Art. 23 
 
Trasmissione  dei   programmi   e   collegamenti   di   comunicazioni
                            elettroniche 
 
  1.  Fino  alla  completa  attuazione   del   piano   nazionale   di
assegnazione delle frequenze radiofoniche  in  tecnica  digitale,  le
emittenti radiofoniche locali possono  trasmettere  programmi  ovvero
messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore
di  trasmissione  giornaliera  in   relazione   alle   diverse   aree
territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata
la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione del
predetto  piano,  tale  facolta'  e'  consentita  esclusivamente   ai
titolari  di  autorizzazione  per  fornitore  di  servizi  di   media
radiofonici, in ambito locale. 
  2. Alle emittenti radiofoniche locali e' consentito, anche ai  fini
di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi  attraverso  piu'
impianti di messa in onda, nonche' di  utilizzare,  su  base  di  non
interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine
necessari. Alle medesime e', altresi',  consentito  di  utilizzare  i
collegamenti  di  comunicazioni   elettroniche   necessari   per   le
comunicazioni ed i transiti di servizio,  per  la  trasmissione  dati
indipendentemente dall'ambito di copertura e dal  mezzo  trasmissivo,
per  i  tele-allarmi  direzionali  e  per  i  collegamenti  fissi   e
temporanei tra emittenti. 
  3. Le imprese di radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale  e  le
imprese  di  radiodiffusione  sonora  operanti  in  ambito  nazionale
possono effettuare  collegamenti  in  diretta  sia  attraverso  ponti
mobili, sia attraverso collegamenti temporanei  funzionanti  su  base
non interferenziale con altri utilizzatori dello  spettro  radio,  in
occasione di avvenimenti di cronaca, politica,  spettacolo,  cultura,
sport e attualita'. Le stesse  imprese,  durante  la  diffusione  dei
programmi e sulle stesse  frequenze  assegnate,  possono  trasmettere
dati e  informazioni  all'utenza,  comprensive  anche  di  inserzioni
pubblicitarie. 
  4. L'utilizzazione dei collegamenti di  comunicazioni  elettroniche
di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o
contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di  radiodiffusione
sonora e televisiva locale.