Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole «personale marittimo e delle relative qualifiche professionali,» e le parole: «, gestione del sistema informativo della gente di mare» sono soppresse; al secondo periodo, la parola «portuali» e' sostituita dalle seguenti: «di sistema portuale»; b) al comma 4, le parole «, universita' e ricerca» sono soppresse; c) al comma 7, le parole «Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici consolari» e le parole da «redatta su carta valori» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente».
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3. (Autorita' competenti) .- 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo. 2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' competente in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo. 3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo il riparto di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono competenti per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali prove documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito, con le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto. 4. Il Ministero dell'istruzione e' competente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attivita' svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione concernenti il settore del trasporto marittimo. 5. Il Ministero della salute rilascia i certificati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12. 6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati di competenza di cui al capo IV dell'allegato I. 7. Gli uffici consolari rilasciano la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente. 8. Le autorita' competenti di cui ai commi 3, 5, 6 provvedono altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali.».