Art. 28 
 
Attivita' di fornitore di servizi interattivi associati o di  servizi
                       di accesso condizionato 
 
  1. L'attivita' di fornitore  di  servizi  interattivi  associati  e
l'attivita' di fornitore  di  servizi  di  accesso  condizionato,  su
frequenze terrestri in tecnica  digitale,  via  cavo  coassiale,  via
satellite o su altre piattaforme,  sono  soggette  ad  autorizzazione
generale,   che   si   consegue   mediante   presentazione   di   una
dichiarazione, ai sensi e con le modalita' di  cui  all'art.  73  del
Codice delle comunicazioni elettroniche. 
  2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi  di
accesso condizionato si  obbligano  ad  osservare  le  condizioni  di
accesso ai servizi di cui  all'art.  73  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche. 
  3. L'Autorita', con proprio regolamento, disciplina la  materia  di
cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Il  testo  dell'articolo   73   del   Codice   delle
          comunicazioni  elettroniche  come  modificato  dal  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva  (UE)  2019/1972,
          cosi' recita: 
                «Art. 73 (ex art. 62 eecc  -  art.  43  Codice  2003)
          (Sistemi di accesso condizionato ed altre  risorse).  -  1.
          All'accesso   condizionato   ai   servizi   televisivi    e
          radiofonici digitali trasmessi  ai  telespettatori  e  agli
          ascoltatori  si  applicano,  a  prescindere  dai  mezzi  di
          trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte
          1. 
              2. Qualora, in base a un'analisi di mercato  effettuata
          in  conformita'  dell'articolo  78,  comma  1,  l'Autorita'
          appuri  che  una  o  piu'  imprese  non  dispongono  di  un
          significativo potere di  mercato  sul  mercato  pertinente,
          puo' modificare o revocare le condizioni per  tali  imprese
          conformemente alle procedure previste dagli articoli  23  e
          33 solo se: 
                a) l'accessibilita' per gli utenti finali a programmi
          radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione
          specificati  ai  sensi  dell'articolo  98-viciessexies  non
          risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; 
                b) le prospettive  di  un'effettiva  concorrenza  nei
          mercati  seguenti  non  risultano  pregiudicate   da   tale
          modifica o revoca: 
                  i) servizi di diffusione  radiotelevisiva  digitale
          al dettaglio; 
                  ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse
          correlate. 
              3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di
          tali obblighi  sono  informate  entro  un  lasso  di  tempo
          appropriato. 
              4. Le  condizioni  applicate  in  virtu'  del  presente
          articolo lasciano impregiudicata la facolta'  all'Autorita'
          di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e
          di analoghi menu e interfacce di navigazione. 
              5. In deroga  al  comma  1,  l'Autorita',  con  cadenza
          periodica, riesamina le condizioni applicate in virtu'  del
          presente  articolo   attraverso   un'analisi   di   mercato
          conformemente all'articolo 78 comma 1, per  determinare  se
          mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.».