Art. 31 
 
             Accessibilita' agli utenti con disabilita' 
 
  1. L'Autorita', sentite le associazioni di categoria  e  ricorrendo
anche a procedure di  co-regolamentazione,  adotta  misure  idonee  e
proporzionate  volte  ad  assicurare  che  i  fornitori   dei   media
audiovisivi  rendano  i  servizi  di  media   progressivamente   piu'
accessibili alle persone con disabilita'. 
  2. I fornitori sviluppano i piani d'azione  finalizzati  a  rendere
progressivamente piu' accessibili i loro  servizi  alle  persone  con
disabilita'. Essi riferiscono periodicamente all'Autorita' in  ordine
all'attuazione delle misure assunte e comunicano i  piani  di  azione
con periodicita' almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022. 
  3. L'Autorita', sentito il Ministero, predispone una relazione  per
la Commissione europea da trasmettersi entro il 19 dicembre  2022  e,
successivamente, almeno ogni tre anni. 
  4. I  servizi  di  media  audiovisivi  contenenti  informazioni  di
emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in  situazioni
di catastrofi naturali, sono sempre forniti  in  maniera  accessibile
alle persone diversamente abili. 
  5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di  cui  al
comma 1 e delle  disposizioni  del  presente  articolo,  l'Autorita',
previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad  adeguarsi
entro un termine certo. In caso di inottemperanza  alla  diffida,  si
applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g). 
  6. E' istituito presso  l'Autorita'  un  Punto  di  contatto  unico
online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le
persone diversamente abili, allo  scopo  di  fornire  informazioni  e
raccogliere reclami.