.  328,
          e' effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14  dicembre
          1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio  1934,  n.
          244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola
          I/9 del codice STCW. 
              5. Se il periodo di validita' di un certificato  medico
          scade durante il viaggio, il certificato medico continuera'
          ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico  ivi
          autorizzato e' disponibile, purche' tale  periodo  non  sia
          comunque superiore a tre mesi. 
              6.  In  casi  urgenti  l'autorita'  marittima  di   cui
          all'articolo 3, comma 3, e  gli  uffici  consolari  di  cui
          all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di  informare
          il Ministero della salute, permettere ad  un  marittimo  di
          imbarcare senza  un  valido  certificato  medico,  fino  al
          prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico  ivi
          autorizzato, alle seguenti condizioni: 
                a) il periodo di tale permesso non  deve  superare  i
          tre mesi; 
                b) il marittimo interessato  e'  in  possesso  di  un
          certificato medico scaduto da non piu' di 60 giorni.».