Art. 29 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  Allo  scopo  di  assicurare  il  pluralismo,  la  liberta'   di
espressione,    la    diversita'    culturale    e     l'effettivita'
dell'informazione per la piu' ampia utenza  possibile,  e'  garantito
adeguato rilievo ai servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici  di
interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di  ricezione
o accesso a tali servizi impiegato dagli  utenti,  qualunque  sia  la
piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi. 
  2. L'Autorita',  mediante  linee  guida,  definisce  i  criteri  di
qualificazione di un servizio  di  media  audiovisivo  o  radiofonico
quale servizio di interesse  generale.  Mediante  le  medesime  linee
guida, l'Autorita' definisce, altresi', le modalita' e i criteri  cui
i  produttori  di  apparecchi  idonei  alla  ricezione   di   segnali
radiotelevisivi  o  radiofonici,   i   prestatori   di   servizi   di
indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o
sonori o i prestatori che determinano le modalita'  di  presentazione
dei servizi sulle interfacce degli utenti,  dovranno  attenersi  allo
scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1. 
  3. I fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi  soggetti  alla
giurisdizione italiana offrono  ai  destinatari  un  accesso  facile,
diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni: 
    a) il nome del fornitore; 
    b) l'indirizzo geografico di stabilimento; 
    c) le informazioni del fornitore, compresi l'indirizzo  di  posta
elettronica  o  il  sito  internet,  che  permettono  di  contattarlo
rapidamente, direttamente ed efficacemente; 
    d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e l'Autorita' titolari
dei poteri di regolazione e vigilanza. 
  4. Fermo il diritto  di  ciascun  utente  di  riordinare  i  canali
offerti sulla televisione digitale nonche' la  possibilita'  per  gli
operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e
aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali,
l'Autorita', al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie, adotta un apposito piano di  numerazione  automatica
dei canali della  televisione  digitale  terrestre,  in  chiaro  e  a
pagamento, e stabilisce  con  proprio  regolamento  le  modalita'  di
attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media  audiovisivi
autorizzati alla  diffusione  di  contenuti  audiovisivi  in  tecnica
digitale terrestre,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi in ordine di priorita': 
    a) garanzia della semplicita' d'uso del  sistema  di  ordinamento
automatico dei canali; 
    b) rispetto  delle  abitudini  e  preferenze  degli  utenti,  con
particolare riferimento alla programmazione nazionale ex analogica  e
alle emittenti locali; 
    c)  suddivisione  delle  numerazioni  dei  canali  a   diffusione
nazionale, sulla base del criterio della  programmazione  prevalente,
in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione.
Nel  primo  arco  di  numeri  devono  prevedersi  spazi  adeguati   a
valorizzare la programmazione  dei  fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi locali di qualita' e legati al territorio.  Nello  stesso
arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti  a  un
pubblico  di  soli  adulti.  Al  fine  di  garantire  il  piu'  ampio
pluralismo in condizioni di  parita'  tra  i  soggetti  operanti  nel
mercato, dovra' essere riservata una serie di numeri  a  disposizione
per i nuovi soggetti entranti; 
    d) definizione delle condizioni di  utilizzo  della  numerazione,
prevedendo la possibilita', sulla base di accordi,  di  scambi  della
numerazione all'interno di uno stesso  genere,  previa  comunicazione
all'Autorita'; 
    e) revisione del piano di numerazione in base allo  sviluppo  del
mercato, sentiti i soggetti interessati. 
  5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato  per
l'esercizio della  radiodiffusione  televisiva  in  tecnica  digitale
terrestre, attribuisce a  ciascun  canale  la  numerazione  spettante
sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata
dall'Autorita' ai sensi del comma 2 e  stabilisce  le  condizioni  di
utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai  soggetti
gia' abilitati  all'esercizio  della  radiodiffusione  televisiva  in
tecnica digitale terrestre e' effettuata con  separato  provvedimento
integrativo dell'autorizzazione. 
  6. In caso  di  mancato  rispetto  della  disciplina  regolamentare
adottata dall'Autorita' o delle condizioni  di  utilizzo  del  numero
assegnato ai sensi del comma 5, il Ministero dispone  la  sospensione
dell'autorizzazione a trasmettere  e  dell'utilizzazione  del  numero
assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione e'  adottata
qualora il soggetto interessato,  dopo  aver  ricevuto  comunicazione
dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a  regolarizzare
la propria posizione, non vi  provvede  entro  il  termine  di  sette
giorni. In caso di reiterata  violazione,  nei  tre  anni  successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone
la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione  del
numero assegnato. 
  7.  Tutti  gli  apparecchi  idonei  alla  ricezione   del   segnale
televisivo digitale terrestre, anche se  abilitati  alla  connessione
internet,  devono  avere  installato  il   sistema   di   numerazione
automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui  ai
commi da 4 a 6. Tale sistema  deve  essere  agevolmente  accessibile.
L'Autorita'  emana  le  prescrizioni  regolamentari  necessarie   per
l'attuazione  del  presente  comma,  ed  emette,  nei  confronti  dei
soggetti che producono od importano gli apparecchi,  i  provvedimenti
necessari a garantirne l'osservanza. In caso di mancata  ottemperanza
a  tali  provvedimenti,  l'Autorita'  applica  le  sanzioni  di   cui
all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
 
          Note all'art. 29: 
              - Per il testo dell'articolo 1 della  legge  31  luglio
          1997, n. 249 si veda nelle note all'articolo 9.