Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, sono inserite, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
accompagnata da un'analisi  preliminare  della  conformita'  di  tale
Paese ai requisiti della  Convenzione  STCW,  previa  raccolta  delle
informazioni di cui all'allegato II, lettera  a).  A  sostegno  della
domanda,  sono  fornite  ulteriori  informazioni   sui   motivi   del
riconoscimento del Paese terzo»; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 16: 
              Il  testo   dell'articolo   20   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 20. (Riconoscimento dei certificati rilasciati da
          Paesi terzi).-  1.  I  certificati  di  competenza  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e  i  certificati  di
          addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  vv),
          rilasciati - ai sensi delle  regole  V/1-1,  V/1-2  e  VII,
          della  Convenzione  STCW  -  da  uno  Stato   parte   della
          Convenzione STCW'78, nella  versione  aggiornata,  relativi
          all'espletamento  di  funzioni   diverse   da   quelle   di
          comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui
          quest'ultimo  svolga  le  funzioni  di   comandante,   sono
          soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di
          cui all'articolo 3,  competenti  per  materia,  secondo  la
          procedura di cui all'allegato II. 
              2. Alla  convalida  di  riconoscimento  di  certificati
          adeguati  emessi  da  un  Paese  terzo  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 6. 
              3. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          per riconoscere,  mediante  convalida,  un  certificato  di
          competenza ovvero un certificato di addestramento,  di  cui
          al comma 1, rilasciato da un Paese terzo,  ai  sensi  della
          regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a
          bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla
          Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento,
          accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di
          tale Paese ai  requisiti  della  Convenzione  STCW,  previa
          raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera
          a).  A  sostegno  della  domanda,  sono  fornite  ulteriori
          informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo. 
              4. (abrogato) 
              6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  6,  comma
          13, i lavoratori marittimi in possesso  di  certificati  in
          corso di validita' rilasciati e  convalidati  da  un  Paese
          terzo, non ancora convalidati dai  soggetti  competenti  di
          cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in
          caso di necessita', a prestare servizio  a  bordo  di  navi
          battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore  a
          tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da  quelle
          di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso  in
          cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante,  nonche'
          da  quelle  di  radio  operatore,  ad  eccezione  dei  casi
          previsti   dalla   normativa   in   materia   di   servizio
          radioelettrico di bordo. 
              7.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  14,  la  prova
          dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della
          domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6,  e'
          custodita a bordo della nave ed ha valore di  convalida  di
          riconoscimento provvisorio per un periodo non  superiore  a
          tre mesi. 
              8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9,
          a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della
          regola I/10,  paragrafo  2  dell'Annesso  alla  Convenzione
          STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione  europea
          che chiedono la convalida di riconoscimento di  certificati
          per  le  mansioni  a  livello  direttivo  devono  possedere
          un'appropriata  conoscenza  della  legislazione   marittima
          italiana e della lingua di lavoro a bordo,  riguardante  le
          mansioni che sono autorizzati a svolgere. 
              9. La conoscenza richiesta ai  sensi  del  comma  8  e'
          certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi  degli
          articoli 47, 75 e  76  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  al  momento  della
          richiesta  della  convalida  di  riconoscimento  ovvero  al
          momento dell'imbarco.».