Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio  2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto  legislativo  12
maggio 2015, n. 71, dopo le parole «individuano  e  comunicano»  sono
inserite le seguenti:  «all'Organizzazione  marittima  internazionale
(IMO),». 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo
          12  maggio  2015,  n.  71,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 9. (Prevenzione delle frodi  e  di  altre  prassi
          illegali). - 1.  I  certificati  di  competenza  rilasciati
          dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, e
          le  convalide  di   riconoscimento   dei   certificati   di
          competenza  rilasciati  dall'autorita'  competente  di  cui
          all'articolo 3, comma 7, sono conformi  rispettivamente  ai
          modelli di cui agli allegati V e VI al presente  decreto  e
          sono stampati con materiali e  tecniche  atti  a  prevenire
          eventuali falsificazioni. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  ciascuno  per  le
          materie di propria competenza: 
                a)  individuano   e   comunicano   all'Organizzazione
          marittima internazionale (IMO), alla  Commissione  europea,
          agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con
          i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento  ai
          sensi  dell'articolo  20,  eventuali  pratiche  fraudolente
          riscontrate; 
                b)    forniscono    la    conferma    per    iscritto
          dell'autenticita' dei  certificati  o  di  qualsiasi  altro
          titolo di formazione rilasciato, a  richiesta  dello  Stato
          membro dell'Unione europea o del Paese terzo con  il  quale
          hanno  concluso  un  accordo  di  riconoscimento  ai  sensi
          dell'articolo 20. 
              3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo  3
          programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso
          gli enti, istituti o societa' di cui all'articolo 5,  comma
          1, allo scopo di verificare la corretta applicazione  delle
          procedure previste in materia di formazione e addestramento
          del personale marittimo.».