Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.
                                 71 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  all'alinea,  dopo  le  parole  «Stati  membri   dell'Unione
europea,» sono inserite le seguenti: «iscritti nelle matricole  della
gente  di  mare  ai  sensi  dell'articolo  119   del   codice   della
navigazione,»; 
      2) alla lettera b), le parole «successive  modificazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «della legge 28 ottobre 1962, n. 1602»; 
      3) alla lettera d), dopo  le  parole  «del  codice  STCW»  sono
inserite le seguenti: «con le modalita' stabilite  con  provvedimento
delle autorita' competenti di cui all'articolo 3»; 
    b) al comma 7, dopo le parole «dell'articolo 17» sono inserite le
seguenti: «che, ai sensi  del  punto  3,  dell'articolo  VIII,  della
Convenzione STCW, sono comunicate annualmente  all'IMO,  a  cura  del
medesimo Ministero». 
 
          Note all'art. 9: 
              Il  testo   dell'articolo   11   del   citato   decreto
          legislativo 12 maggio 2015,  n.  71,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11. (Rilascio e registrazione dei  certificati).-
          1. Per il rilascio di uno dei certificati di  competenza  e
          dei certificati di addestramento  da  parte  dell'autorita'
          competente di cui all'articolo 3,  comma  3,  i  lavoratori
          marittimi, ivi  compresi  quelli  appartenenti  agli  altri
          Stati membri dell'Unione europea, iscritti nelle  matricole
          della gente di mare ai sensi dell'articolo 119  del  codice
          della navigazione, devono: 
                a) possedere eta' non inferiore a quella prevista per
          ciascun certificato di  competenza  e  dei  certificati  di
          addestramento nelle regole  dell'annesso  alla  Convenzione
          STCW; 
                b) possedere i  requisiti  di  idoneita'  fisica,  in
          particolare  per  quanto  riguarda  la  vista  e   l'udito,
          previsti ed accertati ai sensi del regio  decreto-legge  14
          dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge  22  gennaio
          1934, n. 244, e della legge 28 ottobre 1962, n. 1602; 
                c) aver  effettuato  servizio  di  navigazione  e  le
          attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle
          regole  dell'annesso  alla   Convenzione   STCW   e   dalle
          corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti ai  sensi  dell'articolo  123  del  codice  della
          navigazione; 
                d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto
          a dimostrare  il  possesso  delle  competenze  del  livello
          prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione  STCW
          e dalle corrispondenti  sezioni  del  codice  STCW  con  le
          modalita'  stabilite  con  provvedimento  delle   autorita'
          competenti di cui all'articolo 3. 
              2. Per il rilascio dei certificati di addestramento  da
          parte dell'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  3,
          comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei  requisiti
          di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  sostengono  l'esame
          teorico-pratico, dopo la frequenza di  corsi  definiti  con
          decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina: 
                a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento; 
                b) i requisiti  di  qualificazione  dei  docenti  dei
          corsi; 
                c) le procedure di accreditamento delle strutture  di
          cui all'articolo 5,  comma  11,  e  le  relative  norme  di
          qualita'; 
                d)   l'istituzione   di   appositi    registri    dei
          certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente; 
                e)  i  contenuti  dei  corsi  di   aggiornamento   da
          effettuare con cadenza quinquennale,  prevedendo  validita'
          quinquennale per i certificati rilasciati. 
              3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          2, i certificati di addestramento rilasciati ai  sensi  del
          decreto  del  Ministro  della  sanita'   7   agosto   1982,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre
          1982, e del decreto del Ministro della  sanita'  25  agosto
          1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  215  del  15
          settembre 1997, da oltre 5 anni, sono  rinnovati  entro  18
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalita'
          di conversione dei certificati di addestramento  rilasciati
          ai sensi del comma 3. 
              5.  Per  il   rilascio   dei   certificati   da   parte
          dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, i
          lavoratori marittimi possiedono i  requisiti  previsti  dal
          comma 1, lettere a) e b),  e  le  conoscenze  di  cui  alla
          regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW. 
              6. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  opera  il  registro,  anche   elettronico,   dei
          certificati di competenza rilasciati  e  convalidati  dalle
          amministrazioni di cui all'articolo 3, commi  3  e  7,  sul
          quale, per ogni certificato, sono annotati: 
                a) il numero progressivo; 
                b) le generalita' del titolare; 
                c) il codice fiscale del titolare; 
                d) la data del rilascio; 
                e) l'abilitazione; 
                f)  la  regola  di  riferimento   dell'annesso   alla
          Convenzione STCW; 
                g) la scadenza, se prevista; 
                h) il rinnovo, se previsto; 
                i) eventuali limitazioni; 
                l)  gli  estremi  degli  eventuali  provvedimenti  di
          sospensione o di annullamento; 
                m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o
          smarrimento; 
              n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati. 
              7. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, opera il registro  delle  dispense  concesse  ai
          sensi  dell'articolo  17  che,  ai  sensi  del   punto   3,
          dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate
          annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero. 
              8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
          i  Ministeri  dello  sviluppo  economico  e  della   salute
          comunicano le informazioni  concernenti  i  certificati  di
          competenza, le convalide e le  dispense  agli  altri  Stati
          membri dell'Unione europea, agli altri  Stati  parti  della
          Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare
          l'autenticita' e la validita' dei certificati  esibiti  dai
          marittimi  che  chiedono   il   riconoscimento   dei   loro
          certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave. 
              9. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          annualmente   comunica   alla   Commissione   europea    le
          informazioni di cui all'articolo 24 e di  cui  all'allegato
          IV del presente decreto,  sui  certificati  di  competenza,
          sulle  convalide  che  attestano  il   riconoscimento   dei
          certificati di competenza nonche', su base volontaria,  sui
          certificati di addestramento  rilasciati  conformemente  ai
          capi II, III e VII dell'allegato  della  Convenzione  STCW,
          unicamente a fini di analisi statistica  ed  esclusivamente
          ad uso degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  della
          Commissione nell'ambito dell'elaborazione  delle  politiche
          strategiche. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          sentito  il  Ministro   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale, con proprio decreto determina,
          secondo   criteri   di   semplificazione,    efficacia    e
          funzionalita',   le   procedure   e   le    modalita'    di
          autenticazione  della  navigazione   effettuata   su   navi
          battenti bandiera estera.»