(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  27
  SETTEMBRE 2021, N. 130 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pari a  700  milioni  di
euro» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2021,». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «per gli usi  civili»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «per  usi  civili»  e  dopo  le  parole:
«articolo 26, comma 1, del» sono inserite le seguenti:  «testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al»; 
    al comma 2, le parole: «oneri generali gas» sono sostituite dalle
seguenti: «oneri generali di sistema per il settore del gas»; 
    alla rubrica, le parole: «nel settore gas» sono sostituite  dalle
seguenti: «nel settore del gas». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «tariffe  elettriche»  sono
sostituite dalle seguenti:  «tariffe  per  la  fornitura  di  energia
elettrica». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis (Misure  per  aumentare  la  liquidita'  dei  mercati
dell'energia  e  ridurre   i   costi   delle   transazioni).   -   1.
Indipendentemente  dalla  data  di  consegna  ivi  prevista,  per   i
contratti di fornitura e  i  contratti  derivati  gia'  in  essere  o
stipulati  entro  il  31  dicembre  2022,  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 1, comma 86, della legge  4  agosto  2017,  n.  124,  si
applicano  anche  nei  casi  in  cui  la  consegna  relativamente  ai
contratti di fornitura, ovvero la produzione,  commercializzazione  e
consegna  relativamente  ai   contratti   derivati,   non   avvengano
nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente  interconnessi  con
essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti
al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la  Comunita'
dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29
maggio 2006. 
    Art. 3-ter (Disposizioni in materia di competenze  relative  alla
resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico).  -  1.
All'articolo 35, comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  le  parole:  "attuazione  dei  processi   di
liberalizzazione  dei   mercati   energetici   e   promozione   della
concorrenza nei mercati dell'energia  e  tutela  dell'economicita'  e
della  sicurezza  del  sistema"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione  della  concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e  tutela
dell'economicita' e della  sicurezza  del  sistema  con  garanzia  di
resilienza"». 
  All'articolo 4: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
66, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        "5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e   della
ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di
studio  e  le  modalita'  attuative  e  organizzative  del  corso  di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,  nonche'  i  criteri
per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del  comma  3,  dei
crediti   formativi    universitari    relativi    alle    didattiche
dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso  al
medesimo corso di specializzazione"»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Al decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  64,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) e' abrogata; 
        b) all'articolo  26,  comma  1,  le  parole:  "o  agli  esiti
negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma  1,  lettere
c) e d)" sono soppresse; 
        c) all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1. Agli oneri derivanti  dall'articolo  15,  pari  a  euro
170.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107"». 
  All'articolo 5: 
    al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «,   in   termini   di
indebitamento netto e  fabbisogno»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
    al comma 1, lettera c), le parole: «fondo di cui all'articolo 44,
del decreto  legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fondo
previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di  cui
al decreto legislativo»; 
    al comma 1, lettera d), le parole: «destinata al Ministero»  sono
sostituite dalle seguenti: «di competenza del Ministero»; 
    al comma 1, lettera e), le parole:  «decreto  legislativo  del  3
marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3  marzo»
e le parole: «allo stesso Fondo, che sono  versati»  sono  sostituite
dalle seguenti: «allo stesso fondo, da versare». 
  All'allegato 1, dopo la voce numero 8 sono aggiunte le seguenti: 
    «8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
64. 
    8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205». 
  Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'  per
l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono  l'adozione
di provvedimenti attuativi».