Art. 12 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12
maggio 2015, n. 71, sono  inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' dell'organizzazione del lavoro a bordo». 
 
          Note all'art. 12: 
              Il  testo   dell'articolo   15   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   15.   (Responsabilita'   delle   compagnie   di
          navigazione). - 1. La compagnia di navigazione assicura che
          a bordo delle proprie navi: 
                a) i lavoratori marittimi possiedono  un  certificato
          rilasciato in conformita' alle  disposizioni  del  presente
          decreto; 
                b)  l'equipaggio  sia  formato  in  conformita'  alle
          disposizioni in materia di tabella minima di  sicurezza  di
          cui all'articolo 16, commi 4  e  5,  del  presente  decreto
          nonche' dell'organizzazione del lavoro a bordo; 
                c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori
          marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 6, comma
          14,  e  tenuti  a  disposizione  includendo,  tra  l'altro,
          documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione,
          idoneita' fisica e competenza  ai  fini  dei  compiti  loro
          assegnati; 
                d) i lavoratori marittimi,  all'atto  dell'ammissione
          in servizio a bordo  di  una  nave,  familiarizzino  con  i
          propri  compiti  specifici  e   con   i   regolamenti,   le
          installazioni,  le  attrezzature,   le   procedure   e   le
          caratteristiche della nave,  rilevanti  ai  fini  dei  loro
          compiti abituali e di emergenza; 
                e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie
          attivita' nelle situazioni di  emergenza  ed  adempiere  le
          funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione
          o del contenimento dell'inquinamento. 
                f) il personale marittimo abbia seguito corsi per  il
          ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come  previsto
          dalla Convenzione STCW; 
                g) la comunicazione orale sia efficace e conforme del
          capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della Convenzione SOLAS
          74, nella versione modificata; 
              2. La compagnia di  navigazione,  il  comandante  ed  i
          membri dell'equipaggio sono  individualmente  responsabili,
          ciascuno  per  la  parte  di   competenza,   del   corretto
          adempimento delle disposizioni di cui al comma  1,  nonche'
          dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria
          per   assicurare   che   ciascun   membro   dell'equipaggio
          contribuisca, con le proprie cognizioni e  capacita',  alla
          sicurezza della nave. 
              3. La compagnia di navigazione fornisce  al  comandante
          della nave  istruzioni  scritte,  secondo  quanto  disposto
          dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della  sezione
          A-VIII/2 del codice che indicano: 
                a)  le  strategie  e  le  procedure  da  seguire  per
          garantire che ogni membro dell'equipaggio appena  imbarcato
          abbia la ragionevole possibilita'  di  familiarizzarsi  con
          l'equipaggiamento della nave e con le procedure operative e
          le  altre   disposizioni   necessarie   per   il   corretto
          assolvimento dei propri compiti, prima che essi  gli  siano
          stati demandati. Tali strategie e  procedure  includono  la
          previsione di un ragionevole  lasso  di  tempo  durante  il
          quale   il   lavoratore    marittimo    neoassunto    abbia
          l'opportunita' di conoscere: 
                  1) l'equipaggiamento specifico  che  utilizzera'  o
          fara' funzionare; 
                  2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela
          dell'ambiente e di emergenza specifiche  della  nave  e  le
          disposizioni necessarie per  il  corretto  adempimento  dei
          compiti assegnatigli; 
                b)   la   designazione   di   un    membro    esperto
          dell'equipaggio   che   avra'   la    responsabilita'    di
          assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali
          in una lingua comprensibile. 
              4. Le  compagnie  di  navigazione  garantiscono  che  i
          comandanti, gli ufficiali e il personale  in  servizio  con
          funzioni e responsabilita' specifiche a bordo delle proprie
          navi ro-ro  passeggeri  abbiano  completato  la  formazione
          necessaria per acquisire le capacita' adeguate  al  compito
          da svolgere e alle funzioni e responsabilita' da  assumere,
          tenendo  conto  degli  orientamenti  forniti  alla  sezione
          B-I/14 del codice STCW. 
              5. La compagnia di navigazione  assicura  che  a  bordo
          delle  proprie  navi  siano  disponibili  i   testi   delle
          normative nazionali e internazionali aggiornate in  materia
          di salvaguardia della vita  umana  in  mare,  protezione  e
          tutela  dell'ambiente  marino  i   quali   sono   messi   a
          disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al
          fine di tenerne aggiornate le conoscenze.»