Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 2. Le disposizioni attuative del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificate dal presente decreto, sono adottate entro l'8 luglio 2022. 3. Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative. Qualora le obbligazioni emesse successivamente a tale data siano incluse in programmi di emissione anteriori alla data di applicazione prevista dal primo periodo del presente comma, non si applica l'articolo 7-noviesdecies, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto. 4. Alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima della data di applicazione indicata al comma 2 si applicano gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto legislativo, e le relative disposizioni di attuazione. Su queste obbligazioni, la Banca d'Italia esercita i poteri previsti dall'articolo 7-octiesdecies della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto. 5. Fino alla data di entrata in vigore di disposizioni che consentano l'eliminazione della sovrapposizione, per i primi trenta giorni, del requisito di copertura di liquidita' previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 e della riserva di liquidita' del patrimonio separato prevista all'articolo 7-duodecies della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto, il deflusso netto cumulativo massimo di liquidita' previsto dallo stesso articolo 7-duodecies, comma 1, dovra' essere calcolato su un periodo che va dal trentunesimo al centottantesimo giorno successivo. 6. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 2, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite della legge 30 aprile 1999, n. 130, si intendono riferite alle disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto, in quanto compatibili. 7. Le obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 4 possono essere commercializzate come "obbligazione garantita" ai sensi della direttiva (UE) 2019/2162.
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130, si veda nelle note all'articolo 2. - Per il testo dell'articolo 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, si veda nelle note all'articolo 1. - Il regolamento delegato (UE) 2015/61 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidita' per gli enti creditizi (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 gennaio 2015, n. L 11. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2019/2162, si veda nelle note alle premesse.