Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le parole da «portuali» fino alla fine  della
lettera sono sostituite dalle  seguenti:  «di  sistema  portuale,  il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo  6,
comma 1, lettera e) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 dicembre 2020, n. 190»; 
    b) alla lettera b), le parole da «11  febbraio  2014»  fino  alla
fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2020,
n. 190»; 
    c) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti: 
      «qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza  per
le navi che utilizzano gas o altri  combustibili  a  basso  punto  di
infiammabilita',  come  definito  nella  Convenzione  SOLAS,   regola
II-1/2.29; 
      qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che
incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS,
regola XIV/1.1;»; 
    d)  alla  lettera  fff),  le  parole  «dall'autorita'   marittima
italiana competente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall'ufficio
consolare o, nei casi espressamente previsti  dal  presente  decreto,
dal Ministero dello sviluppo economico»; 
    e)  alla  lettera  hhh),  le  parole  «o  di  un  certificato  di
addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «, di  un  certificato
di addestramento o di una prova documentale»; 
    f) dopo la lettera qqq), sono inserite le seguenti: 
      «qqq-bis)  acque  polari:  acque  dell'Artico  e   della   zona
dell'Antartide, come  definite  dalla  Convenzione  SOLAS  regole  da
XIV/1.2 a XIV/1.4; 
      qqq-ter) acque protette:  zona  di  mare  antistante  le  coste
nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano
esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi: 
        1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre; 
        2) ore diurne; 
        3) visibilita' buona; 
        4) distanza massima di 0,5 miglia  dalla  costa  ed  entro  i
limiti del circondario marittimo; 
        5)  vento  non  superiore   a   forza   2,   come   descritto
dall'articolo 255 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
novembre 1991, n. 435; 
        6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo
255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre  1991,  n.
435; 
      qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona  di  mare
che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza  non
superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non  adibite
a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui  alla
lettera qqq-ter.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  12
          maggio 2015, n. 71, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2.  (Definizioni).-   1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la
          Direzione generale per  la  vigilanza  sulle  autorita'  di
          sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie  d'acqua
          interne di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera  e)  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
          dicembre 2020, n. 190; 
                b) Comando generale del Corpo  delle  Capitanerie  di
          porto: cosi' come disciplinato dall'articolo 13 del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,
          n. 190; 
                c)  direzione   marittima:   l'ufficio   della   zona
          marittima, ai sensi del  combinato  disposto  dell'articolo
          16,  secondo  comma,  del  codice   della   navigazione   e
          dell'articolo  2,  primo   comma,   del   regolamento   per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
          marittima), approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
                d)   autorita'   marittima:   gli   uffici   di   cui
          all'articolo 17 del codice  della  navigazione,  competenti
          per l'iscrizione della gente di mare; 
                e) lavoratore marittimo: ogni persona che  svolge,  a
          qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa  a  bordo
          di una nave  che  ha  ricevuto  una  formazione  ed  e'  in
          possesso  di  un  certificato  di  competenza   o   di   un
          certificato di addestramento o di una prova documentale; 
                f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di
          una nave; 
                g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso  dal
          comandante, nominato in tale funzione in forza di  leggi  o
          di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza
          dei contratti collettivi; 
                h) ufficiale  di  coperta:  l'ufficiale  responsabile
          della guardia di navigazione qualificato in conformita'  al
          capo II dell'allegato I; 
                i)   primo   ufficiale   di   coperta:   l'ufficiale,
          immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica,  al
          quale compete il comando della nave, se il  comandante  non
          e' in grado di esercitarlo; 
                l) allievo ufficiale di coperta: una persona che  sta
          effettuando  l'addestramento  per  diventare  ufficiale  di
          coperta, designata come tale dalla legge  nazionale  o  dai
          regolamenti; 
                m) direttore di  macchina:  l'ufficiale  di  macchina
          responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
          e della manutenzione degli impianti meccanici ed  elettrici
          della nave; 
                n) ufficiale di  macchina:  l'ufficiale  responsabile
          della guardia in macchina  qualificato  in  conformita'  al
          capo III dell'allegato I; 
                o)  primo  ufficiale  di  macchina:  l'ufficiale   di
          macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina  in
          linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della
          propulsione   meccanica,   del   funzionamento   e    della
          manutenzione degli impianti meccanici  ed  elettrici  della
          nave, se il direttore  di  macchina  non  e'  in  grado  di
          esercitarla; 
                p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta
          effettuando  l'addestramento  per  diventare  ufficiale  di
          macchina, designata come tale dalla legge nazionale  o  dai
          regolamenti; 
                q) radio  operatore:  un  membro  dell'equipaggio  in
          possesso di  un  certificato  di  competenza  rilasciato  o
          riconosciuto   dall'amministrazione   competente   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che  abilita
          all'esercizio di una stazione  radioelettrica  a  bordo  di
          navi e di stazioni terrene di navi; 
                r) radio  operatore  GMDSS:  persona  qualificata  in
          conformita' delle disposizioni di cui all'allegato I,  capo
          IV; 
                s)  comune  di  guardia   di   coperta:   un   membro
          dell'equipaggio  di  una  nave  diverso  dal  comandante  o
          dall'ufficiale di coperta; 
                t)  comune  di  guardia  in   macchina:   un   membro
          dell'equipaggio  di  una  nave  diverso  dal  direttore   o
          dall'ufficiale di macchina; 
                u)   equipaggio:   qualsiasi   lavoratore   marittimo
          imbarcato a bordo di una nave ai  sensi  dell'articolo  316
          del codice della navigazione; 
                v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in
          conformita' dell'allegato I, capo III; 
                z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato
          in conformita' dell'allegato I, capo II; 
                aa)   marittimo   abilitato   di   macchina:   comune
          qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; 
                bb)  comune  elettrotecnico:  comune  qualificato  in
          conformita' dell'allegato I, capo III; 
                cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave
          diversa da quelle che navigano esclusivamente  nelle  acque
          interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti  alle
          acque  protette  od  alle  zone  in  cui  si  applicano   i
          regolamenti portuali; 
                dd) nave battente bandiera di uno Stato  membro:  una
          nave registrata in uno Stato membro dell'Unione  europea  e
          battente bandiera del medesimo Stato  membro  conformemente
          alla  legislazione  di  quest'ultimo,  le  navi   che   non
          corrispondono a questa  definizione  sono  equiparate  alle
          navi battenti bandiera di un Paese terzo; 
                ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per
          il  trasporto  alla  rinfusa  di  petrolio  grezzo  e  suoi
          derivati; 
                ff) nave chimichiera: la nave, costruita o  adattata,
          adibita al trasporto alla  rinfusa  di  uno  qualsiasi  dei
          prodotti chimici allo stato liquido elencati  nel  capitolo
          17 del codice internazionale dei trasportatori di  prodotti
          chimici alla rinfusa (IBC code); 
              gg) nave  gasiera:  la  nave,  costruita  od  adattata,
          adibita al trasporto alla  rinfusa  di  uno  qualsiasi  dei
          prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas  liquefatti,
          od altri prodotti  elencati  nel  capitolo  19  del  codice
          internazionale dei trasportatori  di  gas  (IBC  code),  di
          volta in volta vigente; 
                hh)  nave  da  passeggeri:  la  nave  definita  nella
          convenzione internazionale per la salvaguardia  della  vita
          umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata; 
                ii) nave da pesca: la nave adibita  alla  cattura  di
          pesce od altre risorse vive del mare; 
                ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave  da  passeggeri
          avente spazi per il carico roll on-roll off o  spazi  delle
          categorie speciali come definite dalla SOLAS 74,  di  volta
          in volta vigente; 
                mm)  viaggi  costieri:   i   viaggi   effettuati   in
          prossimita' della  costa  come  definiti  dall'articolo  1,
          comma 1,  punti  37,  39  e  40,  del  regolamento  per  la
          sicurezza della navigazione e della  vita  umana  in  mare,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
          novembre 1991, n.  435;  nn)  potenza  di  propulsione:  la
          potenza di  uscita  totale  massima  nominale  continua  in
          chilowatt sviluppata da tutti gli apparati  di  propulsione
          principali  della  nave  che  appare  sul  certificato   di
          iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; 
                oo)  norme  radio:  le  norme   radio   allegate,   o
          considerate allegate, alla convenzione internazionale delle
          telecomunicazioni, nella versione modificata; 
                pp) servizi radio: le funzioni, a seconda  del  caso,
          di  tenuta  della  guardia,   di   radiocomunicazione,   di
          manutenzione  e  di   riparazione   tecnica   eseguite   in
          conformita'   delle   norme   radio,   della    Convenzione
          internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
          del 1974, a discrezione dei singoli Stati  membri  e  delle
          pertinenti  raccomandazioni  dell'Organizzazione  marittima
          internazionale (IMO); 
                qq)     Convenzione     STCW:     la      convenzione
          dell'Organizzazione marittima  internazionale  (IMO)  sulle
          norme relative alla formazione  della  gente  di  mare,  al
          rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978,  in  quanto
          applicabile alle materie  in  oggetto  tenuto  conto  delle
          disposizioni transitorie di cui  all'articolo  VII  e  alla
          regola  I/15  della   convenzione   e   comprendente,   ove
          richiamate, le norme applicabili del codice STCW,  adottata
          a Londra il  7  luglio  1978  e  ratificata  con  legge  21
          novembre  1985,  n.  739,  entrambi  nella  loro   versione
          aggiornata; 
                qq-bis)  codice  IGF:  il  codice  internazionale  di
          sicurezza  per  le  navi  che  utilizzano   gas   o   altri
          combustibili  a  basso  punto  di   infiammabilita',   come
          definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29; 
                qq-ter) codice polare: il codice  internazionale  per
          le navi che incrociano nelle acque  polari,  come  definito
          nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1; 
                rr) codice STCW: il codice di formazione della  gente
          di  mare,  del  rilascio  dei  brevetti  e  della  guardia,
          adottato dalla conferenza  delle  parti  della  convenzione
          STCW con la risoluzione  n.  2  del  1995,  nella  versione
          aggiornata; 
                ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione  internazionale
          per la salvaguardia della vita umana  in  mare,  firmata  a
          Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio  1980,
          n. 313, e successivi emendamenti; 
                tt) compagnia di navigazione:  la  persona  fisica  o
          giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona
          fisica o giuridica, quale l'armatore od il  noleggiatore  a
          scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal  proprietario
          responsabilita'  inerenti  la  conduzione   della   stessa,
          assumendosi cosi'  tutti  i  doveri  e  le  responsabilita'
          gravanti sulla compagnia ai sensi  delle  disposizioni  del
          presente decreto; 
                uu) certificato di competenza: certificato rilasciato
          e convalidato relativo  a  comandanti,  ufficiali  e  radio
          operatori del GMDSS, in conformita' dell'allegato  I,  capi
          II, III, IV o VII, che  abilita  il  legittimo  titolare  a
          prestare servizio nella qualifica e a svolgere le  funzioni
          previste al livello di responsabilita' in esso specificato; 
                vv) certificato di addestramento: certificato diverso
          da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo,
          attestante  che  i  pertinenti  requisiti  in  materia   di
          formazione, competenza o servizio in  navigazione  previsti
          dal presente decreto legislativo sono soddisfatti; 
                zz) prova  documentale:  documentazione  diversa  dal
          certificato   di   competenza   o   dal   certificato    di
          addestramento utilizzata quale evidenza  che  i  pertinenti
          requisiti previsti dal presente  decreto  legislativo  sono
          soddisfatti; 
                aaa) attestato di addestramento conseguito: documento
          rilasciato  dall'Amministrazione  competente  che   riporta
          tutto l'addestramento conseguito; 
                bbb)  funzioni:  una  serie  di  compiti,  servizi  e
          responsabilita', come specificatamente indicati dal  codice
          STCW,  necessari  per  la   conduzione   della   nave,   la
          salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e   la   tutela
          dell'ambiente marino; 
                ccc) servizio di navigazione: il  servizio  svolto  a
          bordo di una nave rilevante ai  fini  del  rilascio  o  del
          rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato
          di addestramento o di una prova documentale ovvero  per  il
          conseguimento di un'altra qualifica; 
                ddd) riconosciuto: riconosciuto  dall'amministrazione
          italiana competente in conformita' delle  disposizioni  del
          presente decreto; 
                eee) Paese terzo: il  Paese  che  non  e'  uno  Stato
          membro dell'Unione europea; 
                fff)  convalida  di  riconoscimento:  il   documento,
          emesso dall'ufficio consolare  o,  nei  casi  espressamente
          previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo
          economico,  che   convalida   il   riconoscimento   di   un
          certificato  di  competenza  o   di   un   certificato   di
          addestramento  emesso  da  uno  Stato  membro   dell'Unione
          europea o da un Paese terzo; 
                ggg)   riconoscimento:   l'accettazione   da    parte
          dell'autorita'  italiana  competente  del  certificato   di
          competenza o del certificato di addestramento rilasciato da
          un altro Stato parte della Convenzione STCW; 
                hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro  in  cui
          un marittimo chiede il riconoscimento del  suo  certificato
          di competenza, di un certificato di addestramento o di  una
          prova documentale; 
                iii) ispettore: soggetto appartenente  unicamente  al
          Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia  costiera,  in
          possesso dei requisiti di cui  al  decreto  legislativo  24
          marzo 2011, n. 53; 
                lll) mese: un mese civile od  un  periodo  di  trenta
          giorni risultante  dalla  somma  di  periodi  dalla  durata
          inferiore ad un mese; 
                mmm) codice ISPS: il  codice  internazionale  per  la
          sicurezza   degli   impianti   portuali   e   delle    navi
          (International Ship and Port Facility  Security),  adottato
          il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza
          degli  Stati  contraenti  alla  SOLAS  74,  nella  versione
          aggiornata; 
                nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a
          bordo della nave che risponde al comandante ed e' designata
          dalla societa' come  responsabile  della  protezione  della
          nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto  del
          piano di protezione della  nave  e  come  collegamento  con
          l'agente di protezione della societa'  e  con  l'agente  di
          protezione dell'impianto portuale; 
                ooo) compiti di protezione:  tutti  i  compiti  e  le
          mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti  dal
          capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e  dal
          codice ISPS; 
                ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima  e
          la  prevenzione  dell'inquinamento  provocato  dalle  navi,
          istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  5  novembre
          2002; 
                qqq) agenzia:  l'Agenzia  europea  per  la  sicurezza
          marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002. 
                qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona
          dell'Antartide,  come  definite  dalla  Convenzione   SOLAS
          regole da XIV/1.2 a XIV/1.4; 
              qqq-ter) acque protette: zona  di  mare  antistante  le
          coste nazionali dove le  navi  non  adibite  a  navigazione
          marittima  effettuano  esclusivamente  navigazione  con   i
          seguenti limiti operativi: 
                  1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre; 
                  2) ore diurne; 
                  3) visibilita' buona; 
                  4) distanza massima di 0,5 miglia  dalla  costa  ed
          entro i limiti del circondario marittimo; 
              5) vento  non  superiore  a  forza  2,  come  descritto
          dall'articolo  255  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; 
                  6) mare non superiore a  forza  2,  come  descritto
          dall'articolo  255  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; 
                qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona
          di mare che si discosta dal limite delle acque protette per
          una distanza non superiore 0,5 miglia di  navigazione  dove
          operano le navi non adibite a navigazione marittima, con  i
          medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».