Art. 2 Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici 1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4. 2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici opera in Italia: a) quando ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano; b) quando ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi; c) quando, pur avendo la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi; d) quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la sua sede principale e' in Italia; e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attivita' nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana. 3. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti: a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia; b) se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacita' via satellite di competenza italiana. 4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici, sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi. 6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informare il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4. 7. L'Autorita', con proprio regolamento, istituisce, disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco devono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana. L'Autorita' comunica alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali aggiornamenti. 8. L'Autorita', nell'assolvere alla funzione indicata dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa l'individuazione dello Stato membro dotato di giurisdizione su un determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 si veda nelle note alle premesse. - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.U.E. C 306 del 17 dicembre 2007.