ART.11 
 
     (Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano) 
 
1. Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del  gas  naturale
e' incentivato mediante l'erogazione  di  una  specifica  tariffa  di
durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando
al produttore di biometano lo stesso livello  di  incentivazione  per
l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi,  ivi  inclusi
quelli per la produzione di energia elettrica e termica  in  impianti
di  cogenerazione  industriale,  anche  in  connessione  a  reti   di
teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non
cogenerativi. L'ARERA definisce le modalita' con le quali le  risorse
per l'erogazione dell'incentivo di  cui  al  presente  comma  trovano
copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas
naturale. 
2. Entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con uno piu' decreti del Ministro della transizione
ecologica sono definite le  modalita'  di  attuazione  del  comma  1,
prevedendo  le  condizioni  di  cumulabilita'  con  altre  forme   di
sostegno,  nonche'  la  possibilita'  di  estensione   del   predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da
fonti rinnovabili di origine non biologica. 
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas
di discarica, gas residuati dai processi di  depurazione  oggetto  di
riconversione parziale per la produzione di  biometano  che  accedono
agli incentivi, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i
rispettivi meccanismi di incentivazione si  basa  sulle  quantita'  e
tipologie dei materiali  come  risultanti  dal  titolo  autorizzativo
rilasciato ai sensi dell'articolo 24. In ogni caso, sono rispettati i
criteri di sostenibilita' e di riduzione  delle  emissioni  calcolati
sull'intero mix dei materiali utilizzati dall'impianto di  digestione
anaerobica, sia per la quota destinata alla produzione elettrica  sia
per quella destinata alla produzione  di  biometano,  secondo  quanto
disciplinato dal decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare 14 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019, in attuazione del Titolo V del
presente decreto. 
4. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono  altresi'  stabilite
le modalita' con le quali il regime incentivante di  cui  al  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  2   marzo   2018   recante
"Promozione  dell'uso  del  biometano  e  degli  altri  biocarburanti
avanzati  nel  settore  dei  trasporti",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, e' coordinato con il regime di cui
al comma 1, nel periodo successivo al 31 dicembre 2022 e fino  al  30
giugno 2026. 
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
l'articolo 21 del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato.  Sono  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  e  gli  effetti
prodotti, ivi inclusi quelli derivanti dall'attuazione del decreto di
cui al comma 4. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 14 novembre 2019 e' riportato
          nelle note all'art. 2. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  2
          marzo 2018 recante (Promozione  dell'uso  del  biometano  e
          degli  altri  biocarburanti  avanzati   nel   settore   dei
          trasporti) e' pubblicato nella G.U.R.I. 19 marzo  2018,  n.
          65. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso  nella
          rete del gas naturale). - 1.  Il  biometano  immesso  nella
          rete  del  gas  naturale  alle  condizioni  e  secondo   le
          modalita'  di  cui  all'articolo  20  e'  incentivato,   su
          richiesta  del  produttore,  secondo  una  delle   seguenti
          modalita': 
                  a) mediante il  rilascio  degli  incentivi  per  la
          produzione di energia elettrica da fonti  rinnovabili,  nel
          caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto
          delle regole per il  trasporto  e  lo  stoccaggio  del  gas
          naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; 
                  b)  mediante  il   rilascio   di   certificati   di
          immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo
          di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n.  81,  e  successive  modificazioni,
          qualora il biometano sia immesso in rete  e,  nel  rispetto
          delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per  i
          trasporti; 
                  c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo
          di durata e valore definiti con il decreto di cui al  comma
          2,  qualora  sia  immesso  nella  rete  del  gas  naturale.
          L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  definisce  le
          modalita'  con  le  quali  le  risorse   per   l'erogazione
          dell'incentivo  di  cui  alla  presente   lettera   trovano
          copertura a  valere  sul  gettito  delle  componenti  delle
          tariffe del gas naturale. 
                2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          da adottare, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  con  il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, entro  120
          giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto
          legislativo, sono stabilite le direttive  per  l'attuazione
          di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto  previsto
          all'articolo 33, comma 5.».