Art. 15 
 
Autorizzazione dell'attivita'  di  operatore  di  rete  su  frequenze
                              terrestri 
 
  1. L'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri in  ambito  sia  nazionale
che locale e'  rilasciata  dal  Ministero,  sulla  base  delle  norme
previste dal regolamento adottato dall'Autorita'. 
  2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1 sono tenuti al  rispetto  degli  obblighi  previsti  per  gli
operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorita'. 
  3. Il rilascio dei  diritti  d'uso  delle  frequenze  terrestri  in
tecnica digitale ad operatori di  rete  nazionali  e'  effettuato  ai
sensi dell'articolo 1, commi 1031, 1031-bis,  1031-ter,  1031-quater,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  4. Il rilascio dei  diritti  d'uso  delle  frequenze  terrestri  in
tecnica digitale  ad  operatori  di  rete,  ai  fini  della  messa  a
disposizione di capacita' trasmissiva  ai  fornitori  di  servizi  di
media  audiovisivi  in  ambito  locale  selezionati  secondo   quanto
previsto dall'articolo 1, comma 1034, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205 e successive modifiche e integrazioni, e' effettuato ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017,  n.
205. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo commi 1031, 1031-bis, 1031-ter,  1031-quater
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2017,  n.
          205, cosi' recita: 
                «1031. In linea  con  gli  obiettivi  della  politica
          audiovisiva  europea  e  nazionale  di  coesione   sociale,
          pluralismo  dei  mezzi  di   comunicazione   e   diversita'
          culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione
          dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu'
          avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito  nazionale
          e locale per il servizio televisivo digitale  terrestre  ed
          attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz  sono  rilasciate
          secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime
          finalita' di cui al primo periodo, i  diritti  d'uso  delle
          frequenze di cui sono titolari  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali
          sono convertiti in diritti d'uso di  capacita'  trasmissiva
          in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia
          DVB-T2, secondo i criteri definiti  dall'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini
          dell'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle   frequenze.
          L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31
          marzo 2019  stabilisce  i  criteri  per  l'assegnazione  in
          ambito  nazionale  dei  diritti   d'uso   delle   frequenze
          pianificate  ai  sensi  del  comma  1030  per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre  agli  operatori  di   rete
          nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare  il
          contenimento degli eventuali costi di trasformazione  e  di
          realizzazione  delle  reti,  la  riduzione  dei  tempi  del
          periodo  transitorio  di   cui   al   comma   1032   e   la
          minimizzazione dei costi ed impatti  sugli  utenti  finali.
          Entro il  30  giugno  2019,  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede al  rilascio  dei  diritti  d'uso  delle
          frequenze di cui al terzo  periodo  ad  operatori  di  rete
          nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di
          cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni  dispone  le  modalita'   e   le   condizioni
          economiche,   orientate   al   costo,   secondo   cui    il
          concessionario  del   servizio   pubblico   nel   multiplex
          contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di  cedere
          una quota della capacita' trasmissiva  assegnata,  comunque
          non inferiore a un programma, nel  periodo  transitorio,  a
          favore di ognuno dei soggetti  legittimamente  operanti  in
          ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei  canali  CH
          51 e 53 alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione che rilascino i rispettivi diritti  d'uso  nel
          periodo transitorio ai sensi del comma 1032. 
              1031-bis.   L'assegnazione   dell'ulteriore   capacita'
          trasmissiva  disponibile  in  ambito  nazionale   e   delle
          frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate
          alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma  1031  e
          pianificate   dall'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo
          digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la
          concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e
          multimediale,  avviene  mediante  procedura  onerosa  senza
          rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  in  attuazione  delle
          procedure   stabilite   entro   il   30   settembre    2019
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
          dell'articolo   29   del   codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, sulla base dei  seguenti  principi  e  criteri:  a)
          assegnare la capacita' trasmissiva  e  le  frequenze  sulla
          base  di  lotti  con  dimensione  pari  alla  meta'  di  un
          multiplex; b) determinare un valore  minimo  delle  offerte
          sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita'
          per le garanzie  nelle  comunicazioni;  c)  considerare  il
          valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la
          continuita' del servizio, la  celerita'  della  transizione
          tecnologica  nonche'  la  qualita'   delle   infrastrutture
          tecnologiche messe a disposizione dagli operatori  di  rete
          nazionali   operanti   nel   settore,   ivi   inclusa    la
          concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e
          multimediale; e) valorizzare le esperienze  maturate  dagli
          operatori di rete nazionali nel  settore,  con  particolare
          riferimento alla realizzazione di reti  di  radiodiffusione
          digitale;  f)  valorizzare  la  capacita'  strutturale   di
          assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le
          competenze maturate nel settore, l'innovazione  tecnologica
          e l'ottimale, effettivo  e  tempestivo  sfruttamento  della
          capacita' trasmissiva  e  delle  frequenze  aggiuntive;  g)
          assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo
          conto  dell'attuale  diffusione  di  contenuti   di   buona
          qualita' in tecnologia televisiva digitale  terrestre  alla
          piu'  vasta  maggioranza  della  popolazione  italiana.  Il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
          provvedere, con propri decreti, alla  riassegnazione  degli
          introiti, versati  su  apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di  spesa  dello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          per interventi  finalizzati  a  incentivare  l'acquisto  di
          apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera
          c)  del  comma  1039,  nel  rispetto   del   principio   di
          neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di
          nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative  e
          procedure di erogazione stabilite con decreto del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              1031-ter. La durata dei diritti d'uso  delle  frequenze
          derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di
          quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di
          cui al comma 1031-bis e' stabilita secondo quanto  previsto
          dal codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
              1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni
          di cui ai commi  1031  e  1031-bis,  nel  caso  in  cui  il
          medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a piu'
          di un  operatore  di  rete  nazionale,  qualora  sorga  una
          controversia inerente alla gestione  e  all'utilizzo  della
          stessa, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su
          istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante
          che risolve la controversia.  La  decisione  dell'Autorita'
          deve essere motivata, nonche' pubblicata nel sito  internet
          dell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme  in  materia
          di riservatezza, ha efficacia dalla data di  notifica  alle
          parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale.
          Laddove  l'Autorita'  accerti   l'inottemperanza   a   tale
          decisione,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'
          revocare il diritto d'uso sulla frequenza  interessata.  La
          procedura di cui al presente comma non preclude alle  parti
          la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.». 
              - Per il testo dell'articolo  1,  commi  1033  e  1034,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205  si  veda  nelle  note
          all'articolo 14.