Art. 25 
 
           Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione 
 
  1. Il Ministero, attraverso i propri organi  periferici,  autorizza
le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei
connessi collegamenti  di  comunicazioni  elettroniche,  al  fine  di
assicurare   la   compatibilita'   radio   elettrica,   nonche'   per
l'ottimizzazione  e  la  razionalizzazione  delle  aree  servite   da
ciascuna emittente legittimamente  operante.  Tali  modifiche  devono
essere attuate su base non  interferenziale  con  altri  utilizzatori
dello  spettro  radio  e  possono  consentire   anche   un   limitato
ampliamento delle aree servite. 
  2.  Il  Ministero  autorizza,  anche  attraverso  i  propri  organi
periferici,  modifiche  degli  impianti  di  radiodiffusione   sonora
analogica e dei connessi collegamenti di  comunicazioni  elettroniche
nel  caso  di  trasferimento,  a   qualsiasi   titolo,   della   sede
dell'impresa o della sede della messa in onda,  ovvero  nel  caso  di
sfratto  o  finita  locazione  dei  singoli  impianti.  Il  Ministero
autorizza,  in  ogni  caso,  il  trasferimento  degli   impianti   di
radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,  ambientale  o
sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge. 
  3. Gli organi periferici del Ministero provvedono  in  ordine  alle
richieste di autorizzazione di cui ai commi  2  e  3  entro  sessanta
giorni dalla richiesta. 
  4. Il Ministero autorizza la messa  in  esercizio  e  le  eventuali
successive  modifiche  degli  impianti  di   radiodiffusione   sonora
digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche. 
  5. Gli  impianti  di  diffusione  legittimamente  eserciti  possono
essere   convertiti   allo   standard   DVB-T2,   previa   preventiva
autorizzazione del Ministero. 
  6. In  attesa  dell'attuazione  dei  piani  di  assegnazione  delle
frequenze  per  la  radiodiffusione  sonora  in  tecnica  digitale  e
analogica, gli impianti di radiodiffusione  sonora,  che  superano  o
concorrono a superare in modo  ricorrente  i  limiti  previsti  dalle
norme regionali sono trasferiti, con  onere  a  carico  del  titolare
dell'impianto,  nei  siti  individuati   dal   piano   nazionale   di
assegnazione delle frequenze  televisive,  purche'  ritenuti  idonei,
sotto  l'aspetto  radioelettrico,  dal  Ministero  che   dispone   il
trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa  con
il Ministero della transizione ecologica, disattiva gli impianti fino
al trasferimento. 
  7.  Il  soggetto  titolare  di  un'autorizzazione  o  di  un  altro
legittimo titolo per  la  radiodiffusione  sonora  o  televisiva  da'
diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio del permesso di
costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati
e per le relative infrastrutture, compatibilmente con  la  disciplina
vigente  in   materia   di   realizzazione   di   infrastrutture   di
comunicazione elettronica.