Art. 26 
 
              Diffusioni di programmi in contemporanea 
 
  1. La trasmissione  di  programmi  in  contemporanea  da  parte  di
emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi
o radiofonici locali, anche operanti nello stesso bacino  di  utenza,
e'  subordinata  ad  autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero   che
provvede entro un mese dalla  data  del  ricevimento  della  domanda;
trascorso tale  termine  senza  che  il  Ministero  medesimo  si  sia
espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. 
  2. La domanda di autorizzazione di  cui  al  comma  1  puo'  essere
presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o  di  fornitori  di
servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti  secondo
le forme previste dall'articolo 37 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o da  singole  emittenti  o  singoli
fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici,  sulla  base
di preventive intese. 
  3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per  una
durata di sei ore  al  giorno  per  le  emittenti  radiofoniche  e  i
fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore  al  giorno
per i fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi.  La  variazione
dell'orario di trasmissione in contemporanea  da  parte  di  soggetti
autorizzati e'  consentita,  previa  comunicazione  da  inoltrare  al
Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E'  fatto  salvo
il caso di trasmissioni informative  per  eventi  eccezionali  e  non
prevedibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3. 
  4. Le diffusioni radiofoniche  in  contemporanea  o  interconnesse,
comunque  realizzate,  devono   evidenziare,   durante   i   predetti
programmi, l'autonoma e originale  identita'  locale  e  le  relative
denominazioni identificative di ciascuna emittente. 
  5. Alle imprese di  radiodiffusione  sonora  e'  fatto  divieto  di
utilizzo parziale o totale della denominazione  che  contraddistingue
la programmazione comune in orari diversi da quelli delle  diffusioni
interconnesse. 
  6. Le emittenti radiofoniche o i  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi o radiofonici, che operano ai sensi del presente articolo
sono considerati operanti in ambito locale. 
  7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi  o  intese  di  emittenti
radiofoniche o  di  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  o
radiofonici a trasmettere in contemporanea per un  tempo  massimo  di
dodici  ore  al  giorno  sul   territorio   nazionale   comporta   la
possibilita'  per  detti  soggetti   di   emettere   nel   tempo   di
interconnessione programmi di acquisto  o  produzione  del  consorzio
ovvero programmi di fornitori di servizi  di  media  esteri  operanti
sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero  di
Stati che hanno ratificato la Convenzione europea  sulla  televisione
transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n.  327,
nonche' i programmi satellitari.  In  caso  di  interconnessione  con
canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri  questa
potra' avvenire per un tempo limitato  al  50  per  cento  di  quello
massimo stabilito per l'interconnessione. 
  8. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle diffusioni radiofoniche in  contemporanea  o  interconnesse  tra
emittenti analogiche che  formano  circuiti  a  prevalente  carattere
comunitario  sempreche'  le  stesse  emittenti,   durante   le   loro
trasmissioni comuni,  diffondano  messaggi  pubblicitari  nei  limiti
previsti per le emittenti analogiche comunitarie.  L'applicazione  di
sanzioni in materia pubblicitaria esclude  il  beneficio  di  cui  al
presente comma. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo dell'articolo 37 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 27 marzo  1992,  n.  255  (Regolamento  di
          attuazione  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  sulla
          disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n.  77,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 37. (Consorzi per la trasmissione di  programmi
          in contemporanea). - 1. I consorzi di cui  all'articolo  35
          sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del
          codice civile e possono ottenere l'autorizzazione  prevista
          dall'articolo 21 della legge a condizione che: 
                  a)  l'oggetto  del  contratto  sia   esclusivamente
          riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in
          bacini di utenza diversi; 
                  b) la durata del consorzio, non inferiore a  quella
          della richiesta autorizzazione, sia  contenuta  nei  limiti
          della  scadenza  delle  concessioni  assentite  ai  singoli
          consorziati; 
                  c)  i  soggetti  consorziati  siano   titolari   di
          concessione rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  16  della
          legge ed operino in diversi bacini di utenza. 
              2. I consorzi costituiti ai sensi del  comma  1  devono
          richiedere  l'iscrizione  nel  Registro   Nazionale   delle
          imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge
          e con le modalita' prescritte dagli articoli 10 e  seguenti
          del presente regolamento.». 
              - Per i riferimenti normativi  della  legge  5  ottobre
          1991, n. 327 si veda nelle note all'articolo 3.