Art. 22 Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i criteri e le modalita' di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorita', tenuto conto dei principi di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica. 2. L'attivita' di fornitore di servizi di media radiofonici su onde medie e' disciplinata dall'Autorita' con proprio regolamento.