ART. 42 
 
(Criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni  di  gas  a
effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i  combustibili  da
                              biomassa) 
 
  1. Al fine di fornire maggiore certezza  nella  determinazione  dei
flussi  economici  correlati  ai  regimi  di  sostegno  nel   settore
elettrico con uno o piu' provvedimenti dell'ARERA,  sono  individuate
le modalita' con le quali il GSE  eroga  gli  incentivi  nel  settore
elettrico, prevedendo in particolare: 
    a) i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 5 a 10; 
    b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto  serra
di cui al comma 11; 
    c) i criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14. 
  2. I criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c) non si applicano
con riferimento ad impianti di produzione di  energia  elettrica,  di
riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti: 
    a) di potenza termica nominale  totale  inferiore  a  20  MW  che
impiegano combustibili solidi da biomassa; 
    b) di potenza termica  nominale  totale  inferiore  a  2  MW  che
impiegano combustibili gassosi da biomassa. 
  3. In ogni caso, l'accesso a nuovi  regimi  di  sostegno  da  parte
degli impianti di cui al comma 2, lettere a) e b) e' condizionato  al
rispetto di  criteri  tecnici  che  assicurano  una  riduzione  delle
emissioni comparabile a quella prevista dal comma  12.  Tali  criteri
sono   stabiliti   dai   decreti   istitutivi   dei   meccanismi   di
incentivazione. 
  4. I criteri di cui al comma 1, lettere a) e c)  non  si  applicano
con riferimento a: 
    a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa  prodotti
a partire da rifiuti e residui diversi dai residui  dell'agricoltura,
dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura; 
    b) rifiuti e residui che sono stati trasformati  in  un  prodotto
prima di essere trattati per  ottenere  biocarburante,  bioliquido  o
combustibile da biomassa. 
  5. I criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di
cui alla lettera b) del comma 1  non  si  applicano  con  riferimento
all'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento  prodotti
a partire da rifiuti solidi urbani. 
  6. Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
prodotti a partire  da  rifiuti  e  residui  provenienti  da  terreni
agricoli, gli operatori economici  che  li  producono  dispongono  di
piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla  qualita'  del
suolo e sul carbonio  nel  suolo,  redatti  in  base  a  linee  guida
adottate  con  decreto  non   regolamentare   del   Ministero   della
transizione  ecologica   entro   novanta   giorni   dalla   data   di
pubblicazione  del  presente  decreto,  su  proposta  dell'  Istituto
Superiore per la Protezione e  la  Ricerca  Ambientale  (di  seguito:
ISPRA). Le  informazioni  relative  al  rispetto  di  tali  piani  di
monitoraggio e di gestione sono comunicate a ISPRA. 
  7. I biocarburanti, i  bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa
provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire  da
materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in
termini di biodiversita', ossia terreni che nel gennaio 2008,  ovvero
successivamente, si trovavano in  una  delle  situazioni  di  seguito
indicate, indipendentemente dal fatto che abbiano o  meno  conservato
dette situazioni: 
    a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste
e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno
chiaramente visibile di  attivita'  umana  e  nei  quali  i  processi
ecologici non siano stati perturbati in modo significativo; 
    b) foreste a  elevata  biodiversita'  e  altri  terreni  boschivi
ricchi di specie e non degradati o la cui elevata  biodiversita'  sia
stata riconosciuta dall'autorita' competente  del  Paese  in  cui  le
materie prime sono state coltivate, a meno che non sia dimostrato che
la produzione delle predette materie prime  non  ha  interferito  con
quelle finalita' di protezione della natura; 
    c)  aree  designate,  a  meno  che  non  sia  dimostrato  che  la
produzione delle predette materie prime e  le  normali  attivita'  di
gestione non hanno interferito con la finalita' di  protezione  della
natura: 
      1) per scopi di protezione della natura a norma delle  leggi  o
dall'autorita' competente del Paese in  cui  le  materie  prime  sono
state coltivate; nel caso di materie prime coltivate  in  Italia,  si
tratta delle  aree  protette  individuate  ai  sensi  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, delle aree marine protette di cui  alla  legge
del 31 dicembre 1982, n. 979, e dei siti della rete Natura  2000,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997,
n. 357; 
      2) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati  o
in pericolo di estinzione riconosciuti da  accordi  internazionali  o
inclusi in elenchi compilati  da  organizzazioni  intergovernative  o
dall'Unione internazionale per la conservazione della natura,  previo
il loro riconoscimento da parte della Commissione europea; 
    d)  fermi  restando  eventuali  nuovi  criteri   adottati   dalla
Commissione europea, terreni erbosi naturali ad elevata biodiversita'
aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia: 
      1)  terreni  erbosi  che  rimarrebbero  tali  in   assenza   di
interventi umani e che  mantengono  la  composizione  naturale  delle
specie nonche' le caratteristiche e i processi ecologici; o 
      2) terreni  erbosi  non  naturali,  ossia  terreni  erbosi  che
cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono
ricchi di specie e non degradati e la cui  elevata  biodiversita'  e'
stata riconosciuta dall'autorita' competente  del  paese  in  cui  la
materia prima e' stata coltivata a meno che non sia dimostrato che il
raccolto delle materie prime e' necessario per preservarne lo  status
di terreni erbosi ad elevata biodiversita'. 
  8. I biocarburanti, i  bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa
provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire  da
materie prime ottenute su terreni che presentano  elevate  scorte  di
carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008  possedevano  uno  degli
status seguenti, nel frattempo persi: 
    a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di  acqua  in  modo
permanente o per una parte significativa dell'anno; 
    b) zone boschive continue,  ossia  terreni  aventi  un'estensione
superiore ad un ettaro caratterizzati dalla  presenza  di  alberi  di
altezza superiore a cinque metri  e  da  una  copertura  della  volta
superiore al 30 per cento o di alberi che  possono  raggiungere  tali
soglie in situ; 
    c)  terreni  aventi   un'estensione   superiore   a   un   ettaro
caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque
metri e da una copertura della volta compresa tra il 10 per  cento  e
il 30 per cento o di alberi che possono raggiungere queste soglie  in
situ, a meno che non siano fornite prove  del  fatto  che  le  scorte
stock di carbonio della superficie  in  questione  prima  e  dopo  la
conversione sono tali che, quando e' applicata la metodologia di  cui
all'Allegato VI, parte C, sono soddisfatte le condizioni  di  cui  al
comma 12. 
  9. I biocarburanti, i  bioliquidi  e  i  combustibili  da  biomassa
provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire  da
materie prime ottenute su terreni  che  erano  torbiere  nel  gennaio
2008,  a  meno  che  non  siano  fornite  prove  del  fatto  che   la
coltivazione e la raccolta  di  tali  materie  prime  non  comportano
drenaggio di terreno precedentemente non drenato. 
  10. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione  della
Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e  i  combustibili
da biomassa  ottenuti  da  biomassa  forestale  devono  soddisfare  i
seguenti criteri, per ridurre al  minimo  il  rischio  di  utilizzare
biomassa forestale derivante da una produzione non sostenibile: 
    a) il Paese in cui e' stata raccolta  la  biomassa  forestale  ha
introdotto e attua leggi nazionali o locali  applicabili  nell'ambito
della raccolta, ovvero sistemi di monitoraggio e di applicazione  che
garantiscono: 
      1) la legalita' delle operazioni di raccolta; 
      2)  la  rigenerazione  forestale  delle  superfici  oggetto  di
raccolta; 
      3) la protezione  delle  aree  designate,  ai  sensi  di  leggi
internazionali o nazionali o dall'autorita' competente, per scopi  di
protezione della natura, comprese le zone umide e le torbiere; 
      4)  la  realizzazione  della   raccolta   tenendo   conto   del
mantenimento della qualita'  del  suolo  e  della  biodiversita'  con
l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi; e 
      5) che la raccolta mantenga o migliori la capacita'  produttiva
a lungo termine delle foreste; 
    b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla  lettera
a),  sono  attuati  sistemi  di  gestione  a  livello  di   zona   di
approvvigionamento forestale che garantiscono  le  stesse  condizioni
elencate alla lettera a). 
  11. A decorrere dall'adozione di appositi atti di esecuzione  della
Commissione europea, i biocarburanti, i bioliquidi e  i  combustibili
da biomassa  ottenuti  da  biomassa  forestale  devono  rispettare  i
seguenti criteri relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento
della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (land-use,  land-use
change and forestry - LULUCF): 
    a)  il  paese  o  l'organizzazione  regionale   di   integrazione
economica in cui ha avuto origine  la  biomassa  forestale  e'  parte
dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 e 
      1) ha presentato, nell'ambito della  Convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un contributo determinato  a
livello  nazionale  (nationally  determined  contribution   -NDC)   ,
relativo   alle   emissioni   e    agli    assorbimenti    risultanti
dall'agricoltura,  dalla  silvicoltura  e  dall'uso  del  suolo,  che
garantisce che le variazioni di scorte  di  carbonio  associate  alla
raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del
paese  di  ridurre  o  limitare  le  emissioni  di  gas  serra,  come
specificato nell'NDC; oppure 
      2) dispone di leggi nazionali o  subnazionali,  in  conformita'
dell'articolo  5  dell'accordo  di  Parigi  del  12  dicembre   2015,
applicabili alla zona di raccolta, per  conservare  e  migliorare  le
scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove
che le emissioni  registrate  relativamente  al  settore  LULUCF  non
superano gli assorbimenti; 
    b) se non vi e' evidenza rispetto a quanto previsto alla  lettera
a) devono essere in vigore sistemi di gestione a livello di  zona  di
approvvigionamento forestale per garantire che i livelli di scorte  e
di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti  o
rafforzati a lungo termine. 
  12. L'uso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili  da  biomassa
assicura una riduzione  delle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra,
calcolata in conformita' all'articolo 44, pari almeno: 
    a) al 50 per cento per i biocarburanti,  il  biometano  ovvero  i
biogas consumati nel settore del trasporto e  i  bioliquidi  prodotti
negli impianti in esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data; 
    b) al 60 per cento per i biocarburanti,  il  biometano  ovvero  i
biogas consumati nel settore del trasporto e  i  bioliquidi  prodotti
negli impianti entrati esercizio dal 6 ottobre 2015  al  31  dicembre
2020; 
    c) al 65 per cento per i biocarburanti,  il  biometano  ovvero  i
biogas consumati nel settore del trasporto e  i  bioliquidi  prodotti
negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021; 
    d) al 70 per cento per l'energia elettrica, il riscaldamento e il
raffrescamento da  combustibili  da  biomassa  usati  negli  impianti
entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80
per cento per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026. 
  13. Ai fini di cui al comma 12 del presente articolo,  un  impianto
e' considerato in esercizio quando sono state avviate  la  produzione
fisica dei biocarburanti, del biometano ovvero dei  biogas  consumati
nel settore del trasporto e dei bioliquidi e la produzione fisica del
riscaldamento  e  del  raffrescamento  e  dell'energia  elettrica  da
combustibili da biomassa. 
  14. Gli impianti di produzione di energia elettrica da combustibili
da biomassa che sono entrati in esercizio o che sono stati convertiti
per l'utilizzo di combustibili da biomassa dopo il 25  dicembre  2021
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  3,
solo se rispettano i seguenti requisiti, la soddisfazione  dei  quali
non  costituisce  condizione  per  accedere  a  eventuali  regimi  di
sostegno approvati entro il 25 dicembre 2021: 
    a) l'energia elettrica e' prodotta in impianti  con  una  potenza
termica nominale totale inferiore a 50 MW; 
    b) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con  una  potenza
termica nominale totale da 50 a 100 MW che applicano  una  tecnologia
di cogenerazione ad alto rendimento, oppure e' prodotta  da  impianti
per la produzione di sola energia  elettrica  che  sono  conformi  ai
livelli  netti  di  efficienza  energetica  associati  alle  migliori
tecniche disponibili (BAT-AEEL) cosi' come definiti  nella  decisione
di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione; 
    c) l'energia elettrica e' prodotta da impianti  con  una  potenza
termica nominale totale superiore a 100 MW applicando una  tecnologia
di cogenerazione ad alto rendimento o da impianti che producono  solo
energia elettrica e che raggiungono  un'efficienza  energetica  netta
almeno pari al 36%; 
    d) l'energia elettrica e' prodotta applicando  la  cattura  e  lo
stoccaggio del CO2 da biomassa. 
  15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, gli impianti per la
produzione di sola energia elettrica che sono entrati in esercizio  o
che sono stati convertiti per l'utilizzo di combustibili da  biomassa
dopo il 25  dicembre  2021  sono  presi  in  considerazione  ai  fini
dell'obiettivo di  cui  all'articolo  3  solo  se  dalla  valutazione
effettuata  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma   7,   del   decreto
legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  emerge  che  non  utilizzano
combustibili fossili quale combustibile principale e  non  vi  e'  un
potenziale economicamente vantaggioso nell'applicare la tecnologia di
cogenerazione ad alto rendimento. 
  16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e' aggiornato il decreto  ministeriale  14  novembre
2019.  Nelle  more  dell'aggiornamento  continua  ad  applicarsi   il
predetto decreto, limitatamente alle  disposizioni  non  contrastanti
con il presente decreto. 
  17. Le disposizioni del  presente  articolo,  laddove  applicabili,
derogano alle previsioni di cui agli articoli 7-ter e 7-quinquies del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 
  18. L'articolo 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28  e'
abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 42: 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette), e' pubblicata nella  G.U.R.I.  13  dicembre
          1991, n. 292. 
              - La legge 31 dicembre 1982, n. 979  (Disposizioni  per
          la difesa  del  mare),  e'  pubblicata  nella  G.U.R.I.  18
          gennaio 1983, n. 16. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8
          settembre  1997,  n.  357   (Attuazione   della   direttiva
          92/43/CEE  relativa  alla   conservazione   degli   habitat
          naturali e seminaturali, nonche' della flora e della  fauna
          selvatiche) e' pubblicato nella G.U.R.I. 23  ottobre  1997,
          n. 248. 
              - La  decisione  di  esecuzione  (UE)  2017/1442  della
          Commissione  del  31  luglio  2017   (che   stabilisce   le
          conclusioni sulle migliori tecniche  disponibili  (BAT),  a
          norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, per i grandi  impianti  di  combustione)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 18 agosto 2017, n. L. 212. 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, del citato
          decreto legislativo n. 102 del 2014: 
                «Art.  10  (Requisiti  e  specifiche   tecniche).   -
          (omissis). 
                7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al  comma
          8, a decorrere dal 5 giugno  2014  e'  fatto  obbligo  agli
          operatori proponenti dei seguenti  progetti  di  effettuare
          un'analisi costi-benefici,  conformemente  all'allegato  4,
          parte 2, per le finalita' di seguito indicate: 
                  a) nuovi  impianti  di  generazione  elettrica  con
          potenza termica totale in ingresso superiore a  20  MW,  al
          fine   di   valutare   l'eventuale   predisposizione    del
          funzionamento dell'impianto come impianto di  cogenerazione
          ad alto rendimento; 
                  b)  ammodernamento  sostanziale  di   impianti   di
          generazione  elettrica  con  potenza  termica   totale   in
          ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
          conversione  della  produzione  in  cogenerazione  ad  alto
          rendimento; 
                  c)  nuovi  impianti  industriali  o  ammodernamento
          sostanziale di  impianti  esistenti,  con  potenza  termica
          totale in ingresso superiore a 20 MW, che  generano  calore
          di scarto a un livello di temperatura  utile,  al  fine  di
          valutare le possibilita' di uso del calore  di  scarto  per
          soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche
          attraverso la cogenerazione, e della  connessione  di  tale
          impianto   a    una    rete    di    teleriscaldamento    e
          teleraffreddamento; 
                  d)   nuove   reti   di   teleriscaldamento   e   di
          teleraffreddamento o  ammodernamento  sostanziale  di  reti
          esistenti; 
                  e) installazione di un nuovo impianto di produzione
          di energia termica, con potenza termica totale in  ingresso
          superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del
          calore di scarto degli impianti industriali  situati  nelle
          vicinanze. 
                L'installazione di attrezzature  per  la  cattura  di
          biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione
          a scopo di  stoccaggio  geologico  non  e'  considerata  un
          ammodernamento ai fini  delle  lettere  b),  c)  e  d)  del
          presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici  di
          cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si
          avvale del supporto  delle  societa'  responsabili  per  il
          funzionamento   delle   reti   di    teleriscaldamento    e
          teleraffreddamento, ove esistenti. 
                (omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   7-ter   e
          7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.  66
          (Attuazione  della  direttiva  2003/17/CE   relativa   alla
          qualita'  della  benzina   e   del   combustibile   diesel)
          pubblicato nella G.U.R.I 27 aprile 2005, n. 96: 
                «Art.  7-ter  (Criteri  di   sostenibilita'   per   i
          biocarburanti). - 1. I  criteri  di  sostenibilita'  che  i
          biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo
          7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I  criteri
          si applicano indipendentemente dal  fatto  che  le  materie
          prime siano state coltivate all'interno o  all'esterno  del
          territorio della  Comunita'.  I  biocarburanti  prodotti  a
          partire da rifiuti, sottoprodotti  e  residui  diversi  dai
          residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca  e
          della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri  di
          sostenibilita' definiti al comma 2. 
                2. L'uso dei biocarburanti assicura un  risparmio  di
          emissioni di gas a effetto serra pari almeno al: 
                  a) 60% per i biocarburanti prodotti negli  impianti
          operativi a partire dal 5 ottobre 2015; 
                  b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il  50%
          a partire dal 1° gennaio 2018, per gli  impianti  operativi
          al 5 ottobre 2015 o in precedenza. 
                2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a  effetto
          serra derivanti dall'uso di biocarburanti e'  calcolato  in
          conformita' all'articolo 7-quinquies. 
                3. I  biocarburanti  non  devono  essere  prodotti  a
          partire da materie prime ottenute su terreni che presentano
          un  elevato  valore  in  termini  di  biodiversita',  ossia
          terreni che nel gennaio 2008 o successivamente  possedevano
          uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto  che
          abbiano o meno conservato detto status: 
                  a) foreste primarie e altri terreni boschivi,  vale
          a dire foreste e altri terreni boschivi di  specie  native,
          ove  non  vi  sia  alcun  segno  chiaramente  visibile   di
          attivita' umana e i processi ecologici non siano perturbati
          in modo significativo; 
                  b) aree designate per  scopi  di  protezione  della
          natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente  del
          paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non
          venga dimostrato che la produzione delle  predette  materie
          prime  e  le  normali  attivita'  di  gestione  non   hanno
          interferito con gli scopi di protezione della natura  delle
          aree richiamate; 
                  c) nel caso di materie prime coltivate  in  Italia,
          le aree protette individuate ai sensi  della  legge  del  6
          dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le  aree
          marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982,  n.
          979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura
          2000 di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive  modificazioni,
          a meno che non venga dimostrato  che  la  produzione  delle
          predette materie prime e le normali attivita'  di  gestione
          non hanno interferito con gli  scopi  di  protezione  della
          natura delle aree e dei siti richiamati; 
                  d) aree designate per la protezione di ecosistemi o
          specie  rari,  minacciati  o  in  pericolo  di  estinzione,
          riconosciute   da   accordi    internazionali    ratificati
          dall'Italia   o   incluse   in   elenchi    compilati    da
          organizzazioni     intergovernative      o      dall'Unione
          internazionale per la conservazione  della  natura,  previo
          loro  riconoscimento  ai  sensi   dell'articolo   7-quater,
          paragrafo  4,  secondo  comma,  della  direttiva  98/70/CE,
          introdotto dall'articolo 1 della  direttiva  2009/30/CE,  a
          meno che non  venga  dimostrato  che  la  produzione  delle
          predette materie prime e le normali attivita'  di  gestione
          non hanno interferito con gli  scopi  di  protezione  della
          natura delle aree in questione; 
                  e) terreni erbosi ad elevata biodiversita',  per  i
          quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi
          del regolamento (UE) n. 1307/2014, che siano: 
                    1) terreni erbosi naturali, ossia terreni  erbosi
          che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e  che
          mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le
          caratteristiche e i processi ecologici; 
                    2) terreni erbosi  non  naturali,  ossia  terreni
          erbosi che  cesserebbero  di  essere  tali  in  assenza  di
          interventi  umani  e  che  sono  ricchi  di  specie  e  non
          degradati, a meno che non venga dimostrato che il  raccolto
          delle materie prime e' necessario per preservarne lo status
          di terreno erboso. 
                4. I  biocarburanti  non  devono  essere  prodotti  a
          partire da materie prime ottenute su terreni che presentano
          un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni  che  nel
          gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel
          frattempo hanno perso: 
                  a) zone umide, (suoli  con  regime  acquico)  ossia
          terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o  per
          una parte significativa dell'anno; 
                  b) zone boschive  continue,  ossia  terreni  aventi
          un'estensione superiore ad un ettaro  caratterizzati  dalla
          presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
          una copertura della volta superiore al 30 per  cento  o  di
          alberi che possono raggiungere tali soglie in situ; 
                  c) terreni aventi  un'estensione  superiore  ad  un
          ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi  di  altezza
          superiore a cinque metri e da  una  copertura  della  volta
          compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di  alberi
          che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non
          vengano fornite prove del fatto che lo  stock  di  carbonio
          della superficie in questione, prima e dopo la conversione,
          e' tale che, quando viene applicata la metodologia  di  cui
          all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni
          di cui al comma 2. Le disposizioni del presente  comma  non
          si applicano se, al momento dell'ottenimento delle  materie
          prime, i terreni avevano lo stesso status che  nel  gennaio
          2008. 
                5. I  biocarburanti  non  devono  essere  prodotti  a
          partire da materie prime  ottenute  su  terreni  che  erano
          torbiere nel gennaio 2008, a meno che non  vengano  fornite
          prove del fatto che la coltivazione e la raccolta  di  tali
          materie  prime  non   comportano   drenaggio   di   terreno
          precedentemente non drenato. 
                6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie
          prime agricole coltivate  nella  Comunita',  queste  ultime
          devono essere ottenute nel rispetto  delle  prescrizioni  e
          delle norme previste dalle  disposizioni  menzionate  nella
          parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato  II
          del regolamento (CE)  n.  73/2009  del  Consiglio,  del  19
          gennaio 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  relative  ai
          regimi di sostegno  diretto  agli  agricoltori  nell'ambito
          della politica agricola comune e istituisce  taluni  regimi
          di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente  ai
          requisiti minimi per il mantenimento  di  buone  condizioni
          agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6,
          comma 1, dello stesso regolamento. 
                7.  Non  e'  consentito  rifiutare  per   motivi   di
          sostenibilita' che un biocarburante  venga  considerato  ai
          fini di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ove lo  stesso
          rispetti i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 2 a
          5.» 
                «Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di  gas  a
          effetto  serra  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  dei
          biocarburanti).  -  1.   Ai   fini   di   quanto   previsto
          all'articolo 7-bis, commi 1 e 2,  le  emissioni  di  gas  a
          effetto  serra  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  dei
          biocarburanti sono cosi' calcolate: 
                  a) se l'allegato V-bis,  parte  A  o  B,  fissa  un
          valore standard per il risparmio delle emissioni di  gas  a
          effetto serra associate  alla  filiera  di  produzione  del
          biocarburante e se il valore el per  questi  biocarburanti,
          calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C,  punto  7,  e'
          uguale  o  inferiore  a  zero,  utilizzando  detto   valore
          standard; 
                  b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la
          metodologia definita all'allegato V-bis, parte C; 
                  c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei
          fattori della formula di cui all'allegato V-bis,  parte  C,
          punto  1,  ove  i  valori  standard  disaggregati,  di  cui
          all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere  utilizzati
          per alcuni fattori e i valori reali  calcolati  secondo  la
          metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti
          gli altri fattori; 
                  d) ai biocarburanti non  individuati  nell'allegato
          V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). 
                2. E' possibile utilizzare i valori  delle  emissioni
          di gas a effetto  serra  derivanti  dalla  coltivazione  di
          materie prime agricole diversi da quelli standard che siano
          stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e  trasmessi  alla
          Commissione europea che decide mediante atti di  esecuzione
          ai sensi dell'articolo  19,  paragrafo  4  della  direttiva
          2009/28/CE come modificato dalla direttiva  2015/1513/  UE.
          Le  relazioni  redatte  con  riferimento  alle  aree   NUTS
          ricadenti  all'interno  del   territorio   nazionale   sono
          trasmesse alla Commissione europea  a  cura  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          (68). 
                3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole
          in  territori  esterni  all'Unione  europea  e'   possibile
          utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto  serra
          diversi  da  quelli  standard  che  siano  stati  calcolati
          all'interno di relazioni equivalenti a  quelle  di  cui  al
          comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla
          Commissione europea che decide mediante atti di  esecuzione
          ai sensi dell'articolo 19,  paragrafo  4,  della  direttiva
          2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art.   38   (Criteri   di   sostenibilita'   per   i
          biocarburanti e i bioliquidi).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 2, a decorrere  dal  1°  gennaio  2012  i
          biocarburanti  utilizzati  nei  trasporti  e  i  bioliquidi
          utilizzati per la produzione di energia elettrica,  termica
          o per il raffrescamento possono  essere  computati  per  il
          raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere
          agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati
          sull'obbligo  di  rispetto  di  quote   minime,   solo   se
          rispettano  i  criteri  di   sostenibilita'   di   cui   al
          provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per
          il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra  prodotte
          durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi
          si  applica  quanto  previsto  dallo  stesso  provvedimento
          attuativo. 
                2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del
          presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al  punto
          19  dell'allegato  V  della  direttiva  2009/28/CE  si   fa
          riferimento  ai   valori   dei   carburanti   fossili   ivi
          richiamati.».