Art. 28 Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato 1. L'attivita' di fornitore di servizi interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre piattaforme, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui all'art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche. 3. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.
Note all'art. 28: - Il testo dell'articolo 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche come modificato dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1972, cosi' recita: «Art. 73 (ex art. 62 eecc - art. 43 Codice 2003) (Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse). - 1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte 1. 2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformita' dell'articolo 78, comma 1, l'Autorita' appuri che una o piu' imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, puo' modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se: a) l'accessibilita' per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-viciessexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate. 3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato. 4. Le condizioni applicate in virtu' del presente articolo lasciano impregiudicata la facolta' all'Autorita' di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione. 5. In deroga al comma 1, l'Autorita', con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu' del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.».