Art. 11 
 
               Cooperazione tra Autorita' di contrasto 
 
  1. L'ICQRF collabora con le  Autorita'  di  contrasto  degli  altri
Stati membri e con la Commissione  europea  nello  svolgimento  delle
attivita' di cui  all'articolo  8,  anche  al  fine  della  reciproca
assistenza   nelle   indagini   che   presentano    una    dimensione
transfrontaliera nonche' per le attivita' di cui all'articolo 8 della
Direttiva.