Art. 12 
 
 Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom 
 
  1. Le funzioni di cui all'articolo 9, commi  1  e  2,  sono  svolte
anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom),
organi funzionali dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, comma 13,
della legge n. 249 del 1997. 
  2. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali  per  le
comunicazioni  si  avvalgono  degli  ispettorati   territoriali   del
Ministero. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'articolo 1 della legge n.  249  del
          1997 si veda nelle note all'articolo 9.