Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff),» sono inserite le seguenti: «rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,»; b) al comma 12, le parole «dalle autorita' consolari di cui all'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico»; c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: «12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.»; d) al comma 13 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ed e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7»; e) al comma 14, dopo le parole «in originale,» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale,».
Note all'art. 6: Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6. (Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide).- 1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso. 2. I radio operatori sono in possesso di un certificato di competenza separato, rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico, nel quale e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme. 3. Il certificato di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e' rilasciato al lavoratore marittimo che e' stato addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 4. Il certificato di competenza riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW posseduta dal lavoratore marittimo. 5. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'articolo 13, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII al presente decreto. 6. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaa), e' parte integrante del certificato di competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3. 7. L'attestato di addestramento conseguito e' altresi' rilasciato al lavoratore marittimo al quale non e' richiesto il possesso del certificato di competenza o il certificato di addestramento. 8. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 6. 9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione. 10. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i certificati di addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro versione aggiornata ed il relativo rinnovo hanno validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati. 11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di macchina, comune elettrotecnico non sono soggetti a scadenza. 12. Alla convalida di riconoscimento rilasciata dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico, e' attribuito un numero unico ed hanno la validita' del certificato di competenza o del certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e comunque non superiore a sessanta mesi. 12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento. 13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana ed e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7. 14. Il comandante della nave custodisce, in originale, in formato cartaceo o digitale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7. 15. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato di competenza o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico. 16. I certificati di competenza, i certificati di addestramento e le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese. 17. Le autorita' di cui all'articolo 3, comma 3, procedono al rilascio del certificato di competenza, del certificato di addestramento ovvero dell'attestato di addestramento conseguito previa verifica dell'autenticita' e validita' di qualsiasi prova documentale necessaria all'ottenimento del certificato stesso conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto. 18. Le convalide attestanti il rilascio di certificati di competenza e le convalide di riconoscimento di un certificato di competenza emesso da un Paese parte della Convenzione STCW, rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto.».