Art. 27 Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna. I comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera f).