Art. 20 
 
                       Trasmissioni simultanee 
 
  1. Al fine di favorire  la  progressiva  affermazione  delle  nuove
tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media  audiovisivi
o radiofonici che diffondono in  chiaro  su  frequenze  terrestri  e'
consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione  simultanea
di programmi per mezzo di ogni  rete  di  comunicazione  elettronica,
sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'.