Art. 30 
 
                   Tutela dei diritti fondamentali 
 
  1. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi
di media soggetti alla giurisdizione italiana  non  devono  contenere
alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia  degli  stessi,
in particolare: 
    a) istigazione alla violenza  o  all'odio  nei  confronti  di  un
gruppo di persone o un membro di un gruppo  sulla  base  di  uno  dei
motivi di cui all'articolo 21 della Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea o in  violazione  dell'art.  604-bis  del  codice
penale; 
    b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di  terrorismo
di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541. 
  2. L'Autorita'  definisce,  con  un  apposito  regolamento,  idonei
criteri vincolanti al  fine  di  indirizzare  la  programmazione  dei
fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo  da  prevenire  la
violazione dei divieti di cui al comma 1. 
  3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e
di quelle stabilite nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e  comma  2,
lettera g). 
 
          Note all'art. 30: 
              - La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
          e' pubblicata nella G.U.U.E. C 326 del 26 ottobre 2012. 
              - Il testo  dell'articolo  604-bis  del  codice  penale
          cosi' recita: 
                «Art. 604-bis. (Propaganda e istigazione a delinquere
          per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  e'
          punito: 
                a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con
          la multa fino a 6.000  euro  chi  propaganda  idee  fondate
          sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico,  ovvero
          istiga a commettere o commette atti di discriminazione  per
          motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
                b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni  chi,
          in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette  violenza
          o atti di provocazione alla violenza per  motivi  razziali,
          etnici, nazionali o religiosi. 
              E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento
          o gruppo avente  tra  i  propri  scopi  l'incitamento  alla
          discriminazione  o  alla  violenza  per  motivi   razziali,
          etnici,  nazionali  o  religiosi.  Chi  partecipa  a   tali
          organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o  presta
          assistenza alla loro attivita',  e'  punito,  per  il  solo
          fatto  della  partecipazione  o  dell'assistenza,  con   la
          reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni.   Coloro   che
          promuovono o dirigono  tali  organizzazioni,  associazioni,
          movimenti o gruppi sono  puniti,  per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da uno a sei anni. 
              Si applica la pena della reclusione da due a  sei  anni
          se la  propaganda  ovvero  l'istigazione  e  l'incitamento,
          commessi  in  modo  che   derivi   concreto   pericolo   di
          diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione,
          sulla minimizzazione in modo grave  o  sull'apologia  della
          Shoah o  dei  crimini  di  genocidio,  dei  crimini  contro
          l'umanita' e dei crimini di  guerra,  come  definiti  dagli
          articoli  6,  7  e  8  dello  statuto  della  Corte  penale
          internazionale.». 
              - Per i riferimenti della direttiva  (UE)  2017/541  si
          veda nelle note all'articolo 7.