ART. 48 
 
    (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni) 
 
1. Il GSE, tenuto conto delle norme  stabilite  in  ambito  SISTAN  e
EUROSTAT, aggiorna e integra la produzione statistica in  materia  di
energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, perseguendo  le
seguenti finalita': 
a) assicurare il monitoraggio  del  raggiungimento  degli  obiettivi,
   intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali  lordi
   complessivi e settoriali coperti da fonti energetiche rinnovabili,
   secondo i criteri di cui al  Regolamento  (CE)  n.  1099/2008  del
   Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre  2008  relativo
   alle statistiche dell'energia, e successive modificazioni, tenendo
   conto anche dei trasferimenti statistici tra Stati membri; 
b) assicurare il monitoraggio  del  raggiungimento  degli  obiettivi,
   intermedi e al 2030, in materia di quote dei  consumi  finali  per
   riscaldamento  e  raffrescamento  coperti  da  fonti   energetiche
   rinnovabili  e  calore  di  scarto,  nonche'   il   raggiungimento
   complessivo degli obblighi  in  materia  di  incorporazione  delle
   rinnovabili nei trasporti; 
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta  di
   stimare, per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  i  medesimi
   parametri  di  quote  dei  consumi  energetici  coperti  da  fonti
   energetiche rinnovabili, garantendone uniformita' e  coerenza  con
   il dato nazionale; 
d) assicurare la produzione e l'informazione statistica  sui  consumi
   finali di energia attraverso la loro disaggregazione territoriale,
   settoriale e funzionale, in coerenza  con  le  linee  del  sistema
   statistico europeo, anche al fine di monitorare i  fenomeni  della
   mobilita' sostenibile e della poverta' energetica 
e) assicurare il monitoraggio degli interventi oggetto  d'obbligo  di
   incorporazione di fonti di energia rinnovabile in edifici nuovi  o
   ristrutturati. 
2. Anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di monitoraggio di
cui al comma 1,  le  societa'  del  gruppo  GSE,  ISPRA  e  l'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile (di seguito anche: ENEA), individuano  modalita'  per  la
condivisione delle informazioni riferibili a  dati  o  meccanismi  da
essi gestiti. 
3. Su proposta del GSE,  il  Ministero  della  transizione  ecologica
approva l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al   comma   1,   assicurando
continuita' con le analoghe metodologie approvate con il decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37  del  14  febbraio
2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e  delle
infrastrutture e dei  trasporti  11  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  162  del  15  luglio
2015. 
4. Il GSE aggiorna e potenzia il sistema nazionale  di  monitoraggio,
anche attraverso interfacce informatiche, al fine di: 
a) monitorare  gli  impianti  a  fonti  rinnovabili  realizzati   sul
   territorio e  i  progetti  di  investimento  che  hanno  richiesto
   l'autorizzazione, nonche' i tempi dei procedimenti; 
b) monitorare gli investimenti, le ricadute industriali,  economiche,
   sociali, occupazionali,  dello  sviluppo  del  sistema  energetico
   secondo una logica di progressiva decarbonizzazione; 
c) rilevare i costi attuali delle tecnologie e i costi di  produzione
   dei vettori energetici, da condividere con RSE, ENEA ed ISPRA  per
   le rispettive attivita' di ricerca e scenariali; 
d) valutare con continuita' i costi, l'efficacia, l'efficienza  delle
   misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori,  confrontato
   con quello di altri Paesi europei; 
e) stimare  i  risultati  connessi  alla   diffusione   delle   fonti
   rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione
   delle emissioni evitate di gas a effetto serra e fornire  elementi
   di input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC  e  per
   gli adempimenti in capo a ISPRA; 
f) elaborare le informazioni necessarie per la predisposizione  delle
   relazioni  periodiche  di   monitoraggio,   ivi   incluse   quelle
   rientranti  nel  campo  di  applicazione  del   regolamento   (UE)
   2018/1999. 
5. Per le finalita' di  cui  ai  punti  precedenti  il  GSE  realizza
un'unica piattaforma  informatica  in  cui  confluiscono  i  dati  di
monitoraggio di cui ai precedenti commi, nonche' i dati necessari per
attuare quanto disposto all'articolo 21. 
6. Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi  del  PNIEC
di  riduzione  dei  consumi  e   di   miglioramento   dell'efficienza
energetica dei settori  industriali  e  terziario,  l'ISTAT  effettua
negli anni 2023 e 2028 una  rilevazione  statistica  campionaria  dei
consumi energetici finali delle diverse fonti energetiche nei settori
di utilizzo industriali e terziario, in coerenza al regolamento  (CE)
n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  ottobre
2008  relativo  alle  statistiche  dell'energia,   assicurandone   la
rappresentativita' statistica  a  livello  regionale  ed  utilizzando
anche i dati disponibili nel Sistema Informativo Integrato in accordo
con Acquirente Unico S.p.A.. 
7. Al fine di  migliorare  la  qualita'  delle  statistiche  di  base
necessarie alla elaborazione del  bilancio  energetico  nazionale,  a
partire dal 2022 ed entro il 30 aprile di  ciascun  anno,  Acquirente
Unico S.p.A., sulla base dei dati disponibili nel Sistema Informativo
Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 8  luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13  agosto
2010, n. 129, fornisce al Ministero  della  transizione  ecologica  i
consumi annuali di energia elettrica e gas naturale relativi all'anno
precedente per ciascuna tipologia di cliente e codice ATECO,  nonche'
le informazioni rilevanti ai fini dell'attivita' di  governo  che  si
rendano  di  volta  in  volta  necessari.  Acquirente  Unico   S.p.A.
pubblica, sul proprio sito internet, dati aggregati di consumo di gas
ed elettricita' di interesse generale, nel rispetto dei  principi  di
riservatezza   statistica   disciplinati   dal   Sistema   Statistico
Nazionale, con modalita' e tempistiche definite in accordo con ARERA. 
8. Al fine di fornire strumenti di analisi predittiva  sul  grado  di
raggiungimento prospettico degli obiettivi di cui al presente decreto
legislativo,  RSE  elabora  e  aggiorna   con   continuita'   scenari
tendenziali e  con  politiche  di  sviluppo  del  sistema  energetico
nazionale, coordinandone  i  risultati  con  le  evidenze  risultanti
dall'attivita' svolta dal  GSE  ai  sensi  del  comma  1.  Gli  esiti
dell'attivita'  sono  periodicamente  trasmessi  al  Ministero  della
transizione ecologica e al GSE anche ai fini  della  redazione  delle
relazioni di cui al comma 4, lettera f). 
9. Anche sulla base dell'attivita' di cui al comma 8, il GSE  elabora
con  continuita'  scenari  di  lungo  termine   sul   fabbisogno   di
incentivazione degli impianti a fonti  rinnovabili,  con  particolare
riguardo alla componente degli oneri generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo  16
marzo 1999,  n.  79,  destinata  al  sostegno  delle  rinnovabili.  I
predetti scenari sono resi disponibili sul sito web del GSE  e  sulla
piattaforma di cui al comma 5. 
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'articolo 40 del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato. 
 
 
          Note all'art. 48: 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1099/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (relativo alle
          statistiche dell'energia) e' pubblicata nella  G.U.U.E.  14
          novembre 2008, n. L 304. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          14  gennaio  2012  (Approvazione  della  metodologia   che,
          nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia  di
          energia, e' applicata  per  rilevare  i  dati  necessari  a
          misurare  il  grado  di  raggiungimento   degli   obiettivi
          nazionali in materia di quote dei consumi finali  lordi  di
          elettricita',   energia   per   il   riscaldamento   e   il
          raffreddamento,  e  per  i  trasporti  coperti   da   fonti
          energetiche rinnovabili) e' pubblicato  nella  G.U.R.I.  14
          febbraio 2012, n. 37. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  e
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  11  maggio   2015
          (Approvazione  della  metodologia  che,   nell'ambito   del
          sistema statistico nazionale, e' applicata per  rilevare  i
          dati necessari a misurare il grado di raggiungimento  degli
          obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40,  comma
          5,  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28)  e'
          pubblicato nella G.U.R.I. 15 luglio 2015, n. 162. 
              - Il Regolamento (UE) 2018/1999 e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge  8  luglio
          2010, n. 105 (Misure urgenti in  materia  di  energia),  e'
          riportato nelle note all'articolo 36. 
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  11,   del   decreto
          legislativo  n.  79  del  1999,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 5. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  40,  del  citato
          decreto legislativo n. 28 del 2011: 
                «Art. 40 (Monitoraggio, sistema statistico nazionale,
          relazioni e aggiornamenti). - 1. Nei limiti  delle  risorse
          disponibili  allo  scopo,  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico provvede ad integrare il  sistema  statistico  in
          materia di energia perseguendo le seguenti finalita': 
                  a) assicurare il  monitoraggio  del  raggiungimento
          degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia  di  quote
          dei consumi finali lordi di elettricita',  energia  per  il
          riscaldamento e  il  raffreddamento,  e  per  i  trasporti,
          coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri
          di cui al regolamento  (CE)  n.  1099/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo  alle
          statistiche  dell'energia,  e   successive   modificazioni,
          tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti
          statistici tra Stati membri; 
                  b) assicurare coerenza tra il monitoraggio  di  cui
          alla lettera a) e il bilancio energetico nazionale; 
                  c) assicurare  che  il  monitoraggio  di  cui  alla
          lettera a) consenta di  stimare,  per  ciascuna  regione  e
          provincia autonoma,  i  medesimi  parametri  di  quote  dei
          consumi   energetici   coperti   da    fonti    energetiche
          rinnovabili, con modalita' idonee a misurare  il  grado  di
          raggiungimento  degli  obiettivi  regionali  stabiliti   in
          attuazione dell'articolo  2,  comma  167,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE, tenuto
          conto delle norme stabilite in ambito  SISTAN  e  EUROSTAT,
          organizza  e  gestisce  un   sistema   nazionale   per   il
          monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti
          rinnovabili, idoneo a: 
                  a) rilevare i dati necessari per misurare lo  stato
          di raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  comma  1  in
          ambito nazionale e stimare il grado di  raggiungimento  dei
          medesimi  obiettivi  in  ciascuna   regione   e   provincia
          autonoma; 
                  b) stimare i  risultati  connessi  alla  diffusione
          delle fonti  rinnovabili  e  all'efficienza  energetica  in
          termini di riduzione  delle  emissioni  di  gas  a  effetto
          serra. 
                3. Il GSE provvede altresi' a sviluppare ed applicare
          metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale: 
                  a)   stime   delle    ricadute    industriali    ed
          occupazionali  connesse   alla   diffusione   delle   fonti
          rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica; 
                  b) stime dei costi e dell'efficacia delle misure di
          sostegno, confrontati con i  principali  Stati  dell'Unione
          europea. 
                4. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e  2,
          entro il  31  dicembre  2011  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico  approva  la  metodologia  che,  nell'ambito  del
          sistema statistico nazionale  in  materia  di  energia,  e'
          applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini
          delle comunicazioni alla Commissione europea, il  grado  di
          raggiungimento degli obiettivi nazionali. 
                5. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e  2,
          entro il  31  dicembre  2012  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e, per  gli  aspetti
          inerenti le biomasse, di concerto con il  Ministro  per  le
          politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa
          Conferenza unificata, di cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la  metodologia
          che,  nell'ambito  del  sistema  statistico  nazionale,  e'
          applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado
          di raggiungimento degli  obiettivi  regionali  definiti  in
          attuazione dell'articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24
          dicembre 2007, n. 244. 
                6. Anche sulla base delle attivita'  di  monitoraggio
          di cui ai precedenti commi: 
                  a) il GSE sottopone  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico lo schema di relazione sui  progressi  realizzati
          nella  promozione  e   nell'uso   dell'energia   da   fonti
          rinnovabili,  di  cui  all'articolo  22   della   direttiva
          2009/28/CE; 
                  b) il Ministero dello sviluppo  economico,  sentito
          il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare,  provvede  alla  trasmissione  alla  Commissione
          europea  della  relazione  di  cui  all'articolo  22  della
          direttiva 2009/28/CE e, qualora  la  quota  di  energia  da
          fonti  rinnovabili  sia  scesa  al  di  sotto   di   quella
          necessaria al rispetto della progressione temporale di  cui
          all'articolo 3, comma 3,  all'aggiornamento  del  Piano  di
          azione  nazionale  sulle   energie   rinnovabili   di   cui
          all'articolo 4 della medesima direttiva. 
                7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni
          due anni  l'ENEA  trasmette  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas
          un rapporto concernente lo stato  e  le  prospettive  delle
          tecnologie per  la  produzione  di  energia  elettrica,  di
          calore  e  di  biocarburanti,  nonche'  lo   stato   e   le
          prospettive  delle  tecnologie  rilevanti  in  materia   di
          efficienza   energetica,   con   riguardo   particolare   a
          disponibilita', costi commerciali, sistemi  innovativi  non
          ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di  fonti
          rinnovabili e di efficienza energetica. 
                8. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA,
          non coperti da altre  risorse,  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' svolte ai sensi del presente decreto.».