Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «commi 1, 2,» e' inserita la seguente: «4,»; b) al comma 2, dopo le parole «commi 1, 2,» e' inserita la seguente: «4,»; c) al comma 4, dopo le parole «Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».
Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10. (Norme di qualita').- 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, garantiscono che le attivita' di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o societa', sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualita' che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW. 2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di capacita' professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla Convenzione STCW. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato di valutazione indipendente, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti, il quale, ad intervalli non superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorita' di cui all'articolo 3, relativamente al sistema di valutazione e alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che: a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attivita' conseguenti sono conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e sono idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti; b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione; c) sono intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate. 4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina e trasmette alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.».