Art. 9 
 
               Modalita' di pagamento degli incentivi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  8,  gli  incentivi
sono corrisposti  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  lavori,
servizi e forniture, in concomitanza  dei  certificati  di  pagamento
nella misura dell'ottanta per cento e al  termine  delle  prestazioni
per il restante venti per cento. 
  2.  Ai  fini  dell'erogazione   degli   incentivi,   la   struttura
ministeriale che opera  come  stazione  appaltante,  previa  verifica
dell'attivita' svolta e accertato  il  diritto  dei  dipendenti  alla
liquidazione  dei  compensi,  provvede   al   versamento   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 5, in relazione  all'avanzamento  dei  lavori,
dei servizi e delle forniture. 
  3. La Direzione generale del personale  e  degli  affari  generali,
accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al  Ministero
dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito  piano
gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle  competenze  fisse  ed
accessorie del personale dei diversi centri di  responsabilita'  dove
prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo. 
  4. Riassegnate le risorse  ai  sensi  del  comma  3,  la  Direzione
generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire
le stesse  alla  stazione  appaltante,  mediante  apposito  piano  di
riparto,  per  consentire  il  pagamento  degli   incentivi   tramite
l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  5.  In  presenza  di  incarichi  attribuiti  da   altre   pubbliche
amministrazioni, per effetto di accordi  o  convenzioni,  l'incentivo
per funzioni tecniche e'  individuato  a  valere  sugli  stanziamenti
previsti per la realizzazione di  lavori,  servizi  o  forniture  nei
bilanci  delle  altre  pubbliche  amministrazioni  sulla  base  della
ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo
degli oneri a  carico  del  Ministero,  una  volta  riconosciuto,  e'
versato sul capitolo di capo  15,  n.  2454,  articolo  39  di  nuova
istituzione, per essere riassegnato sui capitoli  di  spesa  inerenti
alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti. 
  6. La procedura  di  cui  al  comma  5  e'  seguita  anche  qualora
l'incentivo per funzioni tecniche sia a  carico  di  soggetti  terzi,
diversi dalle pubbliche amministrazioni. 
  7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo
dipendente, anche da altre  amministrazioni  o  soggetti  terzi,  non
possono superare l'importo del cinquanta  per  cento  del  rispettivo
trattamento  economico  complessivo  annuo  lordo  previsto  per   la
qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento  annuo  lordo
si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di
qualunque natura, fissa e variabile escluso  quello  derivante  dagli
incentivi  medesimi.  Le  strutture  ministeriali  che  operano  come
stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione,
ai fini del rispetto del suddetto limite massimo. 
  8. In nessun caso gli incentivi  di  cui  al  presente  regolamento
possono  essere  corrisposti  direttamente  da  soggetti   terzi   ai
dipendenti. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il comma 197 dell'articolo 2, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2010): 
                «197. Allo scopo di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma.».