Art. 13 
 
         Autorizzazione dell'attivita' di operatore di rete 
 
  1. L'attivita' di operatore  di  rete  su  frequenze  terrestri  in
tecnica digitale, via cavo  coassiale  o  via  satellite  e'  oggetto
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 11 del Codice  delle
comunicazioni elettroniche. 
  2. Il  diritto  di  uso  delle  radiofrequenze  per  la  diffusione
televisiva, per la diffusione sonora in tecnica  digitale  e  per  la
diffusione  sonora  in  onde   medie   sono   oggetto   di   distinti
provvedimenti disciplinati dall'Autorita' con propri regolamenti. 
  3. L'autorizzazione generale di  cui  al  comma  1  ha  durata  non
superiore  a  venti  anni  e  non  inferiore  a  dieci  anni  ed   e'
rinnovabile. Il Ministero  provvede  a  uniformare  la  durata  delle
autorizzazioni degli  operatori  di  rete  rilasciate  ai  sensi  del
presente decreto testo unico  con  quelle  rilasciate  ai  sensi  del
Codice delle comunicazioni elettroniche. 
  4. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale e' tenuto al rispetto delle norme  a  garanzia  dell'accesso
dei fornitori di servizi di media audiovisivi di  particolare  valore
alle  reti  per   la   televisione   digitale   terrestre   stabilite
dall'Autorita'. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  testo  dell'articolo   11   del   Codice   delle
          comunicazioni  elettroniche  come  modificato  dal  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva  (UE)  2019/1972,
          cosi' recita: 
                «Art. 11 (Autorizzazione generale per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica) - (exart. 12  eecc  -
          exart.  25  d.lgs.  n.  259/2003).  -  1.  L'attivita'   di
          fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
          libera, fatte salve le condizioni  stabilite  nel  presente
          decreto  e   le   eventuali   limitazioni   introdotte   da
          disposizioni legislative regolamentari e amministrative che
          prevedano un  regime  particolare  per  i  cittadini  o  le
          imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo
          Spazio economico  europeo,  o  che  siano  giustificate  da
          esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della
          sanita' pubblica, compatibilmente  con  le  esigenze  della
          tutela dell'ambiente e della protezione  civile,  poste  da
          specifiche disposizioni, ivi comprese quelle  vigenti  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   Le
          disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai
          cittadini o imprese di Paesi  non  appartenenti  all'Unione
          europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
          nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni
          di piena reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto  previsto  da
          trattati  internazionali  cui  l'Italia   aderisce   o   da
          specifiche convenzioni. 
              2. La fornitura di reti o di servizi  di  comunicazione
          elettronica   diversi   dai   servizi   di    comunicazione
          interpersonale indipendenti dal  numero,  fatti  salvi  gli
          obblighi specifici di cui all'articolo 13 o  i  diritti  di
          uso di cui agli articoli 59 e 98-septies,  e'  assoggettata
          ad   un'autorizzazione   generale,   che   consegue    alla
          presentazione della dichiarazione di cui  al  comma  4.  Il
          Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza,
          puo' definire, pubblicandone i regolamenti,  conformi  alle
          prescrizioni del presente  decreto,  regimi  specifici  per
          l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti
          o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette  reti
          o servizi e' tenuta ad ottemperare. 
              3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di cui
          al comma 1,  notificano  tale  intenzione  al  Ministero  e
          possono    esercitare    i     diritti     che     derivano
          dall'autorizzazione generale subito dopo  la  notifica,  se
          del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti  d'uso
          stabilite a norma  del  presente  decreto,  salva  motivata
          opposizione da parte del Ministero. 
              4. La notifica di cui al  comma  3  e'  composta  dalla
          dichiarazione, resa dalla persona  fisica  titolare  ovvero
          dal legale rappresentante della  persona  giuridica,  o  da
          soggetti da loro delegati, dell'intenzione di  iniziare  la
          fornitura  di  reti   o   di   servizi   di   comunicazione
          elettronica, nonche' dalla presentazione delle informazioni
          necessarie per consentire al  Ministero  la  tenuta  di  un
          registro  dei  fornitori  di   reti   e   di   servizi   di
          comunicazione elettronica. Tale  dichiarazione  costituisce
          segnalazione certificata di inizio attivita' e deve  essere
          conforme al modello di cui all'allegato n. 14. 
              5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto
          segue: 
                a) il nome del fornitore; 
                b) lo status  giuridico,  la  forma  giuridica  e  il
          numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore
          sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in  un
          altro registro pubblico analogo nell'Unione; 
                c)  l'eventuale  indirizzo  geografico   della   sede
          principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi
          secondarie in uno Stato membro; 
                d)  l'indirizzo  del  sito  web  del  fornitore,   se
          applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi  di
          comunicazione elettronica; 
                e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; 
                f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che
          si intende fornire; 
                g) gli Stati membri interessati; 
                h) la data presunta di inizio dell'attivita'; 
                i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e  del
          regime previsto per l'autorizzazione generale; 
                l) l'ubicazione delle  stazioni  radioelettriche,  se
          applicabile, unitamente al  MAC  Address,  al  Service  Set
          Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata. 
              6. Al fine di consentire al  BEREC  la  tenuta  di  una
          banca  dati  dell'Unione  delle  notifiche  trasmesse,   il
          Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per  via
          elettronica,  ciascuna  notifica  ricevuta.  Le   notifiche
          trasmesse al Ministero prima  del  21  dicembre  2020  sono
          inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021. 
              7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, il Ministero, entro e  non  oltre  sessanta  giorni
          dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma  3,
          verifica d'ufficio la sussistenza  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  richiesti  e   dispone,   se   del   caso,   con
          provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
          il   medesimo   termine,   il   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'.  Il  Ministero  pubblica  le   informazioni
          relative alle dichiarazioni presentate sul  sito  Internet.
          Le  imprese  titolari   di   autorizzazione   sono   tenute
          all'iscrizione   nel   registro    degli    operatori    di
          comunicazione di cui all'articolo 1 della legge  31  luglio
          1997, n. 249. 
              8. La cessazione dell'esercizio di un'attivita' di rete
          o dell'offerta di un servizio di comunicazione  elettronica
          puo' aver luogo in  ogni  tempo.  L'operatore  informa  gli
          utenti   della   cessazione,   ai    sensi    dell'articolo
          98-septiesdecies, comma 4, con un preavviso di  almeno  tre
          mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero  e
          all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese  nel  caso
          di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 
              9. Le autorizzazioni generali  hanno  una  durata  pari
          alla  durata  richiesta  nella  notifica  e  comunque   non
          superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
          dicembre dell'ultimo anno di validita',  termine  elevabile
          alla durata di  un  diritto  d'uso  di  frequenze  radio  o
          risorse di numerazione o posizioni orbitali,  nel  caso  in
          cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
          previsto  tale  utilizzo.  Entro  il  termine  di  scadenza
          l'autorizzazione generale puo'  essere  rinnovata  mediante
          nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo  quanto
          previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
          dell'articolo 63. 
              10. Fatto salvo quanto previsto  all'articolo  64,  una
          autorizzazione generale puo' essere ceduta a  terzi,  anche
          parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa  comunicazione
          al Ministero nella  quale  siano  chiaramente  indicati  le
          frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto  di  cessione.  Il
          Ministero entro sessanta giorni dalla  presentazione  della
          relativa  istanza  da  parte  dell'impresa   cedente   puo'
          comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza
          in capo all'impresa cessionaria dei requisiti  oggettivi  e
          soggettivi  per  il  rispetto  delle  condizioni   di   cui
          all'autorizzazione medesima. Il termine e'  interrotto  per
          una sola volta  se  il  Ministero  richiede  chiarimenti  o
          documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in
          cui pervengono al Ministero stesso i richiesti  chiarimenti
          o documenti.».