Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 18, comma 6,  del  decreto  legislativo  12  maggio
2015, n. 71, dopo le parole «dell'Unione europea»  sono  inserite  le
seguenti: «o di un Paese terzo». 
 
          Note all'art. 14: 
              Il  testo   dell'articolo   18   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 18. (Comunicazioni a bordo).- 1.  A  bordo  delle
          navi battenti bandiera italiana sono disponibili  strumenti
          idonei  ad  assicurare  in  qualsiasi  momento  un'efficace
          comunicazione   verbale   di   sicurezza   tra   i   membri
          dell'equipaggio,  ai   fini   della   ricezione   e   della
          comprensione  tempestiva  e  corretta  delle   disposizioni
          impartite. 
              2. A bordo delle navi da passeggeri  provenienti  da  o
          dirette  ad  un  porto  di  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea, e' stabilita e riportata, nel registro  di  bordo,
          una lingua di lavoro  per  garantire  prestazioni  efficaci
          dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi
          da passeggeri  battenti  bandiera  italiana  la  lingua  di
          lavoro stabilita e'  riportata  nel  giornale  nautico.  La
          compagnia ovvero il comandante  determinano  la  lingua  di
          lavoro appropriata. Ciascuna  delle  persone  che  prestano
          servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire
          ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale  lingua.  Se
          la lingua di lavoro  non  e'  l'italiano,  i  piani  e  gli
          elenchi da affiggere includono una traduzione nella  lingua
          di lavoro. 
              3. A  bordo  delle  navi  da  passeggeri  il  personale
          incaricato in base al ruolo d'appello a fornire  assistenza
          ai passeggeri in situazioni  di  emergenza,  e'  facilmente
          individuabile  e  dotato  di   sufficienti   capacita'   di
          comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri: 
                a) conoscenza della lingua utilizzata o delle  lingue
          utilizzate dai  passeggeri  delle  principali  nazionalita'
          trasportati su una rotta determinata; 
                b) capacita' di utilizzare un elementare  vocabolario
          d'inglese  per  impartire  istruzioni  basilari   che   gli
          consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di
          aiuto, sia che il passeggero ed il  membro  dell'equipaggio
          abbiano o meno una lingua in comune; 
                c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza
          con sistemi non verbali qualora  la  comunicazione  verbale
          non e' attuabile; 
                d)  conoscenze  del  livello  di  informazione  delle
          istruzioni di sicurezza fornite ai  passeggeri  nella  loro
          madrelingua; 
                e) conoscenza delle lingue  in  cui  gli  annunci  di
          emergenza  vengono  trasmessi  in  situazioni  critiche   o
          durante esercitazioni per  fornire  accurate  direttive  ai
          passeggeri   e   facilitare   ai   membri   dell'equipaggio
          l'assistenza dei passeggeri. 
              4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere
          battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali  e
          i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o piu'
          lingue di lavoro comuni. 
              5. A bordo delle navi battenti bandiera  italiana  sono
          previsti adeguati strumenti per  la  comunicazione  tra  la
          nave e le autorita' di terra in conformita' al capitolo  V,
          regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS. 
              6.  Durante  le  ispezioni  a  bordo  effettuate  nella
          qualita'  di  Stato  d'approdo,  ai   sensi   del   decreto
          legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano
          anche che le navi battenti  bandiera  di  un  Paese  membro
          dell'Unione europea  o  di  un  Paese  terzo  osservino  il
          presente articolo.».