Art. 7 
 
Disposizioni  transitorie  relative  alla  disciplina  del  requisito
  minimo di fondi propri  e  passivita'  computabili  introdotta  nel
  decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo  2  del  decreto  legislativo  16
novembre  2015,  n.  180,  come  modificato  dal  presente   decreto,
rispettano  il  requisito  minimo  di  fondi  propri   e   passivita'
computabili  determinato  ai  sensi  degli  articoli   16-septies   o
16-octies del citato decreto legislativo, nonche', se applicabile, la
sua componente definita ai sensi dell'articolo 16- quater,  commi  5,
6, 7 e 11 del medesimo decreto, a partire dal 1° gennaio 2024. 
  2. Per consentire il rispetto dei requisiti di cui al comma  1,  la
Banca d'Italia fissa requisiti intermedi da rispettare a partire  dal
1° gennaio 2022, che assicurino, di norma,  un  aumento  lineare  dei
fondi propri e delle passivita' computabili. 
  3. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato oltre  il  1°
gennaio 2024, quando la Banca  d'Italia  lo  ritenga  giustificato  e
appropriato sulla base dei criteri di cui al comma 6, avuto  riguardo
a: 
    a) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto  tenuto
al rispetto  del  requisito  minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili; 
    b) la capacita' del soggetto  di  rispettare  comunque  in  tempi
ragionevoli i requisiti di cui al comma 1; 
    c)  la  capacita'  del  soggetto  di  sostituire  con  passivita'
computabili le passivita'  che  non  soddisfano  piu'  i  criteri  di
computabilita' o di durata di cui agli articoli  72-ter  e  72-quater
del  regolamento  (UE)  n.  575/2013  e  all'articolo   16-quater   o
all'articolo 16-octies, comma 6, del decreto legislativo n.  180  del
2015, valutando, in caso di incapacita', se questa derivi da  fattori
idiosincratici o sia dovuta a una perturbazione del mercato. 
  4. Gli enti designati per la risoluzione tenuti al  rispetto  della
componente  del  requisito  minimo  di  fondi  propri  e   passivita'
computabili, definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 8, 9
e 10, del decreto legislativo n.  180  del  2015,  ne  assicurano  il
rispetto a partire dal 1° gennaio 2022. 
  5.  Per  facilitare  il  graduale  aumento   della   capacita'   di
assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione  dei  soggetti  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 2015, la  Banca
d'Italia indica il requisito minimo  di  fondi  propri  e  passivita'
computabili per ogni intervallo di  tempo  di  dodici  mesi  fino  ai
termini previsti dal presente articolo  e  lo  comunica  ai  soggetti
interessati. L'indicazione della Banca d'Italia  non  e'  vincolante,
fermo restando quanto previsto ai  commi  1,  2,  3  e  4.  La  Banca
d'Italia puo' rivedere i termini e i requisiti indicati ai sensi  del
presente comma. 
  6. Nell'applicare il presente articolo,  la  Banca  d'Italia  tiene
conto della eventuale  prevalenza  dei  depositi  e  dell'assenza  di
strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua
capacita' di accedere ai  mercati  dei  capitali  per  le  passivita'
computabili, della misura in cui esso ricorre al capitale primario di
classe 1 per  rispettare  il  requisito  minimo  di  fondi  propri  e
passivita' computabili. 
  7. Le determinazioni del requisito di  fondi  propri  e  passivita'
computabili adottate prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  restano  efficaci  sino  all'adozione  delle  nuove
determinazioni del requisito di fondi propri e passivita' computabili
ai sensi del Titolo II, Capo II bis, del decreto legislativo  n.  180
del 2015, introdotto dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'articolo 2 del decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n.  180,  come  modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e  le  imprese
          di investimento e  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n.  L
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