Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, dopo le parole «ad esclusione di quelli di
cui» sono inserite le seguenti: «al capitolo V, regola V/3 e»; 
    b) al comma 1, lettera b), sono inserite, in  fine,  le  seguenti
parole: «, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW»; 
    c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. I comandanti e gli ufficiali per  poter  proseguire  il
servizio di navigazione a bordo  di  navi  che  operano  nelle  acque
polari soddisfano i  requisiti  del  comma  1  e,  a  intervalli  non
superiori a cinque anni, dimostrano  di  continuare  a  possedere  la
competenza professionale in materia di navi che operano  nelle  acque
polari conformemente alla sezione  A-I/11,  paragrafo  4  del  codice
STCW.». 
 
          Note all'art. 11: 
              Il  testo   dell'articolo   13   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 13. (Rinnovo dei certificati di competenza e  dei
          certificati di  addestramento).-  1.  I  comandanti  e  gli
          ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2,
          comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o  riconosciuto
          ai sensi dei capitoli dell'allegato  I,  ad  esclusione  di
          quelli di cui al capitolo V, regola V/3 e al  capitolo  VI,
          che prestano servizio in mare ovvero  intendono  riprendere
          servizio in mare dopo un  periodo  trascorso  a  terra,  ad
          intervalli non  superiori  ai  cinque  anni,  rinnovano  il
          certificato dimostrando la permanenza: 
                a)  dei  requisiti  di  idoneita'   fisica   di   cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera b); 
                b)   della   competenza   professionale    necessaria
          all'assolvimento delle funzioni relative al certificato  di
          competenza o al certificato di addestramento da  rinnovare,
          conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW. 
              2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il
          servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano
          i requisiti del comma  1,  a  intervalli  non  superiori  a
          cinque anni,  dimostrando  di  continuare  a  possedere  la
          competenza  professionale  in  materia  di  navi   cisterna
          conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3  del  codice
          STCW. 
              2-bis.  I  comandanti  e  gli   ufficiali   per   poter
          proseguire il servizio di navigazione a bordo di  navi  che
          operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma
          1 e, a intervalli non superiori a cinque  anni,  dimostrano
          di continuare a possedere la  competenza  professionale  in
          materia  di   navi   che   operano   nelle   acque   polari
          conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4  del  codice
          STCW. 
              3. I radio operatori, titolari  di  un  certificato  di
          competenza  rilasciato   dal   Ministero   dello   sviluppo
          economico, che prestano servizio in mare  ovvero  intendono
          riprendere servizio in mare dopo  un  periodo  trascorso  a
          terra, per essere ritenuti  idonei  al  servizio  in  mare,
          chiedono ad intervalli non  superiori  a  cinque  anni,  il
          rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza: 
              a)  dei  requisiti   di   idoneita'   fisica   di   cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera b); 
                b)   della   competenza   professionale    necessaria
          all'assolvimento delle funzioni relative al certificato  di
          competenza da rinnovare. 
              4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali
          di  coperta  e  di  macchina  ed  i  radio  operatori,  per
          proseguire il servizio a bordo di navi per  le  quali  sono
          stabiliti a livello internazionale ulteriori  requisiti  di
          formazione speciale, devono  aver  completato  la  relativa
          formazione. 
              5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di  cui
          all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le  materie
          di propria competenza, sono disciplinati: 
                a)  le  modalita'  e  le  procedure  di  rinnovo  dei
          certificati   di   competenza   e   dei   certificati    di
          addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e
          vv); 
                b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove
          documentali e del rilascio dell'attestato di  addestramento
          conseguito di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  zz)  e
          aaa); 
                c) i corsi di  aggiornamento  e  di  adeguamento  che
          comprendono le  modifiche  intervenute  nella  legislazione
          internazionale e comunitaria in materia di sicurezza  della
          vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche'
          di  qualsiasi  aggiornamento  dei  livelli  di   competenza
          richiesti dalle predette normative; 
                d) i corsi di  aggiornamento  e  di  adeguamento,  ai
          sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della  Convenzione
          STCW.».