Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole «convalida di riconoscimento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera fff),» sono  inserite  le  seguenti:
«rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero  dello
sviluppo economico,»; 
    b) al comma 12, le  parole  «dalle  autorita'  consolari  di  cui
all'articolo 3, comma  7»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dagli
uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal  Ministero
dello sviluppo economico»; 
    c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
      «12-bis. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  9,  a  tutela
della sicurezza della navigazione  e  ai  sensi  della  regola  I/10,
paragrafo 2,  dell'Annesso  alla  Convenzione  STCW,  i  titolari  di
certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati
da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la
convalida  di   riconoscimento,   devono   possedere   un'appropriata
conoscenza della  legislazione  marittima  italiana,  riguardante  le
mansioni che sono autorizzati a svolgere. 
      12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del  comma  12-bis  e'
certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi  degli  articoli
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  al  momento  della  richiesta  della  convalida   di
riconoscimento.»; 
    d) al comma 13 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ed e'
rilasciata  previa  verifica  dell'autenticita'  del  certificato  di
competenza,  del  certificato  di   addestramento   e   delle   prove
documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo  3,
comma 7»; 
    e) al comma 14, dopo le parole «in originale,» sono  inserite  le
seguenti: «in formato cartaceo o digitale,». 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo
          12 maggio 2015, n.  71,  ,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 6. (Certificati  di  competenza,  certificati  di
          addestramento e convalide).- 1. Il comandante, il direttore
          di macchina,  gli  ufficiali  di  coperta  e  di  macchina,
          l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina,
          i marittimi abilitati di coperta e di macchina,  il  comune
          elettrotecnico  e,  ove  previsto,  gli  altri   lavoratori
          marittimi  contemplati  nelle  regole   dell'annesso   alla
          Convenzione STCW, sono in possesso  di  un  certificato  di
          competenza o di  un  certificato  di  addestramento  ovvero
          della convalida di  riconoscimento  di  un  certificato  di
          competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate
          all'articolo 3, che  abilita  il  titolare  a  svolgere  le
          competenze menzionate nel certificato stesso. 
              2. I radio operatori sono in possesso di un certificato
          di   competenza   separato,    rilasciato    dall'autorita'
          competente di cui all'articolo 3,  comma  6,  ovvero  della
          convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1,
          lettera fff),  rilasciata,  per  i  soggetti  residenti  in
          Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,  nel  quale
          e' indicato che il titolare ha le cognizioni  supplementari
          richieste dalle pertinenti norme. 
              3. Il certificato di competenza di cui all'articolo  2,
          comma 1, lettera uu), e' rilasciato al lavoratore marittimo
          che   e'   stato   addestrato   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 5, comma 1. 
              4.  Il  certificato  di  competenza  riporta  la   sola
          indicazione della  regola  di  cui  alla  Convenzione  STCW
          posseduta dal lavoratore marittimo. 
              5. In applicazione delle modalita' di  rinnovo  di  cui
          all'articolo 13,  al  lavoratore  marittimo  e'  rilasciato
          l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello
          di cui all'allegato VII al presente decreto. 
              6.  L'attestato  di  addestramento  conseguito  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera aaa), e' parte  integrante
          del certificato  di  competenza  e  da  esso,  in  caso  di
          mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano  le
          eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3. 
              7. L'attestato di addestramento conseguito e'  altresi'
          rilasciato  al  lavoratore  marittimo  al  quale   non   e'
          richiesto il possesso del certificato di  competenza  o  il
          certificato di addestramento. 
              8. I certificati di competenza di cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide  di
          riconoscimento di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera
          fff), sono  annotati,  previa  attribuzione  di  un  numero
          progressivo, nel registro istituito ai sensi  dell'articolo
          11, comma 6. 
              9. A bordo delle navi battenti  bandiera  italiana,  il
          comandante  ed  il   primo   ufficiale   di   coperta,   se
          quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono  essere
          cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o  di  un
          altro  Stato  facente  parte  dell'accordo   sullo   Spazio
          economico   europeo.   L'accesso   a   tali   funzioni   e'
          disciplinato  dall'articolo  292-bis   del   codice   della
          navigazione. 
              10. I certificati di competenza di cui all'articolo  2,
          comma  1,  lettera  uu),  abilitanti   alle   funzioni   di
          comandante, direttore di macchina, ufficiali di  coperta  e
          di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i  certificati  di
          addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1,  V/1-2  e
          VI/4  della  Convenzione  STCW  78  nella   loro   versione
          aggiornata  ed  il  relativo  rinnovo  hanno  validita'  di
          sessanta mesi o fino a quando  gli  stessi  sono  revocati,
          sospesi od annullati. 
              11. I certificati di addestramento di cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune
          di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di
          coperta e  di  macchina,  comune  elettrotecnico  non  sono
          soggetti a scadenza. 
              12. Alla convalida di riconoscimento  rilasciata  dagli
          uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2,  dal
          Ministero dello sviluppo economico, e' attribuito un numero
          unico ed hanno la validita' del certificato di competenza o
          del certificato di  addestramento  riconosciuto  o  fino  a
          quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e
          comunque non superiore a sessanta mesi. 
              12-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  9,  a
          tutela della sicurezza della navigazione e ai  sensi  della
          regola I/10, paragrafo  2,  dell'Annesso  alla  Convenzione
          STCW, i titolari di certificati di competenza per  mansioni
          a livello direttivo rilasciati da Stati membri  dell'Unione
          europea o da Paesi terzi,  che  chiedono  la  convalida  di
          riconoscimento, devono possedere un'appropriata  conoscenza
          della  legislazione  marittima  italiana,  riguardante   le
          mansioni che sono autorizzati a svolgere. 
              12-ter. La conoscenza  richiesta  ai  sensi  del  comma
          12-bis e' certificata dalla compagnia  di  navigazione,  ai
          sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della
          richiesta della convalida di riconoscimento. 
              13. La convalida di riconoscimento indica la  qualifica
          in cui il titolare del certificato e' abilitato a  prestare
          servizio in termini identici a  quelli  usati  dalle  norme
          sulla sicurezza della composizione  degli  equipaggi  delle
          navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana  ed
          e'  rilasciata  previa   verifica   dell'autenticita'   del
          certificato di competenza, del certificato di addestramento
          e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari
          di cui all'articolo 3, comma 7. 
              14. Il comandante della nave custodisce, in  originale,
          in  formato  cartaceo  o  digitale,  i  certificati  e   le
          eventuali  dispense  di  cui  sono  titolari  i  lavoratori
          marittimi che prestano servizio a bordo della  nave  e,  se
          del  caso,  le  prove  dell'avvenuta   presentazione   alle
          competenti  autorita'  della  domanda  di   convalida   dei
          certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione  europea
          o da Paesi  terzi  non  ancora  convalidati  dall'autorita'
          competente di cui all'articolo 3, comma 7. 
              15. Avverso il provvedimento di  diniego  del  rilascio
          del certificato di competenza o della convalida e'  ammesso
          ricorso gerarchico. 
              16. I  certificati  di  competenza,  i  certificati  di
          addestramento e le prove  documentali  sono  rilasciati  in
          lingua italiana e inglese. 
              17. Le  autorita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
          procedono al rilascio del certificato  di  competenza,  del
          certificato  di  addestramento  ovvero  dell'attestato   di
          addestramento conseguito previa verifica  dell'autenticita'
          e  validita'  di  qualsiasi  prova  documentale  necessaria
          all'ottenimento del certificato stesso  conformemente  alle
          disposizioni di cui al presente decreto. 
              18. Le convalide attestanti il rilascio di  certificati
          di competenza  e  le  convalide  di  riconoscimento  di  un
          certificato di competenza emesso da un  Paese  parte  della
          Convenzione STCW, rilasciati a comandanti  e  ufficiali  ai
          sensi delle Regole  V/1-1  e  V/1-2  dell'allegato  I  sono
          rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della
          convenzione STCW e del presente decreto.».