Art. 4 
 
                        Riduzione del consumo 
 
  1. Al fine di produrre entro il 2026 una  riduzione  quantificabile
del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella  parte  A
dell'Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti  tendenze
di consumo, il Ministro  della  transizione  ecologica,  il  Ministro
dello sviluppo economico, le regioni o le Province autonome di Trento
e Bolzano  stipulano  accordi  e  contratti  di  programma  con  enti
pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni  di
categoria, ai  sensi  degli  articoli  206  e  206-ter,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per il  perseguimento  delle
seguenti finalita': 
  a) attuazione di  specifici  piani  di  settore  di  riduzione  del
consumo di prodotti in plastica monouso di cui all'Allegato, parte A,
nonche' di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti  derivanti
da tali prodotti; 
  b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo  di  processi
produttivi e distributivi  e  di  tecnologie  idonei  a  prevenire  o
ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti  in  plastica
monouso di cui all'Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed
il recupero, nonche' promozione di prodotti alternativi  purche'  non
comportino maggiori impatti ambientali; 
  c) sostenere e incentivare le imprese produttrici  di  prodotti  in
plastica monouso di cui all'Allegato, parte A, ai fini della modifica
dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti,  macchine
e  strumenti  di  controllo   verso   la   produzione   di   prodotti
riutilizzabili o alternativi; 
  d) attivita'  di  informazione  e  sensibilizzazione  sui  vantaggi
ambientali  ed  economici  delle  alternative  basate   su   prodotti
riutilizzabili, e delle attivita' finalizzate  al  riciclaggio  e  al
raggiungimento degli obiettivi di economia circolare; 
  e) attivita' di monitoraggio dei flussi  di  prodotti  in  plastica
monouso di cui all'Allegato, parte A e  dei  prodotti  riutilizzabili
immessi  sul  mercato,  anche  finalizzata   all'acquisizione   delle
informazioni necessarie  alla  quantificazione  della  riduzione  del
consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei  dati  sul
riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti; 
  f)  promuovere,  anche  attraverso  l'avvio  di  sperimentazioni  a
livello territoriale, alternative basate  sull'utilizzo  di  acqua  e
bevande alla spina, di prodotti durevoli  e  riutilizzabili  sia  per
l'acquisto che per il consumo sul posto o da asporto  di  alimenti  e
bevande; 
  g)  sostenere  e  promuovere  la  nascita,  la  diffusione   e   il
consolidamento di modelli economici in cui e' fornito agli  esercenti
il servizio di  consegna,  ritiro,  sanificazione  e  riconsegna  dei
prodotti riutilizzabili. 
  2. Con gli accordi e i contratti di cui al  comma  1  sono  inoltre
promossi: 
  a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto  di
materie prime, processi e prodotti sia monouso che  riutilizzabili  e
la raccolta dei dati per la costruzione di  «Life  Cycle  Assessment»
certificabili; 
  b) l'elaborazione di standard qualitativi per: 
      1) la determinazione delle  caratteristiche  qualitative  delle
materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione; 
      2) la determinazione  delle  prestazioni  minime  del  prodotto
durante le fasi di impiego, compreso il trasporto,  lo  stoccaggio  e
l'utilizzo, la sanificazione e il riutilizzo; 
  c) lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la  raccolta,
il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo  della  plastica,
nonche' per l'intercettazione selettiva e l'avvio  al  riciclo  e  al
riuso  dei  prodotti  in  plastica  monouso   e   delle   alternative
riutilizzabili; 
  d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da
parte del  consumatore.  Le  informazioni  riguardano  i  sistemi  di
restituzione,  di  raccolta,  di  sanificazione  e  di  recupero  dei
prodotti di plastica monouso, il ruolo degli utenti e dei consumatori
in detti sistemi, nonche'  il  significato  dei  marchi  apposti  sui
prodotti di plastica monouso. 
  3. Gli accordi e i contratti di  cui  al  comma  1  specificano  il
cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea. 
  4. Per le finalita' di cui al  presente  decreto,  quali  ulteriori
misure volte alla riduzione  di  prodotti  in  plastica  monouso,  in
particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte  A,  le  stazioni
appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli  in
plastica  monouso  anche  mediante  specifiche  tecniche  e  clausole
contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti  nell'ambito  del
Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel
settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo  1,  comma
1126, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  per  gli  affidamenti
pertinenti. Ai fini di cui al presente comma,  entro  un  anno  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  il  Ministro  della
transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali
minimi per i servizi di ristorazione con e senza  l'installazione  di
macchine distributrici  di  alimenti,  bevande  e  acqua,  nonche'  i
criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni
cinematografiche e televisive. 
  5. Il Ministro  della  transizione  ecologica,  una  volta  l'anno,
provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero
per la transizione ecologica, entro il 30  marzo  di  ogni  anno,  le
misure adottate a livello regionale e gli accordi e  i  contratti  di
programma sottoscritti ai sensi del presente articolo. Gli accordi  e
i contratti stipulati dalle Regioni  sono  pubblicati  esclusivamente
sui relativi Bollettini ufficiali. 
  6. Le misure previste dal presente articolo si applicano  anche  ai
bicchieri di plastica monouso. 
  7. Al fine di promuovere l'acquisto e  l'utilizzo  di  materiali  e
prodotti alternativi a quelli in plastica monouso,  e'  riconosciuto,
un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel  limite  massimo
complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano  prodotti  della
tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e  Parte  B,  che
sono riutilizzabili o realizzati  in  materiale  biodegradabile  o  e
compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.  Il
contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute
e  documentate  per  i  citati  acquisti  ed  e'  riconosciuto   fino
all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun  beneficiario.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in  compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione  del
contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di
cui al presente comma, assegnando criteri di  priorita'  ai  prodotti
monouso destinati a entrare in contatto con alimenti. 
  8. Ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1,  lettera
c), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  per  ognuno  degli
esercizi  2022,  2023  e  2024.  Con  decreto  del  Ministero   della
transizione ecologica, da adottarsi  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  disciplinate   le
modalita' di assegnazione delle predette somme. 
  9. Al fine  di  ridurre,  entro  l'anno  scolastico  2025/2026,  il
consumo  dei  prodotti  di   plastica   monouso   nelle   istituzioni
scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto  smaltimento
e alla possibilita' di riciclo  e  riuso  dei  prodotti  in  plastica
monouso,  il  Ministero  dell'istruzione  supporta   le   istituzioni
scolastiche nell'adozione  del  modello  di  «scuola  per  un  futuro
sostenibile» anche attraverso la partecipazione a reti di scuole. 
  10. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e  8,  pari  a  13
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
legge n. 234 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo degli articoli  206  e  206-ter  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: 
                «Art.   206   (Accordi,   contratti   di   programma,
          incentivi).  -  1.  Nel  rispetto  dei  principi  e   degli
          obiettivi stabiliti dalle disposizioni di  cui  alla  parte
          quarta del  presente  decreto  al  fine  di  perseguire  la
          razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con
          particolare riferimento alle piccole imprese,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
          altre  autorita'  competenti  possono  stipulare   appositi
          accordi e contratti di programma  con  enti  pubblici,  con
          imprese  di  settore,  soggetti  pubblici  o   privati   ed
          associazioni di categoria. Gli accordi ed  i  contratti  di
          programma hanno ad oggetto: 
                  a) l'attuazione di specifici piani  di  settore  di
          riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
                  b) la sperimentazione, la promozione,  l'attuazione
          e lo sviluppo di processi produttivi e  distributivi  e  di
          tecnologie  pulite  idonei  a  prevenire   o   ridurre   la
          produzione  dei  rifiuti  e  la  loro  pericolosita'  e  ad
          ottimizzare il recupero dei rifiuti; 
                  c)  lo  sviluppo   di   innovazioni   nei   sistemi
          produttivi per favorire metodi di produzione  di  beni  con
          impiego   di   materiali   meno   inquinanti   e   comunque
          riciclabili; 
                  d)  le  modifiche  del  ciclo   produttivo   e   la
          riprogettazione di  componenti,  macchine  e  strumenti  di
          controllo; 
                  e)  la  sperimentazione,   la   promozione   e   la
          produzione di beni  progettati,  confezionati  e  messi  in
          commercio  in  modo  da   ridurre   la   quantita'   e   la
          pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; 
                  f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione
          di attivita'  di  riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  di
          rifiuti; 
                  g) l'adozione di tecniche per il  reimpiego  ed  il
          riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; 
                  h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi
          di  controllo  per  l'eliminazione  dei  rifiuti  e   delle
          sostanze pericolose contenute nei rifiuti; 
                  i) l'impiego da parte dei soggetti economici e  dei
          soggetti pubblici dei materiali recuperati  dalla  raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani; 
                  l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e
          della riduzione di rifiuti. 
                2. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare  puo'  altresi'  stipulare  appositi
          accordi e contratti di programma con  soggetti  pubblici  e
          privati  o  con  le  associazioni  di  categoria  per:   a)
          promuovere   e   favorire   l'utilizzo   dei   sistemi   di
          certificazione ambientale di cui al  regolamento  (Cee)  n.
          761/2001 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  19
          marzo 2001; b) attuare programmi  di  ritiro  dei  beni  di
          consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai  fini  del
          riutilizzo, del riciclaggio e del recupero. 
                3. Gli accordi e i contratti di programma di  cui  al
          presente  articolo  non  possono  stabilire  deroghe   alla
          normativa comunitaria e possono  prevedere  semplificazioni
          amministrative. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuate  le  risorse   finanziarie   da
          destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative
          di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma
          di cui ai commi 1 e  2  e  sono  fissate  le  modalita'  di
          stipula dei medesimi. 
                5. Ai  sensi  della  comunicazione  2002/412  del  17
          luglio 2002 della Commissione delle  Comunita'  europee  e'
          inoltre possibile  concludere  accordi  ambientali  che  la
          Commissione    puo'    utilizzare     nell'ambito     della
          autoregolamentazione,   intesa   come   incoraggiamento   o
          riconoscimento   dei   medesimi   accordi,   oppure   della
          coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore
          di utilizzare gli accordi, quando opportuno.». 
                «Art. 206-ter (Accordi e contratti di  programma  per
          incentivare l'acquisto di prodotti derivanti  da  materiali
          post consumo o dal recupero degli scarti  e  dei  materiali
          rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti  complessi).  -
          1. Al fine di incentivare il  risparmio  e  il  riciclo  di
          materiali attraverso il sostegno all'acquisto  di  prodotti
          derivanti  da  materiali  riciclati  post  consumo  o   dal
          recupero  degli  scarti  e  dei  materiali  rivenienti  dal
          disassemblaggio dei prodotti complessi, il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          puo' stipulare appositi accordi e contratti di programma: 
                  a) con le imprese che producono beni  derivanti  da
          materiali post  consumo  riciclati  o  dal  recupero  degli
          scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei
          prodotti complessi, con priorita' per  i  beni  provenienti
          dai rifiuti; 
                  b) con enti pubblici; 
                  c) con soggetti pubblici o privati; 
                  d) con le associazioni di categoria,  ivi  comprese
          le associazioni  di  aziende  che  si  occupano  di  riuso,
          preparazione al riutilizzo e riciclaggio; 
                  e)  con  associazioni  senza  fini  di  lucro,   di
          promozione sociale nonche' con imprese artigiane e  imprese
          individuali; 
                  f)  con  i  soggetti  incaricati  di  svolgere   le
          attivita'  connesse  all'applicazione  del   principio   di
          responsabilita' estesa del produttore. 
                2. Gli accordi e i contratti di programma di  cui  al
          comma 1 hanno ad oggetto: 
                  a) l'erogazione di incentivi in favore di attivita'
          imprenditoriali  di  produzione  di   beni   derivanti   da
          materiali post  consumo  riciclati  o  dal  recupero  degli
          scarti e dei materiali rivenienti dal  disassemblaggio  dei
          prodotti complessi, con priorita' per  i  beni  provenienti
          dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti  obiettivi
          di raccolta e riciclo nel rispetto del presente  decreto  e
          della normativa  dell'Unione  europea,  e  l'erogazione  di
          incentivi  in  favore  di  attivita'   imprenditoriali   di
          produzione e di preparazione dei materiali post  consumo  o
          derivanti  dal  recupero  degli  scarti  e  dei   materiali
          rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti  complessi  per
          il  loro  riutilizzo  e  di  attivita'  imprenditoriali  di
          produzione  e  di   commercializzazione   di   prodotti   e
          componenti di prodotti reimpiegati per la stessa  finalita'
          per la quale erano stati concepiti; 
                  b) l'erogazione di incentivi in favore di attivita'
          imprenditoriali   di   commercializzazione   di   aggregati
          riciclati marcati CE e definiti secondo  le  norme  UNI  EN
          13242: 2013 e UNI  EN  12620:  2013,  nonche'  di  prodotti
          derivanti  da  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche e da pneumatici fuori  uso  ovvero  realizzati
          con i materiali plastici provenienti  dal  trattamento  dei
          prodotti giunti a fine  vita,  cosi'  come  definiti  dalla
          norma UNI 10667-13: 2013, dal post consumo o  dal  recupero
          degli scarti di produzione; 
                  c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti
          economici e dei soggetti pubblici che  acquistano  prodotti
          derivanti dai materiali di cui alle lettere a) e b). 
                3. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  individua  con  decreto  le
          risorse finanziarie disponibili a legislazione  vigente  da
          destinare, sulla base di apposite disposizioni  legislative
          di finanziamento, agli accordi e ai contratti di  programma
          di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalita' di  stipulazione
          dei  medesimi  accordi  e  contratti  secondo  criteri  che
          privilegino   prioritariamente   le   attivita'   per    il
          riutilizzo, la produzione o l'acquisto  di  beni  riciclati
          utilizzati per la stessa  finalita'  originaria  e  sistemi
          produttivi con il  minor  impatto  ambientale  rispetto  ai
          metodi tradizionali.». 
              - Il testo dell'art. 1,  comma  1126,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                1126. E' autorizzata la  spesa  di  50.000  euro  per
          finanziare l'attuazione e  il  monitoraggio  di  un  "Piano
          d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
          settore della pubblica  amministrazione",  predisposto  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
          finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto
          alla  approvazione  dalla   CONSIP   Spa,   costituita   in
          attuazione del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.
          414.  Il  Piano  prevede   l'adozione   di   misure   volte
          all'integrazione   delle   esigenze    di    sostenibilita'
          ambientale nelle procedure di acquisto di  beni  e  servizi
          delle amministrazioni competenti, sulla base  dei  seguenti
          criteri: 
                  a) riduzione dell'uso delle risorse naturali; 
                  b)  sostituzione  delle   fonti   energetiche   non
          rinnovabili con fonti rinnovabili; 
                  c) riduzione della produzione di rifiuti; 
                  d) riduzione delle emissioni inquinanti; 
                  e) riduzione dei rischi ambientali.». 
              - Il testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
          luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174, cosi' recita: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  [d-bis) all'addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche;] 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater. In deroga alle previsioni di  cui  all'art.
          8, comma 1, della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  per  i
          contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
          cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35,  comma
          15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di  avvalersi,
          a partire dalla data di notifica del  provvedimento,  della
          compensazione  dei  crediti,  ai  sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta  esclusione  opera  a  prescindere
          dalla tipologia e dall'importo dei crediti,  anche  qualora
          questi  ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
          all'attivita' esercitata con la  partita  IVA  oggetto  del
          provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la  partita
          IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio  2000,  n.  212,
          per  i  contribuenti  a  cui  sia   stato   notificato   il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a  partire  dalla
          data di notifica del provvedimento, della compensazione dei
          crediti IVA, ai sensi del comma 1  del  presente  articolo;
          detta esclusione rimane in vigore fino a quando  non  siano
          rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
          provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.». 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                53. A partire dal 1° gennaio 2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all'art. 1,  comma  271,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010.». 
              - Il testo dell'art. 34 della legge 23  dicembre  2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria   2001),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2000,  n.
          302, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  ovvero  rimborsabili  ai  soggetti
          intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
          per ciascun anno solare. Tenendo conto  delle  esigenze  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
          elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  fino  a  700.000
          euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3.  All'art.  3,  secondo  comma,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella  misura  ridotta  indicata  nell'art.  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5.  All'art.  37,  primo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6.  All'art.  38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".». 
              - Il testo degli articoli 61  e  109  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  1986,  n.
          302, S.O., cosi' recita: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'art. 15.». 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
                2. Ai fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                  a) i corrispettivi delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                  b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                  c) per le societa' e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
                3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
                3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi  dell'art.
          101 sulle azioni, quote  e  strumenti  finanziari  similari
          alle azioni che non possiedono i requisiti di cui  all'art.
          87  non  rilevano  fino  a  concorrenza  dell'importo   non
          imponibile  dei  dividendi,  ovvero   dei   loro   acconti,
          percepiti nei trentasei mesi precedenti il  realizzo.  Tale
          disposizione si applica anche alle differenze negative  tra
          i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
          d), e i relativi costi. 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          con riferimento alle azioni, quote e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'art. 87. 
                3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  anche  con  riferimento  ai  differenziali
          negativi di  natura  finanziaria  derivanti  da  operazioni
          iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
          azioni, quote e strumenti finanziari similari  alle  azioni
          di cui al comma 3-bis. 
                3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
                3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'art.  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
                4. Le spese e gli altri componenti negativi non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
                  a)  quelli  imputati  al  conto  economico  di   un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                  b) quelli che pur non essendo imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art.  95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                6. 
                7. In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
                8. In deroga al comma 5 non e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
          89. 
                9. Non  e'  deducibile  ogni  tipo  di  remunerazione
          dovuta: 
                  a)  su  titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'art. 44, per la quota  di  essa  che
          direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
          risultati economici della societa'  emittente  o  di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
          emessi; 
                  b) relativamente ai contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del  codice
          civile allorche' sia previsto un apporto diverso da  quello
          di opere e servizi.». 
              - Il testo dell'art. 41-bis della citata legge  n.  234
          del 2012, cosi' recita: 
                «Art.  41-bis  (Fondo  per   il   recepimento   della
          normativa  europea).  -  1.  Al  fine  di   consentire   il
          tempestivo  adeguamento   dell'ordinamento   interno   agli
          obblighi imposti dalla normativa europea, nei  soli  limiti
          occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi  e  in
          quanto non sia possibile farvi  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni,  e'  autorizzata
          la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
                3. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
          quanto a 50 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2015,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                4. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».