Art. 2 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999,
n. 130, sono abrogati. 
  2. Il regolamento di cui al decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310, e' abrogato. 
  3. Il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente  del  Comitato  Interministeriale  per  il  Credito  e  il
Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo degli articoli 7-bis e  7-ter  della  citata
          legge 30 aprile 1999, n. 130, cosi' recita: 
                «Art. 7-bis. (Obbligazioni bancarie garantite). -  1.
          Le disposizioni di cui  all'articolo  3,  commi  2,  2-bis,
          2-ter e 3, all'articolo 4 e all'articolo  6,  comma  2,  si
          applicano, salvo quanto specificato ai  commi  2  e  3  del
          presente articolo, alle operazioni  aventi  ad  oggetto  le
          cessioni di crediti fondiari e ipotecari,  di  crediti  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle
          medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di  titoli
          emessi  nell'ambito  di  operazioni  di   cartolarizzazione
          aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate
          da banche in favore di societa' il  cui  oggetto  esclusivo
          sia  l'acquisto  di  tali  crediti   e   titoli,   mediante
          l'assunzione di finanziamenti concessi  o  garantiti  anche
          dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia  per  le
          obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre. 
                2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
          cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
          sono destinati al soddisfacimento  dei  diritti,  anche  ai
          sensi dell'articolo 1180 del codice civile,  dei  portatori
          delle obbligazioni di cui al comma 1  e  delle  controparti
          dei contratti  derivati  con  finalita'  di  copertura  dei
          rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
          contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
          dell'operazione, in via prioritaria  rispetto  al  rimborso
          dei finanziamenti di cui al comma 1. 
                3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
          4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
          comma 2 del presente articolo. A tali fini,  per  portatori
          di titoli devono intendersi i portatori delle  obbligazioni
          di cui al comma 1. 
                4. Alle cessioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440. Dell'affidamento o trasferimento  delle  funzioni  di
          cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
          dalla banca cedente, e' dato avviso mediante  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  nonche'  comunicazione  mediante
          lettera  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   alle
          pubbliche  amministrazioni  debitrici.   Ai   finanziamenti
          concessi alle societa' di cui al comma 1  e  alla  garanzia
          prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo  67,
          quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata  in
          vigore del decreto legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,
          l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo. 
                5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sentita la  Banca  d'Italia,  adotta  disposizioni  di
          attuazione del presente  articolo  aventi  ad  oggetto,  in
          particolare,  il  rapporto  massimo  tra  le   obbligazioni
          oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia  di
          tali attivita' e di quelle, dagli  equivalenti  profili  di
          rischio, utilizzabili per la loro successiva  integrazione,
          nonche' le caratteristiche della garanzia di cui  al  comma
          1. 
                6. Ai sensi dell'articolo 53 del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo. Tali disposizioni disciplinano  anche  i
          requisiti delle banche emittenti, i criteri che  le  banche
          cedenti adottano per  la  valutazione  dei  crediti  e  dei
          titoli ceduti e  le  relative  modalita'  di  integrazione,
          nonche'  i  controlli  che  le  banche  effettuano  per  il
          rispetto degli obblighi  previsti  dal  presente  articolo,
          anche per il tramite di societa' di  revisione  allo  scopo
          incaricate. 
                7. Ogni imposta e tassa  e'  dovuta  considerando  le
          operazioni di cui al  comma  1  come  non  effettuate  e  i
          crediti e i titoli che hanno formato  oggetto  di  cessione
          come iscritti nel bilancio della banca cedente, se  per  le
          cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo  valore
          di iscrizione in bilancio dei crediti e dei  titoli,  e  il
          finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso  o  garantito
          dalla medesima banca cedente.» 
                «Art.  7-ter.  (Norme   applicabili).   -   1.   Alla
          costituzione di patrimoni destinati  aventi  ad  oggetto  i
          crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma  1,  e
          alla destinazione  dei  relativi  proventi,  effettuate  ai
          sensi  dell'articolo  2447-bis  del  codice   civile,   per
          garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse
          da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6. 
                1-bis. Ai soggetti  cessionari  di  cui  all'articolo
          7-bis si  applicano,  nei  limiti  stabiliti  dal  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  con  regolamento  emanato,
          sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma
          3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  le  disposizioni
          previste per gli intermediari finanziari dal Titolo  V  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  7-quater  della  citata
          legge  30  aprile  1999,  n.  130,  si  veda   nelle   note
          all'articolo 1. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310,  si
          veda nelle note alle premesse.