Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva; c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento; d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalita' di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe su terzi; e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali; h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente; i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilita' editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo; l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video; m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi; o) «responsabilita' editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta; p) «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi; q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21; s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente, anche analogica; t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente: 1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero 2) sono titolari di diritti secondari; u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato; z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attivita' di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicita' esterna, sponsorizzazioni e pubblicita' online; aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attivita' di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali, secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia; bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale; dd) «ambito locale televisivo»: l'attivita' di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o piu' aree tecniche corrispondenti alle reti di I livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale gia' irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo; ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a piu' generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa; gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa; hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, puo' avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione; 2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali; 3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio; ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici; ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP; mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri; nn) «opere europee»: 1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: 1.1) le opere originarie di Stati membri; 1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato; 2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti: 2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati; 2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri; oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione; pp) «pubblicita' televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali; rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione e' compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e puo' ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso; ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attivita' o i prodotti; tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio cosi' che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso; vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; zz) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; aaa) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi; ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche; eee) «autopromozione»: gli annunci effettuati da emittenti e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media di altre entita' appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 del codice civile. 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 2. - La direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2018, n. L 321. - Per i riferimenti della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O., cosi' recita: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "servizi della societa' dell'informazione": le attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche' i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della societa' dell'informazione; c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un'attivita' economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per se' uno stabilimento del prestatore; d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della societa' dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalita' non riferibili all'attivita' commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attivita' agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per se' comunicazioni commerciali: 1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attivita' dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica; 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo; g) "professione regolamentata": professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; h) "ambito regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della societa' dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: 1) l'accesso all'attivita' di servizi della societa' dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica; 2) l'esercizio dell'attivita' di un servizio della societa' dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualita' o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicita' e ai contratti, ovvero alla responsabilita' del prestatore. 2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attivita' in linea e non comprende i requisiti legali relativi a: a) le merci in quanto tali nonche' le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie; b) la consegna o il trasporto delle merci; c) i servizi non prestati per via elettronica. 3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorita' indipendenti di settore.». - La legge 5 ottobre 1991, n. 327 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 28 ottobre 1991, n. 253, S.O. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. - Il testo dell'articolo 2359 del codice civile, cosi' recita: «Art. 2359. (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.».