Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 71, dopo le parole «alla Commissione  europea»  sono  inserite  le
seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)». 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
          12  maggio  2015,  n.  71,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4. (Formazione ed abilitazione).- 1. Le autorita'
          competenti, ciascuna per le parti  di  propria  competenza,
          assicurano che  i  lavoratori  marittimi  che  svolgono  le
          proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo  1
          ricevano  una  formazione  conforme  ai   requisiti   della
          Convenzione STCW, di cui all'allegato I. 
              2. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma
          3, assicurano che i lavoratori marittimi  che  svolgono  le
          proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1,
          sono in possesso di un certificato di competenza  o  di  un
          certificato di addestramento di cui all'articolo  2,  comma
          1, lettere uu) e vv)  e  delle  prove  documentali  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera zz). 
              3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma
          3 assicurano  che  i  membri  dell'equipaggio,  che  devono
          essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4  della
          Convenzione SOLAS,  siano  formati  ed  in  possesso  delle
          prescritte certificazioni di cui al presente decreto. 
              4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          comunica  alla  Commissione  europea  e  all'Organizzazione
          marittima internazionale (IMO) le disposizioni adottate  in
          materia di formazione ed  abilitazione  coordinando  a  tal
          fine le autorita' competenti.».