Art. 27 
 
              Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi 
 
  1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori  privati,
destinati esclusivamente alla  ricezione  e  trasmissione  via  etere
simultanea  ed  integrale  dei  programmi  radiofonici  e  televisivi
diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a  preventiva
autorizzazione del  Ministero,  il  quale  assegna  le  frequenze  di
funzionamento dei suddetti impianti.  Il  richiedente  deve  allegare
alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.  L'autorizzazione  e'
rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita'  montane  o  ad  altri
enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione  territoriale
limitata alla circoscrizione  dell'ente  richiedente  tenendo  conto,
tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I  comuni,  le
comunita' montane e gli altri enti locali o consorzi di  enti  locali
privi di copertura radioelettrica  possono  richiedere  al  Ministero
l'autorizzazione  all'installazione  di  reti   via   cavo   per   la
ripetizione simultanea di programmi diffusi  in  ambito  nazionale  e
locale, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera f).