ART. 40 
 
(Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i  combustibili
       da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere) 
 
  1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo  3
e dell'articolo 39, comma 1: 
    a) la  quota  di  biocarburanti,  bioliquidi  e  combustibili  da
biomassa consumati  nei  trasporti,  quando  prodotti  a  partire  da
colture alimentari o foraggere, non deve superare piu'  di  un  punto
percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale di energia
nei settori stradali e ferroviario nel 2020; 
    b) fermo restando quanto previsto alla lettera c), la  quota  dei
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, tutti  prodotti
a partire da colture alimentari o foraggere, che sono  qualificati  a
elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei
terreni con atto delegato della Commissione europea, e per i quali si
osserva una considerevole espansione della zona di  produzione  verso
terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve  superare
il livello di consumo di tali carburanti  registrato  nel  2019.  Con
decreto del Ministero della transizione ecologica, da emanarsi  entro
centottanta giorni dall'adozione dei predetti  atti  delegati,  viene
individuata la traiettoria di decrescita lineare di tale limite  fino
ad azzerarsi entro il 31 dicembre 2030. Il limite non si applica  con
riferimento ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili  da  biomassa
certificati  a  basso  rischio   di   cambiamento   indiretto   della
destinazione d'uso  dei  terreni  in  conformita'  al  relativo  atto
delegato della Commissione europea; 
    c) dal 2023 non  e'  conteggiata  la  quota  di  biocarburanti  e
bioliquidi, nonche' di combustibili da biomassa, prodotti  a  partire
da olio di palma, fasci di frutti di olio  di  palma  vuoti  e  acidi
grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio  (PFAD),
salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi
o combustibili da biomassa a basso rischio di  cambiamento  indiretto
della destinazione  d'uso  dei  terreni,  nel  rispetto  dei  criteri
dettati dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807  della
Commissione europea. 
  2. Tutti i combustibili di cui alla lettera  c)  del  comma  1  non
possono beneficiare di alcuna misura di sostegno, fatta eccezione per
i combustibili certificati ai sensi del medesimo comma 1, lettera c). 
 
          Note all'art. 40: 
              - Il Regolamento delegato (UE) 2019/807  del  13  marzo
          2019 della Commissione europea (che  integra  la  direttiva
          (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per
          quanto riguarda la determinazione  delle  materie  prime  a
          elevato rischio di cambiamento  indiretto  di  destinazione
          d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole
          espansione  della  zona  di  produzione  in   terreni   che
          presentano elevate scorte di carbonio e  la  certificazione
          di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da  biomassa  a
          basso rischio  di  cambiamento  indiretto  di  destinazione
          d'uso dei terreni), e' pubblicato nella G.U.U.E. 21  maggio
          2019, n. L. 133.