Art. 31 Accessibilita' agli utenti con disabilita' 1. L'Autorita', sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente piu' accessibili alle persone con disabilita'. 2. I fornitori sviluppano i piani d'azione finalizzati a rendere progressivamente piu' accessibili i loro servizi alle persone con disabilita'. Essi riferiscono periodicamente all'Autorita' in ordine all'attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicita' almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022. 3. L'Autorita', sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea da trasmettersi entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni. 4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone diversamente abili. 5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, l'Autorita', previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g). 6. E' istituito presso l'Autorita' un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone diversamente abili, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.