Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
    a) «servizio di media audiovisivo»: un  servizio  quale  definito
dagli articoli 56 e 57 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una  sua
sezione  distinguibile  sia  la  fornitura  di  programmi  al  grande
pubblico, sotto la responsabilita'  editoriale  di  un  fornitore  di
servizi di media, al fine  di  informare,  intrattenere  o  istruire,
attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi  dell'articolo
2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; 
    b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera  a),
si intende o una trasmissione televisiva come definita  alla  lettera
p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito  alla
lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva; 
    c) «servizio di piattaforma per la  condivisione  di  video»:  un
servizio, quale definito dagli articoli 56  e  57  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  ove  l'obiettivo  principale  del
servizio stesso, di una  sua  sezione  distinguibile  o  di  una  sua
funzionalita'  essenziale  sia  la  fornitura  di  programmi,   video
generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per  i
quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non
ha responsabilita' editoriale, al fine di informare,  intrattenere  o
istruire attraverso  reti  di  comunicazioni  elettroniche  ai  sensi
dell'articolo  2,  lettera  a),  della   direttiva   2002/21/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  luglio  2002,  e  la  cui
organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per  la
condivisione di video, anche con mezzi  automatici  o  algoritmi,  in
particolare  mediante  visualizzazione,   attribuzione   di   tag   e
sequenziamento; 
    d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica
cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della  scelta  del
contenuto audiovisivo del servizio di  media  audiovisivo  e  che  ne
determina le modalita' di organizzazione, esclusi  gli  operatori  di
rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i
quali la responsabilita' editoriale incombe su terzi; 
    e)  «reti   di   comunicazione   elettronica»:   i   sistemi   di
trasmissione, basati o meno su  un'infrastruttura  permanente  o  una
capacita'  di  amministrazione  centralizzata  e,  se  del  caso,  le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e  altre  risorse,
inclusi  gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che   consentono   di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre  ottiche  o
con altri mezzi elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le
reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a  commutazione  di
pacchetto, compresa internet), i sistemi per il  trasporto  via  cavo
della corrente elettrica, nella misura in cui  siano  utilizzati  per
trasmettere  i  segnali,  le  reti  utilizzate  per   la   diffusione
radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato; 
    f) «operatore di rete»:  il  soggetto  titolare  del  diritto  di
installazione, esercizio e fornitura di  una  rete  di  comunicazione
elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale,  via  cavo  o
via satellite,  e  di  impianti  di  messa  in  onda,  multiplazione,
distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che  consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti; 
    g) «programma»: una serie di  immagini  animate,  sonore  o  non,
escluse le cosiddette gif, che  costituiscono  un  singolo  elemento,
indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di
un  catalogo  stabilito  da  un  fornitore  di  servizi   di   media,
comprensivo di  lungometraggi,  videoclip,  manifestazioni  sportive,
commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e
fiction originali; 
    h) «video generato dall'utente»: una serie di  immagini  animate,
sonore   o   non,   che   costituiscono    un    singolo    elemento,
indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su
una piattaforma per la condivisione di video dal  medesimo  o  da  un
qualunque altro utente; 
    i) «decisione editoriale»:  una  decisione  presa  periodicamente
nell'esercizio  della  responsabilita'  editoriale  e  collegata   al
funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo; 
    l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la
persona fisica o giuridica che fornisce un  servizio  di  piattaforma
per la condivisione di video; 
    m) «programmi-dati»: i  servizi  di  informazione  costituiti  da
prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive  e
diversi dai programmi  radiotelevisivi,  non  prestati  su  richiesta
individuale, incluse le pagine informative teletext e  le  pagine  di
dati; 
    n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme,
predisposto da un'emittente televisiva  o  radiofonica,  analogica  o
digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo  marchio
editoriale e destinato alla fruizione  del  pubblico,  diverso  dalla
trasmissione differita dello stesso  palinsesto,  dalle  trasmissioni
meramente ripetitive, o dalla prestazione, a  pagamento,  di  singoli
programmi,  o  pacchetti  di  programmi,  audiovisivi  lineari,   con
possibilita' di acquisto  da  parte  dell'utente  anche  nei  momenti
immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del  singolo
programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un  pacchetto
di programmi; 
    o) «responsabilita'  editoriale»:  l'esercizio  di  un  controllo
effettivo  sia  sulla  selezione  dei  programmi,   ivi   inclusi   i
programmi-dati,  sia  sulla  loro  organizzazione  in  un  palinsesto
cronologico,   nel   caso   delle   radiodiffusioni   televisive    o
radiofoniche, o in  un  catalogo,  nel  caso  dei  servizi  di  media
audiovisivi a richiesta; 
    p) «servizio di media  audiovisivo  lineare»  o  «radiodiffusione
televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore
di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base
di un palinsesto di programmi; 
    q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero  «servizio
di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di  media  audiovisivo
fornito da un fornitore  di  servizi  di  media  per  la  visione  di
programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base
di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di  servizi  di
media; 
    r)  «fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi  a  carattere
comunitario»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale  nella
predisposizione  dei   programmi   destinati   alla   radiodiffusione
televisiva in ambito locale che si impegna: a  non  trasmettere  piu'
del 5 per  cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di  diffusione;  a
trasmettere programmi originali autoprodotti per  almeno  il  50  per
cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore  7
alle ore 21; 
    s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati  in
proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua  controllante  o
da sue controllate, o in co-produzione  con  altra  emittente,  anche
analogica; 
    t) «produttori indipendenti», gli operatori  della  comunicazione
europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive  e  che  non
sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di  servizi  media
audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 
      1) per un periodo di tre anni non destinano  piu'  del  90  per
cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi  media
audiovisivi; ovvero 
      2) sono titolari di diritti secondari; 
    u) «fornitore di servizi interattivi associati o  di  servizi  di
accesso condizionato»: il soggetto che  fornisce,  al  pubblico  o  a
terzi  operatori,   servizi   di   accesso   condizionato,   mediante
distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei
programmi,  alla  fatturazione  dei  servizi  ed  eventualmente  alla
fornitura  di  apparati,  o  che  fornisce  servizi  della   societa'
dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo  9
aprile  2003,  n.  70,  ovvero  fornisce  una  guida  elettronica  ai
programmi; 
    v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in  base
ai quali l'accesso in forma intelligibile al  servizio  protetto  sia
subordinato a preventiva e individuale autorizzazione  da  parte  del
fornitore del servizio di accesso condizionato; 
    z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore  economico
che comprende le attivita' di stampa quotidiana  e  periodica,  delle
agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il  tramite  di
Internet, di radio e servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici,
cinema, pubblicita' esterna, sponsorizzazioni e pubblicita' online; 
    aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo  e  multimediale»:
il pubblico  servizio  consistente  nell'attivita'  di  produzione  e
diffusione  su  tutte  le  piattaforme  distributive   di   contenuti
radiofonici, audiovisivi e multimediali, secondo le modalita'  e  nei
limiti  indicati  dal  presente  testo  unico  e  dalle  altre  norme
applicabili in materia; 
    bb)   «ambito   nazionale»:   l'esercizio    dell'attivita'    di
radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; 
    cc) «ambito locale radiofonico»:  l'esercizio  dell'attivita'  di
radiodiffusione sonora, con  irradiazione  del  segnale  fino  a  una
copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale; 
    dd) «ambito  locale  televisivo»:  l'attivita'  di  fornitura  di
servizi di media audiovisivi veicolati in uno o  piu'  aree  tecniche
corrispondenti alle reti di  I  livello,  comunque  non  superiori  a
dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per
cento della popolazione nazionale; 
    ee)  «programmazione  nazionale  ex   analogica»:   canale   gia'
irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast  in
tecnica   digitale   terrestre,   indipendentemente    dall'eventuale
intervenuta modifica  del  marchio  editoriale  o  del  soggetto  che
detiene il titolo abilitativo; 
    ff)  «programmazione  generalista»:  programmazione  diffusa   in
ambito  nazionale  dedicata  a  piu'  generi  differenziati   inclusa
l'informazione, distribuiti  in  modo  equilibrato  nel  corso  della
giornata di programmazione, nessuno dei quali  raggiunge  il  70  per
cento della programmazione stessa; 
    gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa  in  ambito
nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico  o
a un target di utenza,  a  cui  un  fornitore  di  servizi  di  media
audiovisivi dedica  almeno  il  70  per  cento  della  programmazione
diffusa; 
    hh)  «emittente  radiofonica»:  il  titolare  di  concessione   o
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la
responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici e li  trasmette
secondo le seguenti tipologie: 
      1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o
locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro,
che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il  30  per
cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e
le ore 21, puo' avvalersi di sponsorizzazioni e  non  trasmette  piu'
del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di  diffusione,  escluse
le  trasmissioni  di  brani   musicali   intervallate   da   messaggi
pubblicitari  o  da  brevi  commenti  del  conduttore  della   stessa
trasmissione; 
      2) «emittente  radiofonica  a  carattere  commerciale  locale»:
l'emittente senza specifici  obblighi  di  palinsesto,  che  comunque
destina almeno il  20  per  cento  della  programmazione  settimanale
all'informazione, di cui almeno  il  50  per  cento  all'informazione
locale, in notizie e servizi, e a programmi,  nell'ambito  di  almeno
sessantaquattro ore settimanali; 
      3)  «emittente  radiofonica   nazionale»:   l'emittente   senza
particolari obblighi, salvo la trasmissione  quotidiana  di  giornali
radio; 
    ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il  titolare  di
autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha  la
responsabilita' dei palinsesti radiofonici; 
    ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni  di
contenuti televisivi e radiofonici  attraverso  il  cavo  e  che  non
utilizzano il protocollo IP; 
    mm)  «trasmissione  attraverso  altri  mezzi   di   comunicazione
elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi  e  radiofonici
su reti di comunicazione  elettronica  diverse  da  quelle  via  cavo
coassiale, satellitare e terrestri; 
    nn) «opere europee»: 
      1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 
        1.1) le opere originarie di Stati membri; 
        1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti  della
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del  Consiglio
d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989  e  ratificata  dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 327  rispondenti  ai  requisiti  di  cui  al
numero 2), a condizione che le opere originarie  degli  Stati  membri
non  siano  soggette  a  misure  discriminatorie  nel   paese   terzo
interessato; 
        1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel
settore  audiovisivo  tra  l'Unione  europea  e  paesi  terzi  e  che
rispettano le condizioni definite in  ciascuno  di  tali  accordi,  a
condizione che le opere  originarie  degli  Stati  membri  non  siano
soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 
      2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere  realizzate
essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti  in
uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una
delle tre condizioni seguenti: 
        2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori  stabiliti
in uno o piu' di tali Stati; 
        2.2) la produzione delle opere avviene sotto la  supervisione
e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno  o
piu' di tali Stati; 
        2.3)  il  contributo  dei  co-produttori  di  tali  Stati  e'
prevalente nel costo  totale  della  coproduzione  e  questa  non  e'
controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di  fuori  di  tali
Stati; 
      3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e
sono prodotte  nel  quadro  di  accordi  bilaterali  di  coproduzione
conclusi tra Stati  membri  e  paesi  terzi  sono  considerate  opere
europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione
europea nel costo complessivo della produzione  sia  maggioritaria  e
che la produzione non  sia  controllata  da  uno  o  piu'  produttori
stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; 
    oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse
sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o  indirettamente,
i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica  che
esercita un'attivita'  economica  e  comprendenti,  tra  l'altro,  la
pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione,  la  telepromozione,  la
televendita   e   l'inserimento   di   prodotti,   inserite   o    di
accompagnamento in un programma o in un  video  generato  dall'utente
dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione; 
    pp) «pubblicita' televisiva»: ogni forma di messaggio  televisivo
trasmesso dietro  pagamento  o  altro  compenso,  ovvero  a  fini  di
autopromozione, da un'impresa pubblica o privata  o  da  una  persona
fisica  nell'ambito   di   un'attivita'   commerciale,   industriale,
artigiana o di una libera professione, allo scopo  di  promuovere  la
fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi,  compresi  i  beni
immobili, i diritti e le obbligazioni; 
    qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicita'  televisiva  a
contenuto predeterminato, trasmessa dalle  emittenti  radiofoniche  e
televisive, sia analogiche che digitali; 
    rr)   «comunicazione   commerciale   audiovisiva   occulta»:   la
presentazione orale o visiva di  beni,  di  servizi,  del  nome,  del
marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di un  fornitore
di servizi in un programma, quando tale presentazione e' compiuta dal
fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e puo' ingannare
il pubblico circa la sua natura, con presunzione  del  suo  carattere
intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento  a  pagamento  o
dietro altro compenso; 
    ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di  imprese  pubbliche  o
private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi
di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la  condivisione
di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento  di
servizi di media  audiovisivi,  di  servizi  di  piattaforma  per  la
condivisione di video, di video generati dagli utenti o di  programmi
al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le  attivita'
o i prodotti; 
    tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico  allo
scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi  i  beni
immobili, i diritti e le obbligazioni; 
    uu)  «inserimento  di  prodotti»:  ogni  forma  di  comunicazione
commerciale  audiovisiva  che  consiste  nell'inserire  o  nel   fare
riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio  cosi'
che appaia all'interno  di  un  programma  o  di  un  video  generato
dall'utente dietro pagamento o altro compenso; 
    vv)  «telepromozione»:  ogni  forma  di  pubblicita'  consistente
nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o
servizi di un produttore di  beni  o  di  un  fornitore  di  servizi,
realizzata  dal  fornitore  di  servizi  di   media   audiovisivi   o
dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito  di  un  programma,  al
fine di promuovere la fornitura, dietro  compenso,  dei  beni  o  dei
servizi presentati o esibiti; 
    zz) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
    aaa) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per  i  servizi  di
media audiovisivi; 
    ccc)   «Codice   delle   comunicazioni   elettroniche»:   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
    ddd)  «autorizzazione  generale»:   il   regime   giuridico   che
garantisce  i  diritti  alla  fornitura  di  reti  o  di  servizi  di
comunicazione elettronica e  stabilisce  obblighi  specifici  per  il
settore applicabili a tutti i tipi o  a  tipi  specifici  di  reti  e
servizi di comunicazione elettronica, conformemente al  Codice  delle
comunicazioni elettroniche; 
    eee) «autopromozione»: gli  annunci  effettuati  da  emittenti  e
fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi  e  ai
prodotti  collaterali  da  questi  direttamente  derivati  ovvero  in
relazione  a  programmi  e  servizi  di  media   di   altre   entita'
appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, ai sensi  dell'articolo
51 e dell'articolo 2359 del codice civile. 
  2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano  per  analogia  ai
servizi   radiofonici.   Laddove   non   diversamente    specificato,
sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita'  svolte
a mezzo della radiodiffusione sonora. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i  riferimenti  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 2. 
              - La direttiva 2018/1972/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11  dicembre  2018  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321. 
              - Per i  riferimenti  della  direttiva  2002/21/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio  2002  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  9
          aprile 2003, n. 70 (Attuazione della  direttiva  2000/31/CE
          relativa a  taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi  della
          societa'  dell'informazione  nel   mercato   interno,   con
          particolare   riferimento   al   commercio    elettronico),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n.  87,
          S.O., cosi' recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "servizi della societa'  dell'informazione":  le
          attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche'  i
          servizi definiti dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
          della  legge  21  giugno  1986,  n.   317,   e   successive
          modificazioni; 
                  b) "prestatore": la persona fisica o giuridica  che
          presta un servizio della societa' dell'informazione; 
                  c)  "prestatore  stabilito":  il   prestatore   che
          esercita effettivamente un'attivita' economica mediante una
          stabile  organizzazione  per  un  tempo  indeterminato.  La
          presenza e l'uso  dei  mezzi  tecnici  e  delle  tecnologie
          necessarie per prestare un servizio  non  costituiscono  di
          per se' uno stabilimento del prestatore; 
                  d) "destinatario del servizio": il soggetto che,  a
          scopi professionali  e  non,  utilizza  un  servizio  della
          societa' dell'informazione, in particolare per ricercare  o
          rendere accessibili informazioni; 
                  e)  "consumatore":  qualsiasi  persona  fisica  che
          agisca   con   finalita'   non   riferibili   all'attivita'
          commerciale, imprenditoriale o professionale  eventualmente
          svolta; 
                  f) "comunicazioni commerciali": tutte le  forme  di
          comunicazione destinate, in modo  diretto  o  indiretto,  a
          promuovere beni, servizi o  l'immagine  di  un'impresa,  di
          un'organizzazione   o   di   un   soggetto   che   esercita
          un'attivita'    agricola,     commerciale,     industriale,
          artigianale o una libera professione. Non sono di  per  se'
          comunicazioni commerciali: 
                    1) le  informazioni  che  consentono  un  accesso
          diretto  all'attivita'   dell'impresa,   del   soggetto   o
          dell'organizzazione,  come  un  nome  di  dominio,   o   un
          indirizzo di posta elettronica; 
                    2) le comunicazioni relative a  beni,  servizi  o
          all'immagine di tale impresa,  soggetto  o  organizzazione,
          elaborate in modo indipendente, in particolare senza  alcun
          corrispettivo; 
                  g)   "professione    regolamentata":    professione
          riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo   2,   del   decreto
          legislativo 27  gennaio  1992,  n.  115,  ovvero  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio  1994,  n.
          319; 
                  h)   "ambito   regolamentato":   le    disposizioni
          applicabili ai prestatori di servizi  o  ai  servizi  della
          societa' dell'informazione, indipendentemente dal fatto che
          siano  di  carattere   generale   o   loro   specificamente
          destinate. L'ambito regolamentato riguarda le  disposizioni
          che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: 
                    1)  l'accesso  all'attivita'  di  servizi   della
          societa'   dell'informazione,   quali    le    disposizioni
          riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di
          notifica; 
                    2)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  servizio
          della societa' dell'informazione,  quali,  ad  esempio,  le
          disposizioni riguardanti il comportamento  del  prestatore,
          la  qualita'  o  i  contenuti  del  servizio,  comprese  le
          disposizioni applicabili alla pubblicita' e  ai  contratti,
          ovvero alla responsabilita' del prestatore. 
              2.  L'ambito  regolamentato  comprende   unicamente   i
          requisiti riguardanti le attivita' in linea e non comprende
          i requisiti legali relativi a: 
                a) le merci in quanto tali nonche' le merci, i beni e
          i prodotti per  le  quali  le  disposizioni  comunitarie  o
          nazionali nelle materie di cui  all'articolo  1,  comma  3,
          prevedono  il  possesso  e   l'esibizione   di   documenti,
          certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori  di
          qualunque specie; 
                b) la consegna o il trasporto delle merci; 
                c) i servizi non prestati per via elettronica. 
              3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le
          disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa
          e dei sistemi di pagamento e  le  competenze  degli  organi
          amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di
          vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle  reti
          informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997,  n.  249,  e
          delle autorita' indipendenti di settore.». 
              -  La  legge  5  ottobre  1991,  n.  327  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  europea  sulla  televisione
          transfrontaliera, con annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  5
          maggio 1989) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale.  28
          ottobre 1991, n. 253, S.O. 
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 2359 del codice civile,  cosi'
          recita: 
                «Art.  2359.   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.».