Art. 24 Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso 1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso. 2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti, anche in virtu' di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento. 3. Durante il periodo di validita' delle concessioni per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche' di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonche' le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' radiofonica costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. Ai soggetti cui sia stata rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora e' consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a societa' di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione. 4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di societa' cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. 5. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti. 6. La cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.