Art. 2 
 
Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi  di  media
                      audiovisivi e radiofonici 
 
  1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi
di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici  che
operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3  o,
altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4. 
  2. Ai sensi e per gli effetti di cui al  presente  testo  unico  il
fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici  e   i
concessionari radiofonici opera in Italia: 
    a) quando ha la sua sede principale  in  Italia  e  le  decisioni
editoriali  sul  servizio  di  media  audiovisivo  sono   prese   nel
territorio italiano; 
    b) quando  ha  la  sede  principale  in  Italia  e  le  decisioni
editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un
altro Stato membro o in un Paese terzo, se  sul  territorio  italiano
opera  una  parte  significativa  degli  addetti   allo   svolgimento
dell'attivita'  di  servizio  di  media  audiovisivo  o   radiofonico
collegata ai programmi; 
    c) quando, pur avendo la sede principale in un altro Stato membro
o  Paese  terzo,  le  decisioni  editoriali  sul  servizio  di  media
audiovisivo fornito sono prese in Italia e  sul  territorio  italiano
opera  una  parte  significativa  degli  addetti   allo   svolgimento
dell'attivita'  di  servizio  di  media  audiovisivo  o   radiofonico
collegata ai programmi; 
    d) quando una parte significativa degli addetti allo  svolgimento
dell'attivita'  di  servizio  di  media  audiovisivo   collegata   ai
programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la  sua
sede principale e' in Italia; 
    e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e  d),
se  ha  iniziato  in   Italia   la   sua   attivita'   nel   rispetto
dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un  legame
stabile ed effettivo con l'economia italiana. 
  3. I fornitori  di  servizi  di  media  cui  non  si  applicano  le
disposizioni del comma 2 si considerano soggetti  alla  giurisdizione
italiana nei casi seguenti: 
    a) se si avvalgono di un collegamento  terra-satellite  (up-link)
situato in Italia; 
    b) se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato
in Italia, si avvalgono di una capacita' via satellite di  competenza
italiana. 
  4. Qualora non sia  possibile  determinare  a  quale  Stato  membro
dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi  2
e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana  il  fornitore
di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi  degli
articoli da 49  a  55  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
  5.  I  fornitori  di  servizi  media  audiovisivi  e   radiofonici,
sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo  la  propria  sede
legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea sono tenuti  al
rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano relative  ai
fornitori di servizi di media audiovisivi. 
  6. I fornitori di servizi di media  sono  tenuti  ad  informare  il
Ministero dello sviluppo economico  e  l'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che  possa  influire  sulla
determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2,
3 e 4. 
  7. L'Autorita', con proprio regolamento, istituisce,  disciplina  e
aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi  di  media  soggetti  alla
giurisdizione italiana. In tale  elenco  devono  essere  riportati  i
criteri in base ai quali  si  determina  la  giurisdizione  italiana.
L'Autorita'  comunica  alla  Commissione  europea  l'elenco   e   gli
eventuali aggiornamenti. 
  8. L'Autorita', nell'assolvere alla funzione indicata dal comma  7,
si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 5-quater, della direttiva 2010/13/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  marzo  2010,  circa
l'individuazione dello Stato membro dotato  di  giurisdizione  su  un
determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i  riferimenti  della  direttiva  2010/13/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 10  marzo  2010  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. C 306 del 17 dicembre 2007.