ART. 42 (Criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa) 1. Al fine di fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel settore elettrico con uno o piu' provvedimenti dell'ARERA, sono individuate le modalita' con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico, prevedendo in particolare: a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 5 a 10; b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 11; c) i criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14. 2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c) non si applicano con riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti: a) di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa; b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa. 3. In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte degli impianti di cui al comma 2, lettere a) e b) e' condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni comparabile a quella prevista dal comma 12. Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione. 4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano con riferimento a: a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura; b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. 5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla lettera b) del comma 1 non si applicano con riferimento all'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani. 6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida adottate con decreto non regolamentare del Ministero della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, su proposta dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito: ISPRA). Le informazioni relative al rispetto di tali piani di monitoraggio e di gestione sono comunicate a ISPRA. 7. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008, ovvero successivamente, si trovavano in una delle situazioni di seguito indicate, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato dette situazioni: a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attivita' umana e nei quali i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo; b) foreste a elevata biodiversita' e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversita' sia stata riconosciuta dall'autorita' competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalita' di protezione della natura; c) aree designate, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con la finalita' di protezione della natura: 1) per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del Paese in cui le materie prime sono state coltivate; nel caso di materie prime coltivate in Italia, si tratta delle aree protette individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, delle aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357; 2) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento da parte della Commissione europea; d) fermi restando eventuali nuovi criteri adottati dalla Commissione europea, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita' aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia: 1) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le caratteristiche e i processi ecologici; o 2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversita' e' stata riconosciuta dall'autorita' competente del paese in cui la materia prima e' stata coltivata a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversita'. 8. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, nel frattempo persi: a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno; b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; c) terreni aventi un'estensione superiore a un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non siano fornite prove del fatto che le scorte stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione sono tali che, quando e' applicata la metodologia di cui all'Allegato VI, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 12. 9. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono soddisfare i seguenti criteri, per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile: a) il Paese in cui e' stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali o locali applicabili nell'ambito della raccolta, ovvero sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono: 1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 2) la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta; 3) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorita' competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere; 4) la realizzazione della raccolta tenendo conto del mantenimento della qualita' del suolo e della biodiversita' con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e 5) che la raccolta mantenga o migliori la capacita' produttiva a lungo termine delle foreste; b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a), sono attuati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale che garantiscono le stesse condizioni elencate alla lettera a). 11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione della Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale devono rispettare i seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry - LULUCF): a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale e' parte dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e 1) ha presentato, nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution -NDC) , relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; oppure 2) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformita' dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti; b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla lettera a) devono essere in vigore sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o rafforzati a lungo termine. 12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa assicura una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, calcolata in conformita' all'articolo 44, pari almeno: a) al 50 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; b) al 60 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020; c) al 65 per cento per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021; d) al 70 per cento per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026. 13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo, un impianto e' considerato in esercizio quando sono state avviate la produzione fisica dei biocarburanti, del biometano ovvero dei biogas consumati nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del riscaldamento e del raffrescamento e dell'energia elettrica da combustibili da biomassa. 14. Gli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili da biomassa che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, solo se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione dei quali non costituisce condizione per accedere a eventuali regimi di sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021: a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale da 50 a 100 MW che applicano una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento, oppure e' prodotta da impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono conformi ai livelli netti di efficienza energetica associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEEL) cosi' come definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione; c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti con una potenza termica nominale totale superiore a 100 MW applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento o da impianti che producono solo energia elettrica e che raggiungono un'efficienza energetica netta almeno pari al 36%; d) l'energia elettrica e' prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio del CO2 da biomassa. 15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli impianti per la produzione di sola energia elettrica che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25 dicembre 2021 sono presi in considerazione ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 3 solo se dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, emerge che non utilizzano combustibili fossili quale combustibile principale e non vi e' un potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento. 16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' aggiornato il decreto ministeriale 14 novembre 2019. Nelle more dell'aggiornamento continua ad applicarsi il predetto decreto, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con il presente decreto. 17. Le disposizioni del presente articolo, laddove applicabili, derogano alle previsioni di cui agli articoli 7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 42: - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e' pubblicata nella G.U.R.I. 13 dicembre 1991, n. 292. - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), e' pubblicata nella G.U.R.I. 18 gennaio 1983, n. 16. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e' pubblicato nella G.U.R.I. 23 ottobre 1997, n. 248. - La decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 (che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 agosto 2017, n. L. 212. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, del citato decreto legislativo n. 102 del 2014: «Art. 10 (Requisiti e specifiche tecniche). - (omissis). 7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4, parte 2, per le finalita' di seguito indicate: a) nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento; b) ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale conversione della produzione in cogenerazione ad alto rendimento; c) nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di valutare le possibilita' di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento; d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti; e) installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze. L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ove esistenti. (omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 7-ter e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel) pubblicato nella G.U.R.I 27 aprile 2005, n. 96: «Art. 7-ter (Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti). - 1. I criteri di sostenibilita' che i biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo 7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri si applicano indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunita'. I biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilita' definiti al comma 2. 2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti operativi a partire dal 5 ottobre 2015; b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50% a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in conformita' all'articolo 7-quinquies. 3. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status: a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attivita' umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo; b) aree designate per scopi di protezione della natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree richiamate; c) nel caso di materie prime coltivate in Italia, le aree protette individuate ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le aree marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree e dei siti richiamati; d) aree designate per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali ratificati dall'Italia o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime e le normali attivita' di gestione non hanno interferito con gli scopi di protezione della natura delle aree in questione; e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2014, che siano: 1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le caratteristiche e i processi ecologici; 2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo status di terreno erboso. 4. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso: a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno; b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; c) terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione, prima e dopo la conversione, e' tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008. 5. I biocarburanti non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie prime agricole coltivate nella Comunita', queste ultime devono essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso regolamento. 7. Non e' consentito rifiutare per motivi di sostenibilita' che un biocarburante venga considerato ai fini di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ove lo stesso rispetti i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 2 a 5.» «Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti). - 1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono cosi' calcolate: a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7, e' uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard; b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C; c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V-bis, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti gli altri fattori; d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). 2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole diversi da quelli standard che siano stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/ UE. Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS ricadenti all'interno del territorio nazionale sono trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (68). 3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole in territori esterni all'Unione europea e' possibile utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra diversi da quelli standard che siano stati calcolati all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.». - Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011: «Art. 38 (Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi). - 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilita' di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo. 2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati.».