Art. 14 Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri 1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorita'. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi dal regolamento adottato dall'Autorita'. 3 Per i fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Note all'art. 14: - Il testo dei commi 1033 e 1034 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O., cosi' recita: «1033. Entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 ottobre 2019. 1034. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilita' residua di capacita' trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021.».