Art. 16 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo»; b) il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 16: Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 20. (Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi).- 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della Convenzione STCW'78, nella versione aggiornata, relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la procedura di cui all'allegato II. 2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento, accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo. 4. (abrogato) 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo. 7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi. 8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 9. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al momento dell'imbarco.».