Art. 11 
 
                      Competenze delle regioni 
 
  1. Le regioni esercitano la  potesta'  legislativa  concorrente  in
materia di servizi di  media  in  ambito  locale,  nel  rispetto  dei
principi generali di cui agli articoli 4, 5 e 6  del  presente  testo
unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi: 
    a) trasmissione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in
ambito locale nell'ambito delle bande di frequenza previste per  tali
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni  dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni, nel  rispetto  degli  accordi
internazionali, della  normativa  dell'Unione  europea  e  di  quella
nazionale,  nonche'  dei  piani  nazionali  di  ripartizione   e   di
assegnazione delle radiofrequenze; 
    b) attribuzione a  organi  della  regione  o  degli  enti  locali
territorialmente competenti delle competenze in  ordine  al  rilascio
dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e  concessori  necessari
per l'accesso ai siti trasmissivi, in base alle vigenti  disposizioni
nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel
rispetto dei principi  di  non  discriminazione,  proporzionalita'  e
obiettivita', nonche' nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
materia  di  tutela  della  salute,   di   tutela   del   territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale e del paesaggio; 
    c) attribuzione a  organi  della  regione  o  degli  enti  locali
territorialmente competenti delle competenze in  ordine  al  rilascio
delle autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi  o
radiofonici, o per fornitore di servizi interattivi  associati  o  di
servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione  in  ambito
locale; 
    d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui  alla
lettera c) avvenga secondo criteri  oggettivi,  tenendo  conto  della
potenzialita' economica  del  soggetto  richiedente,  della  qualita'
della  programmazione  prevista  e  dei  progetti  radioelettrici   e
tecnologici, e in caso  di  pregressa  presenza  sul  mercato,  degli
investimenti operati nella  realizzazione  o  nella  manutenzione  di
infrastrutture o della produzione di opere originali,  delle  ore  di
trasmissione effettuate, della qualita' dei  programmi,  delle  quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti,  del
personale  dipendente,  con  particolare  riguardo   ai   giornalisti
iscritti all'albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati. 
  2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva
in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto  una  o
piu' autorizzazioni per lo svolgimento dell'attivita' di fornitura di
cui alla lettera b), ha diritto a ottenere  almeno  un'autorizzazione
che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici
di cui alla licenza rilasciata. 
  3. Nel rispetto dei principi  fondamentali  previsti  dal  presente
testo unico ai sensi del presente articolo, la Regione autonoma Valle
d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita'  di  cui  al  medesimo  testo   unico   nell'ambito   delle
rispettive, specifiche competenze, ai sensi degli statuti speciali  e
delle relative norme di attuazione.