Art. 19 
 
Autorizzazione alla fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi  a
                              richiesta 
 
  1. L'attivita' di fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  a
richiesta e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale.  A  tal
fine,   l'interessato   presenta   all'Autorita'   una   segnalazione
certificata  di  inizio  attivita'  nel  rispetto  della   disciplina
stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 individua  gli  elementi  della
predetta segnalazione, con riferimento a  qualita'  e  requisiti  del
soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attivita', escluso
ogni riferimento ai  contenuti  dei  servizi  oggetto  dell'attivita'
medesima e stabilisce i modelli per la relativa presentazione.