Art. 16 
 
Autorizzazione per la  fornitura  di  servizi  media  radiofonici  su
                         frequenze terrestri 
 
  1. L'autorizzazione per la prestazione di servizi media radiofonici
su  frequenze  terrestri  in  tecnica  digitale  e'  rilasciata   dal
Ministero sulla base della disciplina  stabilita  dall'Autorita'  con
proprio regolamento.