Art. 22 
 
Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione
                        sonora in onde medie 
 
  1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di
servizio  attribuite  all'Italia  e  coordinate  secondo  le   regole
stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in
base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le  frequenze  radio
in  onde  medie  a  modulazione  di  ampiezza  (AM)  possono   essere
assegnate, dal Ministero,  per  le  trasmissioni  di  radiodiffusione
sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui
al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo,  anche  a
soggetti  nuovi  entranti,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  di
assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorita',  tenuto  conto
dei principi di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e  in
modo da consentire un uso efficiente  dello  spettro  radioelettrico,
anche promuovendo l'innovazione tecnologica. 
  2. L'attivita' di fornitore di servizi di media radiofonici su onde
medie e' disciplinata dall'Autorita' con proprio regolamento.