Art. 21 
 
         Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni 
      radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica 
 
  1. Fino all'adozione del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze di radiodiffusione  sonora  in  tecnica  analogica  di  cui
all'articolo  50,  la  radiodiffusione  sonora  privata   in   ambito
nazionale e locale su frequenze terrestri  in  tecnica  analogica  e'
esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti
e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge  6  agosto
1990, n. 223,  da  parte  dei  soggetti  legittimamente  operanti  in
possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti: 
    a) se emittente di radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale  a
carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di  persone  o
di capitali  o  di  societa'  cooperativa  che  impieghi  almeno  due
dipendenti  in  regola  con  le  vigenti  disposizioni   in   materia
previdenziale; 
    b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito  nazionale  a
carattere commerciale, la natura giuridica di  societa'  di  capitali
che impieghi almeno quindici dipendenti  in  regola  con  le  vigenti
disposizioni in materia previdenziale; 
    c)  se  emittente   di   radiodiffusione   sonora   a   carattere
comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta  o  non
riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 
  2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle  imprese  non
devono aver riportato condanna  irrevocabile  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo superiore a sei mesi e non  devono  essere  stati
sottoposti  alle  misure  di   prevenzione   previste   dal   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  o  alle  misure  di  sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 
  3. Uno stesso  soggetto  esercente  la  radiodiffusione  sonora  in
ambito locale, direttamente  o  attraverso  piu'  soggetti  tra  loro
collegati o controllati,  puo'  irradiare  il  segnale  fino  ad  una
copertura massima del 50% della popolazione nazionale. 
  4. Nei limiti di  cui  al  comma  3,  ad  uno  stesso  soggetto  e'
consentita la programmazione anche  unificata  fino  all'intero  arco
della giornata. In caso di inottemperanza, il  Ministero  dispone  la
sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  6  agosto
          1990, n. 223 si veda nelle note all'articolo 9. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 199 del codice  penale,  cosi'
          recita: 
                «Art. 199.  Sottoposizione  a  misure  di  sicurezza:
          disposizione espressa di legge. 
              Nessuno puo' essere sottoposto a  misure  di  sicurezza
          che non siano espressamente stabilite dalla legge  e  fuori
          dei casi dalla legge stessa preveduti.».