Art. 32 
 
                   Protezione dei diritti d'autore 
 
  1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio
dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n.  633,
in materia di protezione del diritto  d'autore  e  di  altri  diritti
connessi, nonche' delle sanzioni previste al Capo III del Titolo  III
della medesima legge. I fornitori di  servizi  di  media  audiovisivi
assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di  cui  alla
citata  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  indipendentemente   dalla
piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi. 
  2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il  pieno
rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti d'autore e
dei diritti connessi, indipendentemente dalla piattaforma  utilizzata
per la trasmissione. In particolare: 
    a) trasmettono le opere cinematografiche, di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera b), della  legge  14  novembre  2016,  n.  220,  nel
rispetto dei termini temporali e delle condizioni  concordate  con  i
titolari dei diritti; 
    b) si  astengono  dal  trasmettere  o  ritrasmettere,  o  mettere
comunque a disposizione degli  utenti,  su  qualsiasi  piattaforma  e
qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto  di
diritti di  proprieta'  intellettuale  di  terzi,  o  parti  di  tali
programmi, senza il consenso dei titolari dei  diritti,  e  salve  le
disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca. 
  3. L'Autorita'  emana  le  disposizioni  regolamentari  vincolanti,
adeguate e necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e
divieti di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Il Capo III del Titolo  III  della  legge  22  aprile
          1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore  e  di  altri
          diritti  connessi  al  suo  esercizio),  pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  16  luglio  1941,  n.  166,  e'  cosi'
          rubricato: 
                «Difese e sanzioni giudiziarie». 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b),  della
          citata legge 14 novembre 2016, n. 220, cosi' recita: 
                «Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini  della  presente
          legge si intende per: 
                  a)  «opera  audiovisiva»:   la   registrazione   di
          immagini in movimento, anche  non  accompagnate  da  suoni,
          realizzata  su  qualsiasi  supporto  e  mediante  qualsiasi
          tecnica, anche  di  animazione,  con  contenuto  narrativo,
          documentaristico o videoludico, purche' opera  dell'ingegno
          e tutelata dalla normativa vigente in  materia  di  diritto
          d'autore e destinata al pubblico dal titolare  dei  diritti
          di utilizzazione; 
                  b) «film» ovvero «opera  cinematografica»:  l'opera
          audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico  per  la
          visione  nelle  sale  cinematografiche;  i  parametri  e  i
          requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo, di seguito denominato «Ministro»,  da  emanare
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge; 
                  c)  «film  d'essai»  ovvero  «film  di  ricerca   e
          sperimentazione»: i film di  qualita',  aventi  particolari
          requisiti culturali  ed  artistici  idonei  a  favorire  la
          conoscenza e la diffusione di realta' cinematografiche meno
          conosciute, nazionali ed internazionali,  ovvero  connotati
          da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi
          innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti  di  cui
          al comma 2; 
                  d)  «documentario»:  l'opera  audiovisiva,  la  cui
          enfasi creativa e' posta prioritariamente  su  avvenimenti,
          luoghi  o  attivita'  reali,  anche  mediante  immagini  di
          repertorio, ed in cui gli eventuali  elementi  inventivi  o
          fantastici  sono  strumentali   alla   rappresentazione   e
          documentazione di  situazioni  e  fatti,  realizzate  nelle
          forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2; 
                  e) «opera prima»: il film realizzato da un  regista
          esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne'
          unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio  che  sia
          stato distribuito nelle sale cinematografiche; 
                  f)  «opera  seconda»:  il  film  realizzato  da  un
          regista che abbia diretto, singolarmente  o  unitamente  ad
          altro regista, al massimo un solo  lungometraggio  che  sia
          stato distribuito nelle sale cinematografiche; 
                  g) «opera di  animazione»:  l'opera  costituita  da
          immagini realizzate graficamente ovvero animate  per  mezzo
          di ogni tipo di tecnica e di supporto; 
                  h) «opera audiovisiva  di  nazionalita'  italiana»:
          l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti  per  il
          riconoscimento   della   nazionalita'   italiana   di   cui
          all'articolo 5; 
                  i)     «opera     audiovisiva     di     produzione
          internazionale»:  l'opera  audiovisiva  originata  da   una
          impresa  di  produzione   cinematografica   o   audiovisiva
          italiana  e  realizzata  in  collaborazione   con   imprese
          audiovisive  europee  ovvero  non  europee  e  avente   gli
          ulteriori  requisiti   stabiliti   nel   decreto   previsto
          dall'articolo 5, comma 2; 
                  l) «sala  cinematografica»:  qualunque  spazio,  al
          chiuso  o  all'aperto,  adibito   a   pubblico   spettacolo
          cinematografico; 
                  m) «sala  d'essai»:  la  sala  cinematografica  che
          programma   complessivamente    una    percentuale    annua
          maggioritaria di film d'essai,  variabile  sulla  base  del
          numero di abitanti del comune e degli schermi in attivita'.
          Con decreto del Ministro sono stabiliti i  criteri  per  la
          programmazione qualificata delle sale d'essai; 
                  n)   «impresa   cinematografica   o   audiovisiva»:
          l'impresa  che   operi   nel   settore   della   produzione
          cinematografica   o   audiovisiva,   della    distribuzione
          cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della
          produzione esecutiva cinematografica o  audiovisiva,  della
          post-produzione     cinematografica     o      audiovisiva,
          dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico; 
                  o)   «impresa   cinematografica    o    audiovisiva
          italiana»: l'impresa cinematografica  o  audiovisiva,  come
          definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio
          fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad
          essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa
          con  sede  e  nazionalita'  di  un   altro   Paese   membro
          dell'Unione europea,  che  abbia  una  filiale,  agenzia  o
          succursale   stabilita   in   Italia,   che   ivi    svolga
          prevalentemente la propria attivita' e che sia  soggetta  a
          tassazione in Italia; 
                  p)  «impresa  cinematografica  o  audiovisiva   non
          europea»:  l'impresa  cinematografica  o  audiovisiva  come
          definita alla lettera n) che, indipendentemente  dal  luogo
          in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a,
          o controllata da, un'impresa con sede legale  in  un  Paese
          non facente parte dell'Unione europea; 
                  q)   «impresa   di   produzione   o   distribuzione
          cinematografica o audiovisiva indipendente»:  l'impresa  di
          produzione o distribuzione  cinematografica  o  audiovisiva
          che ha  i  requisiti  previsti  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera  p),  del  testo  unico  dei   servizi   di   media
          audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
          luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi
          decreti di attuazione; 
                  r) «emittente televisiva nazionale»:  un  fornitore
          di servizi  di  media  audiovisivi  lineari,  su  frequenze
          terrestri o via satellite, anche ad  accesso  condizionato,
          ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2,  comma
          1, lettere l) e u),  del  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 177 del 2005; 
                  s) «fornitore di servizi di  media  audiovisivi  su
          altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi,
          lineari  o  non  lineari,   su   mezzi   di   comunicazione
          elettronica diversi da quelli di cui alla  lettera  r),  ai
          sensi del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
          n. 177 del 2005; 
                  t) «fornitori di servizi di hosting»: i  prestatori
          dei servizi della  societa'  dell'informazione  consistenti
          nella  memorizzazione  di  informazioni   fornite   da   un
          destinatario del servizio come  definiti  dall'articolo  16
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; 
                  u)  «cineteca»:  un   soggetto   con   personalita'
          giuridica, sede  legale  e  domicilio  fiscale  in  Italia,
          caratterizzato  dallo  svolgere,   secondo   gli   standard
          internazionali di riferimento  del  settore,  attivita'  di
          acquisizione,   conservazione,   catalogazione,   restauro,
          studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del  patrimonio
          cinematografico e audiovisivo; 
                  v) «Film Commission»:  l'istituzione,  riconosciuta
          da ciascuna regione  o  provincia  autonoma,  che  persegue
          finalita' di pubblico interesse nel comparto dell'industria
          del  cinema  e  dell'audiovisivo  e  fornisce  supporto   e
          assistenza alle produzioni cinematografiche  e  audiovisive
          nazionali e  internazionali  e,  a  titolo  gratuito,  alle
          amministrazioni  competenti  nel  settore  del   cinema   e
          dell'audio-visivo nel territorio di riferimento. 
              2. Le definizioni di  cui  al  presente  articolo,  ove
          necessario,  possono   trovare   ulteriori   specificazioni
          tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto
          anche conto della evoluzione tecnologica del settore.».