Art. 24 
 
           Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso 
 
  1.  Le  imprese  titolari  di  diritti  individuali  di  uso  delle
radiofrequenze possono trasferire o  affittare  ad  altre  imprese  i
propri diritti d'uso. 
  2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed i
collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente  operanti,
anche in virtu' di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, che  non
siano oggetto di situazione interferenziale e non  siano  tra  quelli
risultati inesistenti  nelle  verifiche  dei  competenti  organi  del
Ministero, possono essere oggetto di trasferimento. 
  3. Durante  il  periodo  di  validita'  delle  concessioni  per  la
radiodiffusione  sonora  analogica  in  ambito  locale  e  in  ambito
nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o  di  rami  di
aziende, nonche' di intere emittenti radiofoniche  analogiche,  anche
da  un  concessionario  ad  un  altro  concessionario,   nonche'   le
acquisizioni, da parte di societa'  di  capitali,  di  concessionarie
svolgenti attivita' radiofonica costituite in societa' cooperative  a
responsabilita' limitata. Ai soggetti cui sia stata  rilasciata  piu'
di una concessione per la radiodiffusione  sonora  e'  consentita  la
cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche  a  societa'  di
capitali di nuova costituzione. Ai medesimi  soggetti  e',  altresi',
consentito  di  procedere  allo  scorporo  mediante  scissione  delle
emittenti oggetto di concessione. 
  4.  Sono  consentite  le  acquisizioni  di   emittenti   analogiche
concessionarie  svolgenti  attivita'  di  radiodiffusione  sonora   a
carattere comunitario da parte di societa' cooperative senza scopo di
lucro,  di  associazioni  riconosciute  o  non  riconosciute   o   di
fondazioni,  a  condizione  che  l'emittente  mantenga  il  carattere
comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di  radiodiffusione
sonora operanti in ambito  locale  di  ottenere  che  la  concessione
precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita  ad
un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. 
  5. I trasferimenti di impianti di cui al  presente  articolo  danno
titolo ad utilizzare  i  collegamenti  di  comunicazione  elettronica
necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti. 
  6. La cessione anche di un singolo impianto radiofonico  analogico,
quando non ha per oggetto unicamente le  attrezzature,  si  considera
cessione di ramo d'azienda. Gli atti  relativi  ai  trasferimenti  di
impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in
essere dagli operatori del settore prima della  data  di  entrata  in
vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso
validi e non rettificabili ai fini tributari.