Art. 19 Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta 1. L'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, l'interessato presenta all'Autorita' una segnalazione certificata di inizio attivita' nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento. 2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli elementi della predetta segnalazione, con riferimento a qualita' e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attivita', escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima e stabilisce i modelli per la relativa presentazione.