Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le  parole  «commi  1,  2,»  e'  inserita  la
seguente: «4,»; 
    b) al comma 2, dopo le  parole  «commi  1,  2,»  e'  inserita  la
seguente: «4,»; 
    c) al comma 4, dopo le parole «Commissione europea» sono inserite
le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)». 
 
          Note all'art. 8: 
              Il  testo   dell'articolo   10   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  10.  (Norme  di  qualita').-  1.  Le   autorita'
          competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e  7,
          garantiscono che le attivita' di formazione, di valutazione
          delle  competenze,  di   certificazione,   incluse   quelle
          mediche, di  convalida  di  riconoscimento  e  di  rinnovo,
          incluse quelle svolte da enti, istituti  o  societa',  sono
          costantemente controllate attraverso un sistema di gestione
          della  qualita'  che  assicuri   il   conseguimento   degli
          obiettivi   definiti,   inclusi   quelli   riguardanti   le
          qualifiche e l'esperienza  di  istruttori  ed  esaminatori,
          conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW. 
              2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi
          1,  2,  4,  5  e  6,  garantiscono  che  gli  obiettivi  di
          istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di
          competenza da conseguire sono chiaramente definiti  e  sono
          identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di
          capacita'  professionali  adeguati  agli   esami   e   alle
          valutazioni previsti dalla Convenzione STCW. 
              3. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti opera il Comitato  di  valutazione  indipendente,
          composto   da    rappresentanti    delle    amministrazioni
          competenti, il quale, ad intervalli non superiori a  cinque
          anni, effettua  una  valutazione  sulle  autorita'  di  cui
          all'articolo 3, relativamente al sistema di  valutazione  e
          alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare
          valuta che: 
                a) le misure interne di verifica  e  controllo  della
          gestione e le  attivita'  conseguenti  sono  conformi  alle
          disposizioni previste ed  alle  procedure  formali  e  sono
          idonee  ad  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi
          definiti; 
                b) i risultati di ogni valutazione indipendente  sono
          documentati e sottoposti  all'attenzione  dei  responsabili
          del settore oggetto della valutazione; 
                c) sono intraprese azioni  tempestive  per  rimediare
          alle carenze riscontrate. 
              4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma  3,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  coordina
          e trasmette alla Commissione europea  e  all'Organizzazione
          marittima internazionale  (IMO)  una  relazione  sull'esito
          della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali
          correttivi adottati.».