ART. 23 
 
(Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree
                               idonee) 
 
  1. L'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto  legislativo
29 dicembre 2003, n.  387,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  gli
impianti off-shore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e
della  mobilita'  sostenibili  e  sentito,  per  gli  aspetti  legati
all'attivita'  di  pesca  marittima,  il  Ministero  delle  politiche
agricole,  alimentari  e  forestali,  nell'ambito  del  provvedimento
adottato a  seguito  del  procedimento  unico  di  cui  al  comma  4,
comprensivo  del  rilascio  della  concessione  d'uso   del   demanio
marittimo.». 
  2. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema  marino  e
costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca,  del  patrimonio
culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa  individuazione
delle aree idonee per l'installazione di impianti  di  produzione  di
energia  rinnovabile  off-shore,  sono  considerate  tali   le   aree
individuate per la produzione di energie  rinnovabili  dal  Piano  di
gestione dello  spazio  marittimo  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 17  ottobre  2016  n.  201,  e  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1  dicembre  2017,  recante
"Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i  criteri
per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio  2018.  Entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  si  provvede  all'adozione  del  piano  di  cui  al  periodo
precedente con le modalita' di  cui  all'articolo  5,  comma  5,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201. 
  3. Nelle more dell'adozione del  piano  di  gestione  dello  spazio
marittimo di cui al comma 2, sono comunque considerate idonee: 
    a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  del  15  febbraio  2019  recante  "Linee   guida
nazionali per la  dismissione  mineraria  delle  piattaforme  per  la
coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  57  dell'8  marzo  2019,  le
piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche
da ciascuna piattaforma; 
    b) i porti,  per  impianti  eolici  fino  a  100  MW  di  potenza
istallata, previa eventuale variante del Piano  regolatore  portuale,
ove necessaria, da adottarsi entro 6 mesi dalla  presentazione  della
richiesta. 
  4. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di
energia  elettrica  alimentati  da   fonti   rinnovabili   off-shore,
localizzati nelle aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3: 
    a) l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime con
parere obbligatorio  non  vincolante  individuando,  ove  necessario,
prescrizioni  specifiche  finalizzate  al  migliore  inserimento  nel
paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico; 
    b) i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono
ridotti di un terzo. 
  5. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,  non  possono
essere  disposte  moratorie  ovvero  sospensioni  dei   termini   dei
procedimenti di autorizzazione per le domande gia' presentate. 
  6. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  il  Ministero  della  transizione  ecologica,   di
concerto con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle
mobilita' sostenibili, adotta le linee guida per lo  svolgimento  dei
procedimenti di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Si riporta il testo dell'art.  12,  comma  3,  ultimo
          periodo, del citato decreto legislativo n.  387  del  2003,
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 12  (Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure autorizzative).- (omissis). 
              Per  gli   impianti   off-shore   l'autorizzazione   e'
          rilasciata dal Ministero  della  transizione  ecologica  di
          concerto  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili e sentito,  per  gli  aspetti  legati
          all'attivita'  di  pesca  marittima,  il  Ministero   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
          provvedimento adottato a seguito del procedimento unico  di
          cui al comma 4, comprensivo del rilascio della  concessione
          d'uso del demanio marittimo. 
              (omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1,  lett.  c),
          del citato decreto legislativo n. 201 del 2016: 
              «Art.   5.    (Elaborazione    e    attuazione    della
          pianificazione dello spazio marittimo).- (omissis). 
                c) impianti e infrastrutture per la  prospezione,  lo
          sfruttamento  e  l'estrazione  di  petrolio,  gas  e  altre
          risorse  energetiche,  di  minerali  e   aggregati   e   la
          produzione di energia da fonti rinnovabili; 
              (omissis).". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          1° dicembre 2017, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 201 del 2016: 
              «Art.   5.    (Elaborazione    e    attuazione    della
          pianificazione dello spazio marittimo).- (omissis). 
              5. I piani di  gestione  dello  spazio  marittimo  sono
          elaborati dal Comitato tecnico di  cui  all'articolo  7  e,
          prima  della  approvazione,  sono   trasmessi   al   Tavolo
          interministeriale di coordinamento di  cui  all'articolo  6
          che  ne  attesta  la  corrispondenza  con  il  processo  di
          pianificazione  definito   nelle   linee   guida   di   cui
          all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione  dello  spazio
          marittimo sono approvati anche in tempi diversi e  comunque
          entro il 31 marzo 2021,  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  previo   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              (omissis).". 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  15
          febbraio 2019 (Linee guida  nazionali  per  la  dismissione
          mineraria  delle  piattaforme  per   la   coltivazione   di
          idrocarburi in mare e  delle  infrastrutture  connesse)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 8 marzo 2019, n. 57.