Art. 12 Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom 1. Le funzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997. 2. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 1 della legge n. 249 del 1997 si veda nelle note all'articolo 9.