Art. 15 Autorizzazione dell'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri 1. L'autorizzazione per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale e' rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorita'. 2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorita'. 3. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete nazionali e' effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 4. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, e' effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Note all'art. 15: - Il testo commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' recita: «1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversita' culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu' avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacita' trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 30 giugno 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032. 1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita' trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla meta' di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuita' del servizio, la celerita' della transizione tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalita' operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1031-ter. La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonche' di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al comma 1031-bis e' stabilita secondo quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 1031-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, nel caso in cui il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a piu' di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente alla gestione e all'utilizzo della stessa, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata nel sito internet dell'Autorita' stessa nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorita' accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico puo' revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.». - Per il testo dell'articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si veda nelle note all'articolo 14.