Art. 14 
 
Autorizzazione per la fornitura di servizi di  media  audiovisivi  su
                         frequenze terrestri 
 
  1.  L'autorizzazione  per  la  fornitura  di   servizi   di   media
audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in  tecnica  digitale
su frequenze terrestri e' rilasciata dal Ministero, sulla base  delle
norme previste dal regolamento adottato dall'Autorita'. 
  2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1 sono  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  previsti  per  i
fornitori di servizi di media audiovisivi  dal  regolamento  adottato
dall'Autorita'. 
  3 Per i fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, il
Ministero procede secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 1033
e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dei commi 1033 e 1034 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n.  302,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «1033. Entro il 30 marzo  2019,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico avvia  le  procedure  di  selezione  per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo  digitale  terrestre  ad  operatori  di
          rete, ai fini  della  messa  a  disposizione  di  capacita'
          trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
          ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti
          criteri: a) idoneita' tecnica alla  pianificazione  e  allo
          sviluppo della rete, nel rispetto del piano  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni;  b)  redazione  di  un
          piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
          c) esperienze  maturate  nel  settore  delle  comunicazioni
          elettroniche,    con    particolare    riferimento     alla
          realizzazione e all'esercizio di  reti  di  radiodiffusione
          televisiva; d)  sostenibilita'  economica,  patrimoniale  e
          finanziaria; e) tempi previsti per la  realizzazione  delle
          reti. Le procedure di cui al primo  periodo  si  concludono
          entro il 30 ottobre 2019. 
              1034. Al fine di determinare  i  soggetti  che  possono
          utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al  comma  1033,
          entro  il  30  marzo  2019,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico avvia le procedure per predisporre, per  ciascuna
          area tecnica di cui al  comma  1030,  una  graduatoria  dei
          soggetti  legittimamente  abilitati  quali   fornitori   di
          servizi di  media  audiovisivi  in  ambito  locale  che  ne
          facciano richiesta, prevedendo, se  del  caso,  riserve  su
          base territoriale inferiore alla regione e applicando,  per
          ciascun  marchio  oggetto  di  autorizzazione,  i   criteri
          stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.  La  fornitura  di
          capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete  in
          ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze
          per il servizio televisivo digitale  terrestre  di  cui  al
          comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
          ambito  locale  avviene  sulla  base  di  una  negoziazione
          commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda.
          Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto  con  fornitori
          di servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito  locale  che
          rientrano in posizione utile nella graduatoria  di  cui  al
          primo  periodo,  il  Ministero  dello  sviluppo   economico
          associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di
          rete in ambito locale in base alla  disponibilita'  residua
          di capacita' trasmissiva e alla  posizione  in  graduatoria
          dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci
          e  attivazioni   di   frequenze   nell'arco   del   periodo
          transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre  2021  nelle
          aree geografiche di cui  al  comma  1032,  lettera  a),  le
          procedure di  cui  al  presente  comma  si  concludono  nel
          periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021.».