ART. 47 
 
(Sistemi di qualificazione degli installatori  e  soggetti  abilitati
    all'attestazione della prestazione energetica degli edifici) 
 
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo  2011  n.  28,  il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
   "1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione  e
   di manutenzione straordinaria di  caldaie,  caminetti  e  stufe  a
   biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli  edifici,
   di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe  di  calore,  e'
   conseguita automaticamente con il possesso dei  requisiti  tecnico
   professionali di cui, alternativamente, alle lettere  a),  a-bis),
   b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro  dello
   sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.  37,  recante  "Regolamento
   concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma  13,
   lettera a), della legge  n.  248  del  2  dicembre  2005,  recante
   riordino  delle  disposizioni   in   materia   di   attivita'   di
   installazione   degli   impianti   all'interno   degli   edifici",
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. 
   1-bis.   A   decorrere   dal   4   agosto   2013,   il   requisito
   tecnico-professionale  del  possesso  di  un  titolo  o  attestato
   conseguito ai sensi  della  legislazione  vigente  in  materia  di
   formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera
   c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
   2008, n. 37, si intende rispettato quando il titolo o  l'attestato
   di formazione professionale sono  rilasciati  nel  rispetto  delle
   modalita' di cui  al  presente  articolo  e  dei  criteri  di  cui
   all'Allegato 4. Ai fini della  presente  disposizione,  il  previo
   periodo di formazione alle dirette dipendenze di una  impresa  del
   settore e' individuato in due anni.". 
 
 
          Note all'art. 47: 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 del  citato  decreto
          legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art.   15   (Sistemi   di    qualificazione    degli
          installatori).  -  1.  La   qualifica   professionale   per
          l'attivita'   di   installazione    e    di    manutenzione
          straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa,  di
          sistemi solari fotovoltaici e  termici  sugli  edifici,  di
          sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe  di  calore,
          e' conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti
          tecnico  professionali  di  cui,   alternativamente,   alle
          lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008, n. 37, recante "Regolamento concernente  l'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della
          legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante  riordino  delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti  all'interno  degli  edifici",  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. 
                1-bis. A decorrere dal 4 agosto  2013,  il  requisito
          tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
          conseguito ai sensi della legislazione vigente  in  materia
          di formazione professionale, di cui all'articolo  4,  comma
          1, lettera c), del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 22 gennaio 2008, n.  37,  si  intende  rispettato
          quando il titolo o l'attestato di formazione  professionale
          sono rilasciati nel rispetto  delle  modalita'  di  cui  al
          presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato  4.  Ai
          fini della presente  disposizione,  il  previo  periodo  di
          formazione alle  dirette  dipendenze  di  una  impresa  del
          settore e' individuato in due anni. 
                2. Entro  il  31  dicembre  2016,  le  regioni  e  le
          province autonome, nel rispetto dell'allegato  4,  attivano
          un programma di formazione per gli installatori di impianti
          a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al  riconoscimento  di
          fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
          dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del  territorio  e  del  mare.  Le  regioni  e
          province   autonome   possono   riconoscere   ai   soggetti
          partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
          periodi  di  prestazione  lavorativa  e  di  collaborazione
          tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. 
                3. Entro  il  31  dicembre  2012,  le  Regioni  e  le
          Province autonome, nel rispetto dell'allegato  4,  attivano
          un programma di formazione per gli installatori di impianti
          a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al  riconoscimento  di
          fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
          dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
                4. Allo scopo di favorire la coerenza con  i  criteri
          di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello  nazionale,
          ovvero nel caso in cui le Regioni e  le  Province  autonome
          non provvedano entro il 31 dicembre 2012,  l'ENEA  mette  a
          disposizione  programmi  di  formazione  per  il   rilascio
          dell'attestato di formazione.  Le  Regioni  e  le  Province
          autonome possono altresi' stipulare accordi  con  l'ENEA  e
          con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
          di cui all'articolo 7, comma 4,  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157, e successive modificazioni, per  il  supporto
          nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3. 
                5. Gli  eventuali  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di
          cui ai commi 3  e  4  sono  posti  a  carico  dei  soggetti
          partecipanti alle medesime attivita'. 
                6. Il riconoscimento della qualificazione  rilasciata
          da un altro  Stato  membro  e'  effettuato  sulla  base  di
          principi e dei criteri di  cui  al  decreto  legislativo  9
          novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4. 
                7. A decorrere dal  1°  gennaio  2022,  i  titoli  di
          qualificazione di cui al presente  articolo  sono  inseriti
          nella  visura  camerale  delle  imprese  dalle  camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competenti
          per  territorio,  che  li  ricevono  dai  soggetti  che  li
          rilasciano.  Le  amministrazioni   interessate   provvedono
          all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio  2008,  n.
          37  (Regolamento  concernente  l'attuazione   dell'articolo
          11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge  n.  248
          del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
          materia  di  attivita'  di  installazione  degli   impianti
          all'interno degli edifici)  pubblicato  nella  G.U.R.I.  12
          marzo 2008, n. 61. 
                «Art. 4 (Requisiti  tecnico-professionali).  -  1.  I
          requisiti tecnico-professionali sono, in  alternativa,  uno
          dei seguenti: 
                  a) diploma di laurea in materia  tecnica  specifica
          conseguito presso  una  universita'  statale  o  legalmente
          riconosciuta; 
                  a-bis) diploma di tecnico superiore previsto  dalle
          linee guida di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
          percorsi   relativi   alle   figure   nazionali    definite
          dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca 7 settembre 2011; (5) 
                  b) diploma o qualifica  conseguita  al  termine  di
          scuola secondaria del secondo  ciclo  con  specializzazione
          relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo  1,
          presso  un  istituto  statale  o  legalmente  riconosciuto,
          seguiti da un periodo di inserimento, di  almeno  due  anni
          continuativi, alle dirette dipendenze di  una  impresa  del
          settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno; 
                  c) titolo o attestato  conseguito  ai  sensi  della
          legislazione   vigente    in    materia    di    formazione
          professionale, previo un periodo di inserimento, di  almeno
          quattro anni consecutivi, alle dirette  dipendenze  di  una
          impresa del settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le
          attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e'  di
          due anni; 
                  d)  prestazione  lavorativa  svolta,  alle  dirette
          dipendenze di una impresa abilitata nel ramo  di  attivita'
          cui si riferisce la prestazione  dell'operaio  installatore
          per un periodo non inferiore a  tre  anni,  escluso  quello
          computato ai fini dell'apprendistato e quello  svolto  come
          operaio qualificato, in qualita'  di  operaio  installatore
          con  qualifica  di   specializzato   nelle   attivita'   di
          installazione,  di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di
          manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 
                  (omissis).».