Art. 26 Diffusioni di programmi in contemporanea 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese. 3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati e' consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3. 4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 5. Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale. 7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Note all'art. 26: - Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77, S.O., cosi' recita: «Art. 37. (Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. I consorzi di cui all'articolo 35 sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 della legge a condizione che: a) l'oggetto del contratto sia esclusivamente riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in bacini di utenza diversi; b) la durata del consorzio, non inferiore a quella della richiesta autorizzazione, sia contenuta nei limiti della scadenza delle concessioni assentite ai singoli consorziati; c) i soggetti consorziati siano titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge ed operino in diversi bacini di utenza. 2. I consorzi costituiti ai sensi del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge e con le modalita' prescritte dagli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.». - Per i riferimenti normativi della legge 5 ottobre 1991, n. 327 si veda nelle note all'articolo 3.