Art. 5 
 
                  Altre pratiche commerciali sleali 
 
  1. Sono altresi' vietate le seguenti pratiche commerciali: 
    a) l'acquisto di prodotti agricoli  e  alimentari  attraverso  il
ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso; 
    b)  l'imposizione  di  condizioni   contrattuali   eccessivamente
gravose per il venditore, ivi compresa  quella  di  vendere  prodotti
agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione; 
    c) l'omissione, nella  stipula  di  un  contratto  che  abbia  ad
oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di  anche  una
delle  condizioni  richieste  dell'articolo  168,  paragrafo  4   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013; 
    d) l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto,
di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali   ingiustificatamente
gravose; 
    e)  l'applicazione  di  condizioni  oggettivamente  diverse   per
prestazioni equivalenti; 
    f) il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni  commerciali  alla
esecuzione di prestazioni da  parte  dei  contraenti  che,  per  loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna  connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre; 
    g) il conseguimento  di  indebite  prestazioni  unilaterali,  non
giustificate  dalla  natura   o   dal   contenuto   delle   relazioni
commerciali; 
    h) l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale  sleale  che
risulti tale  anche  tenendo  conto  del  complesso  delle  relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento; 
    i) l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni
accessorie rispetto all'oggetto  principale  della  fornitura,  anche
qualora  questi  siano  forniti  da  soggetti  terzi,  senza   alcuna
connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del  prodotto
oggetto del contratto; 
    j) l'esclusione dell'applicazione di interessi di  mora  a  danno
del creditore o delle spese di recupero dei crediti; 
    k)  la   previsione   nel   contratto   di   una   clausola   che
obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna
dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere  la  fattura,
fatto salvo il caso di consegna dei  prodotti  in  piu'  quote  nello
stesso mese, nel qual caso  la  fattura  potra'  essere  emessa  solo
successivamente all'ultima consegna del mese; 
    l)   l'imposizione   di   un   trasferimento   ingiustificato   e
sproporzionato  del  rischio  economico  da  una   parte   alla   sua
controparte; 
    m) l'imposizione  all'acquirente,  da  parte  del  fornitore,  di
prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua
del prodotto stesso, stabilita contrattualmente; 
    n) l'imposizione  all'acquirente,  da  parte  del  fornitore,  di
vincoli  contrattuali  per  il   mantenimento   di   un   determinato
assortimento, inteso come l'insieme dei beni  che  vengono  posti  in
vendita da un operatore commerciale per soddisfare  le  esigenze  dei
suoi clienti; 
    o)  l'imposizione  all'acquirente,  da   parte   del   fornitore,
dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento; 
    p) l'imposizione  all'acquirente,  da  parte  del  fornitore,  di
posizioni privilegiate  di  determinati  prodotti  nello  scaffale  o
nell'esercizio commerciale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  n.  1308/2013
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
          2013, si veda nelle note alle premesse.