Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «alla Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».
Note all'art. 4: Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4. (Formazione ed abilitazione).- 1. Le autorita' competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I. 2. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz). 3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti.».